Sentenza n. 1080/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione lavoro, n. 225/2024, recante condanna al riconoscimento di somme sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sciacca n. 225/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il ricorrente ha lamentato l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il TAR ha accertato che la sentenza era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto per l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di provvedere al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite nella sentenza presupposta, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti compiuti e non percepirà compensi, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice. È stata rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già interessi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 300 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, di una sentenza del giudice ordinario recante obblighi a carico della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in sede di ottemperanza; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il credito produce già interessi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rileva ai fini della decorrenza del termine per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, termine che nel caso concreto risultava decorso.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stato richiamato dal giudicato presupposto quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata alla pubblica amministrazione, impone il pagamento di somme e sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, assegnando un termine per l’esecuzione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo pecuniario stabilito dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione debitrice, purché dotato delle necessarie competenze; quando si tratta di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa obbligata, non spetta uno specifico compenso per l’attività commissariale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura dell’obbligazione pecuniaria, il credito produce già interessi dalla data del diritto fino all’effettivo adempimento, così da assicurare una forma di compensazione per il ritardo.
- L’accertata inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato giustifica la condanna dell’amministrazione soccombente alle spese del giudizio di ottemperanza.
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