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Ordinanza

Ordinanza n. 977/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento -del Provvedimento Unico n. 81 del 6 novembre 2025 del SUAPE - Bacino SUAP del Comune di Porto Torres, avente ad oggetto “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi Provvedimento unico nº 81 del 06/11/2025” di diniego all' autorizzazione di un impianto fotovoltaico su tracker monoassiali con potenza di picco 5951,40 kwp, completo di tutte le opere accessorie proposto da Sardegna Green 3 S.r.l.; - del parere contrario del Comune di Porto Torres - Ufficio tecnico/urbanistica, prot n. 49218 del 04/11/2025; - del parere della Regione Sardegna - UTP Sardegna settentrionale/SS e prot. n. 59190 del 05.11.2025 di inammissibilità dell'istanza autorizzativa; - degli artt. 12,15, 19 e 20 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale (doc. 4); - del parere della Soprintendenza APAB per le Province di Sassari e Nuoro, reso tardivamente con nota prot. 17794 del 6 novembre 2025; - ove occorrer possa, dell'art. 7, co. 2, lett. c) D.M. 21 giugno 2024 nella parte in cui: afferma che le Regioni hanno la “possibilità” e non l'obbligo “di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”; non prevede alcuna misura di salvaguardia dei procedimenti autorizzativi in corso che, come quello in esame, risultano coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti rispetto a quelli introdotti dal D.M. 21 giugno 2024 e, successivamente, dalle relative leggi regionali di attuazione; - di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202600252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, unitamente ai pareri e agli atti presupposti, inclusi gli atti di pianificazione paesaggistica e il d.m. 21 giugno 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento unico del SUAPE del Comune di Porto Torres, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e il diniego dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su tracker monoassiali, della potenza di picco di 5.951,40 kWp, con le opere accessorie. Sono stati inoltre contestati il parere contrario dell'ufficio tecnico comunale, il parere regionale di inammissibilità dell'istanza, il parere tardivo della Soprintendenza, alcune disposizioni delle NTA del Piano paesaggistico regionale e, ove occorrente, l'art. 7, comma 2, lett. c), del d.m. 21 giugno 2024, nella parte in cui rimette alla scelta regionale la salvaguardia delle aree idonee già individuate dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 e non prevede una disciplina di salvaguardia per i procedimenti autorizzativi in corso. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Il TAR ha esaminato specificamente la questione della propria competenza, ritenendola radicata in ragione dell'impugnazione del decreto ministeriale, mentre non ha anticipato la valutazione di merito sulla rilevanza e fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza perché il ricorso impugna anche il d.m. 21 giugno 2024. Ha precisato che la valutazione dell'incidenza dell'impugnazione dell'atto generale e dei relativi motivi sull'economia complessiva del ricorso appartiene al merito ed è logicamente successiva alla questione della competenza, dovendo essere svolta dal giudice competente. Nel merito cautelare non ha definito le singole censure, ma ha ritenuto che le ragioni della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Ha quindi accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica per il 13 maggio 2026, senza disporre la sospensione espressa degli atti. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto che le ragioni fatte valere nel ricorso possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell'udienza di merito

    La tutela cautelare è stata accordata mediante fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, ai sensi del comma 10, senza una sospensione espressa del provvedimento impugnato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglie l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.

    Consente di definire la domanda cautelare disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale misura è ritenuta sufficiente a tutelare la posizione dedotta.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

    La disposizione è richiamata quale parametro della disciplina di individuazione delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili; il provvedimento non ne esamina nel merito la portata.

  • art. 7, comma 2, lett. c), d.m. 21 giugno 2024

    La disposizione è impugnata nella parte relativa alla facoltà delle Regioni di salvaguardare le aree idonee preesistenti e all'assenza di una disciplina di salvaguardia dei procedimenti autorizzativi in corso; il TAR si limita, in questa fase, a fondare su tale impugnazione la propria competenza.

Massime di principio

  • Quando un ricorso impugna anche un atto generale di competenza del TAR Lazio, la competenza deve essere valutata prima dell'incidenza sostanziale che tale impugnazione assume nell'economia complessiva del gravame.
  • La valutazione della rilevanza dei motivi rivolti contro l'atto generale rispetto alle ulteriori censure costituisce una questione di merito, da esaminare successivamente dalla medesima autorità giudiziaria competente.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere accordata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale misura sia ritenuta idonea a proteggere tempestivamente la posizione del ricorrente, senza necessità di sospendere espressamente l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelareCompetenza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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