Regolamento (UE) 2016/2340
Regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento differisce di dodici mesi l'applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 sui documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIPs. La modifica è adottata per concedere più tempo agli operatori per adeguarsi alle nuove prescrizioni, anche alla luce delle obiezioni sollevate dal Parlamento europeo sul regolamento delegato collegato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica in tutti gli Stati membri.
Rinvio della data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 sui documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIPs.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri ed ha efficacia diretta, in quanto regolamento UE. Incide esclusivamente sulla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), senza modificare nel merito gli obblighi informativi previsti da tale atto. La modifica riguarda il differimento temporale dell'entrata in applicazione, stabilita al 1o gennaio 2018.
Rinvio della data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014
Il regolamento (UE) 2016/2340 interviene in modo puntuale sul quadro normativo dei documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), limitandosi a differire la data di applicazione del regolamento di base. La finalità dichiarata è concedere un periodo aggiuntivo di adeguamento agli operatori, in un contesto segnato anche dalle obiezioni del Parlamento europeo al regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016.
Contesto e finalità dell'intervento
Il regolamento (UE) n. 1286/2014 aveva introdotto misure volte a rafforzare la tutela degli investitori e la fiducia dei consumatori nel settore dei servizi finanziari, imponendo ai produttori di PRIIPs la predisposizione di un documento contenente le informazioni chiave. In tale sistema, le autorità europee di vigilanza erano incaricate di elaborare norme tecniche di regolamentazione sugli elementi del documento.
Il considerando rilevante segnala che, il 30 giugno 2016, la Commissione aveva adottato un regolamento delegato di integrazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, riguardante presentazione, contenuto, formato standardizzato, metodologia di calcolo del rischio/rendimento e dei costi, nonché riesame e obblighi di consegna del documento. Il 14 settembre 2016 il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni a tale atto e, insieme a una vasta maggioranza di Stati membri, ha chiesto il rinvio dell'applicazione del regolamento di base.
Modifica introdotta
L'unica modifica sostanziale è contenuta nell'articolo 1, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1286/2014. La nuova formulazione stabilisce che il regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento 2016/2340 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore finanziario e assicurativo, il regolamento comporta esclusivamente un differimento del termine di applicazione del regime PRIIPs, senza incidere sul contenuto degli obblighi informativi sostanziali. Il rinvio è funzionale a consentire l'adeguamento organizzativo e tecnico dei soggetti interessati prima dell'avvio del nuovo obbligo europeo.
Disposizioni principali
Rinvio della data di applicazione del regolamento PRIIPs
L'articolo 1 sostituisce nell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1286/2014 il secondo comma, prevedendo che esso si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2018. La modifica realizza un differimento di dodici mesi rispetto alla tempistica originaria.
Ragioni del rinvio
I considerando evidenziano che la proroga è giustificata dalla necessità di concedere più tempo agli interessati per conformarsi alle nuove prescrizioni. Si richiama inoltre l'obiezione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 al regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa altresì che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 dic 2016Regolamento (UE) 2017/53
- Regolamento · 14 dic 2016Regolamento (UE) 2017/54
- Regolamento · 14 dic 2016Regolamento (UE) 2017/55
- Regolamento · 14 dic 2016Regolamento (UE) 2017/56
- Regolamento · 14 dic 2016Regolamento (UE) 2017/57
- Regolamento · 14 dic 2016Regolamento (UE) 2017/58
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →