Cassazione Penale, Ordinanza n. 24568/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era generico e privo di un reale confronto con la motivazione della sentenza di appello, oltre a essere diretto impropriamente a ottenere una diversa valutazione del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi... (importo finale troncato nel testo fornito).
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 ottobre 2025 deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. Dal testo emerge che il ricorso si limitava a deduzioni astratte e generiche, senza indicare specifiche ragioni di diritto o dati di fatto idonei a scardinare la motivazione della decisione impugnata, né a confrontarsi con l'iter argomentativo della Corte territoriale e con l'esame delle difese già svolte. La censura mirava inoltre, in sostanza, a ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico, autosufficiente e deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata; deduzioni meramente astratte o generiche non sono idonee a fondare l'impugnazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una nuova ricostruzione dei fatti sulla base di criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di appello, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- Quando la sentenza di merito espone in modo coerente le ragioni della declaratoria di responsabilità e dell'affermazione della sussistenza del reato, la censura che non indichi specifici vizi logici o giuridici è destinata all'inammissibilità.
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