Cassazione Penale, Sentenza n. 30046/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (richiamando art. 240) con cui si censura la carenza motivazionale della statuizione di confisca della somma di denaro di 1.565,00 euro e di alcuni telefoni cellulari sequestrati. Il ricorrente deduce che la sentenza non spiega in quale modo quella somma e quegli apparecchi siano pertinenti o strumentali rispetto al reato di cessione di cocaina (indicata nel capo di accusa in 10,4 grammi lordi), né valuta la mancanza di redditi adeguati dell'imputato rispetto al valore commerciale dei telefoni
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata motivazione sulla confisca: ha annullato la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro e dei telefoni per carenza di motivazione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione personale. La statuizione sul capo di imputazione (cessione di cocaina) e la pena concordata tramite l'art. 444 c.p.p. non sono state invalidate nella parte restante
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di primo grado aveva applicato la procedura di giudizio abbreviato e la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi di questa norma
comma 5, art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il reato riconosciuto in primo grado è la cessione di cocaina disciplinata da questa disposizione; la condanna e la diminuzione per il rito sono state confermate implicitamente dalla Corte nella parte non annullata
art. 240 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come principio di violazione di legge con riguardo alla insufficiente motivazione della confisca; la Corte ha ritenuto fondata la censura motivazionale
art. 611 cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale ha formulato nella requisitoria scritta la richiesta di annullamento con rinvio limitatamente alla confisca, richiesta accolta dalla Corte
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato come base per l'applicazione della motivazione semplificata; la Corte ricorda che, pur con motivazione semplificata, resta obbligatoria la necessaria valutazione sulla pertinenzialità degli oggetti sottoposti a confisca
Massime di principio
- La confisca dei beni deve risultare adeguatamente motivata: il giudice deve esplicitare il nesso di pertinenzialità o strumentalità tra i beni sequestrati e il reato o l'illecito profitto
- La mera contrapposizione tra modesta quantità di droga e consistenza economica dei beni non è sufficiente: occorre una specifica valutazione sul carattere di provento o di strumento dell'attività criminosa ovvero sulla sproporzione con i redditi leciti dell'imputato
- L'applicazione di un rito speciale (es. patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) non esonera il giudice dall'obbligo di motivare la confisca; le misure patrimoniali vanno comunque giustificate
- In caso di carenza motivazionale sulla confisca, la Corte può annullare solo la parte viziata e rinviare per nuovo giudizio limitatamente alla materia della confisca, lasciando impregiudicata la restante condanna
- Per tutelare la validità delle misure patrimoniali, è opportuno che il procedimento istruttorio contenga elementi sulla provenienza dei beni, sulle attività economiche dell'imputato e su eventuali collegamenti diretti con l'attività criminosa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30038/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30039/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30041/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30042/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30043/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30044/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →