Ordinanza n. 4062/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca o archiviazione dei nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza dei termini, dinieghi dei visti d’ingresso e diniego di riapertura delle istanze di nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato i provvedimenti con cui la Prefettura di Venezia – Sportello Unico per l’Immigrazione ha definito negativamente le domande di nulla osta al lavoro subordinato relative a due lavoratori stranieri, nonché i conseguenti provvedimenti dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka di diniego dei visti d’ingresso e il successivo diniego di riapertura delle istanze. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Veneto, sostenendo che i provvedimenti principali erano stati adottati dalla Prefettura di Venezia.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Veneto. Ha ritenuto che l’interesse a ricorrere sorgesse già con l’adozione dei provvedimenti di revoca o archiviazione dei nulla osta da parte della Prefettura di Venezia, atti autonomamente e immediatamente lesivi. Pertanto, l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., relativo all’attrazione degli atti presupposti non immediatamente lesivi, non era direttamente applicabile. Tuttavia, il TAR Veneto, territorialmente competente per gli atti prefettizi principali, attrae anche la competenza sui dinieghi dei visti, poiché gli atti della Prefettura e dell’Ambasciata si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria e presentano un rapporto di causa principale e causa accessoria. Il Collegio ha valorizzato i principi del simultaneus processus, dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo, nonché l’art. 31 c.p.c. applicabile tramite l’art. 39, comma 1, c.p.a. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Veneto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Non essendovi stata decisione sulla domanda cautelare, le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il principio di inderogabilità della competenza territoriale costituisce la regola generale del processo amministrativo.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
La disposizione riguarda l’impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo; non si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica la concentrazione delle controversie connesse davanti a un unico giudice.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il principio della ragionevole durata del processo costituisce ulteriore fondamento della concentrazione delle cause connesse.
art. 32 c.p.a.
La possibilità di cumulare domande davanti allo stesso giudice conferma la rilevanza processuale della concentrazione delle controversie connesse.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Consente l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo
La domanda accessoria può seguire la competenza territoriale del giudice competente per la domanda principale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
A seguito della declinatoria di competenza, il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nei termini e nelle forme previste.
Massime di principio
- La competenza territoriale relativa a un atto amministrativo autonomamente e immediatamente lesivo non è determinata dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., che riguarda invece gli atti presupposti non immediatamente lesivi impugnati insieme all’atto conseguenziale lesivo.
- Quando più provvedimenti, adottati da amministrazioni diverse, fanno parte di una procedura sostanzialmente unitaria e tra essi sussiste un rapporto di causa principale e causa accessoria, la competenza territoriale relativa all’atto principale può attrarre quella relativa all’atto accessorio, in applicazione dei principi di concentrazione processuale e simultaneus processus.
- Il provvedimento prefettizio di revoca o archiviazione del nulla osta al lavoro subordinato, in quanto riferito a soggetti determinati e produttivo di effetti immediatamente lesivi, non è un atto generale e non consente di applicare i criteri di competenza propri degli atti normativi o generali.
- I principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, insieme alla disciplina del cumulo delle domande e all’art. 31 c.p.c. applicato tramite l’art. 39 c.p.a., consentono di concentrare davanti al giudice competente per la domanda principale anche la domanda accessoria connessa.
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