Cassazione Civile, Ordinanza n. 00216/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un acquirente aveva promosso un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. per contestare un asserito vizio di un piano di lavoro della cucina acquistata. Il procedimento si era concluso con esito favorevole alla società venditrice, nel senso che era stata esclusa la sua responsabilità per la rottura del bene. Nel successivo giudizio di merito, tuttavia, il Tribunale aveva accolto l’appello dell’acquirente e riformato la decisione di primo grado che aveva condannato l’acquirente a rimborsare alla venditrice le spese sostenute nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ritenendo che tali esborsi avessero natura di spese giudiziali e non di danno sostanziale risarcibile. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.P.R. 115/2002, 91 c.p.c. e 696-bis c.p.c., sostenendo che quelle spese, essendo state sostenute per difendersi in un procedimento attivato dall’acquirente e conclusosi con l’accertamento dell’assenza di propria responsabilità, dovevano essere rifuse come misura indennitaria o comunque a carico della parte che aveva inutilmente instaurato il procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il Tribunale non si era limitato ad affermare la natura giudiziale e compensabile delle spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ma aveva valorizzato soprattutto il fatto che l’iniziativa del procedimento era stata resa necessaria dal comportamento della società, la quale aveva senza ragione rifiutato di partecipare al tentativo di mediazione previsto dalle condizioni generali di vendita. Secondo il giudice di merito, un eventuale esito positivo della conciliazione avrebbe evitato i costi del procedimento preventivo, compreso il compenso del consulente tecnico. Poiché il ricorso non si confrontava con tale autonomo argomento decisivo, è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per la mancata difesa dell’intimato, ed è stato altresì dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 696-bis c.p.c.
Il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è stato considerato un procedimento le cui spese hanno natura giudiziale e non automaticamente risarcitoria; la decisione di merito ha inoltre valorizzato il comportamento della parte che aveva rifiutato la mediazione prevista contrattualmente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rifusione delle spese a carico della controparte soccombente; la censura non è stata ritenuta idonea a scalfire la ratio della decisione impugnata.
art. 8 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dalla ricorrente in tema di spese processuali e contributo; la Corte lo menziona nel quadro della doglianza senza accoglierne la prospettazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se omette di investire uno degli argomenti decisivi, il ricorso è inammissibile.
- Le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. hanno natura processuale e non sono automaticamente qualificabili come danno sostanziale risarcibile.
- La decisione sulle spese di un procedimento preventivo può essere influenzata anche dal comportamento precontenzioso delle parti, ivi compreso il rifiuto ingiustificato di aderire a un tentativo conciliativo previsto contrattualmente.
- Quando una sentenza di merito fonda la propria conclusione su una pluralità di ragioni autonome, il ricorso deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola di esse rende inefficace l’impugnazione.
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