Parere n. 134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Gabriele Di Gregorio contro l’Universita' degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro per l’annullamento: - del provvedimento di mancata iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia a.a. 2020/2021, in relazione ai posti resi disponibili giusto decreto-bando dell'Università degli Studi di Catanzaro, concernente le procedure di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2020/2021; - del decreto di approvazione degli atti e della graduatoria definitiva degli ammessi agli anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per il II anno di corso, pubblicata in data 22 gennaio 2021, nella parte in cui non risulta collocato in posizione utile alla iscrizione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; - del decreto-bando, emanato dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, relativo alle procedure di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia a.a. 2020/2021, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; - dei criteri di valutazione delle candidature e dei curricula adottati dall'Ateneo ai fini della predisposizione della graduatoria finale per l'accoglimento o meno delle istanze di iscrizione in questione, nonché di tutti i relativi atti ed i verbali, ivi compresi quelli a lui riferibili; - della valutazione delle istanze da parte della Commissione all'uopo nominata, nonché di tutti i relativi atti ed i verbali; - della determinazione dell'Università in epigrafe del numero dei posti per trasferimento, passaggio e/o iscrizione ad anno successivo al primo, a valere sul corso di laurea in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2020/2021, degli atti ed i verbali a tale determinazione relativi e dell'istruttoria compiuta a tale riguardo; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, gli impedisce la sua immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia a.a. 2020/2021 presso la detta Università.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del mancato accoglimento della domanda di iscrizione al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’a.a. 2020/2021 e degli atti relativi alla graduatoria e alla determinazione dei posti disponibili.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, iscritto al primo anno di Medicina e chirurgia presso un’università bulgara, ha impugnato il mancato inserimento in posizione utile nella graduatoria predisposta dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per l’ammissione al secondo anno del corso di laurea per l’a.a. 2020/2021. Ha dedotto: l’illegittima assegnazione dei posti in violazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande; l’illegittima e insufficientemente istruita determinazione del contingente dei posti disponibili, ritenuto inferiore alla capacità formativa dell’Ateneo; l’omessa valutazione del proprio percorso formativo e dei crediti formativi acquisiti. Sono stati invocati, tra l’altro, gli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., la legge n. 264/1999 e l’art. 6-ter del d.lgs. n. 502/1992. Il Ministero ha chiesto il rigetto sulla base della relazione istruttoria e della documentazione dell’Università.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto, assorbendo l’istanza cautelare. Quanto alla pretesa violazione dell’ordine cronologico, ha rilevato che al ricorrente era stata assegnata automaticamente la prematricola n. 53 e che non era stata fornita prova dell’assegnazione di posti a candidati che avessero presentato domanda successivamente. La data indicata nella graduatoria per il pagamento della tassa di partecipazione non incideva sull’ordine di presentazione, determinato esclusivamente dalla prematricola. Quanto alla determinazione dei posti, la Sezione ha distinto la programmazione degli accessi al primo anno dall’ammissione agli anni successivi, ritenendo quest’ultima limitata ai posti resisi disponibili per rinunce, trasferimenti o abbandoni nell’anno di corso di riferimento. L’ammissione ad anni successivi non può essere utilizzata per superare il contingente annuale programmato né per alterare la programmazione degli accessi. La censura relativa alla capacità formativa dell’Ateneo è stata giudicata apodittica e priva di prova. Anche la doglianza sull’omessa valutazione del curriculum è stata respinta, perché generica e non supportata dalla dimostrazione che il ricorrente possedesse un numero di crediti formativi superiore a quello degli studenti ammessi.
Osservazioni
Primo motivo - Ordine cronologico delle domande
La censura è infondata. La domanda del ricorrente era contrassegnata dalla prematricola n. 53, assegnata automaticamente dal sistema, e non è stata provata l’assegnazione preferenziale dei posti a candidati che avessero presentato domanda successivamente. La data del pagamento della tassa di partecipazione indicata nella graduatoria non determinava l’ordine delle domande, che dipendeva esclusivamente dalla prematricola.
Secondo motivo - Determinazione dei posti disponibili
La doglianza è apodittica e priva di elementi probatori. La programmazione degli accessi al primo anno e l’ammissione agli anni successivi costituiscono fattispecie autonome. Per gli anni successivi, i posti sono limitati a quelli resisi disponibili per rinunce, trasferimenti o abbandoni nell’anno di corso di riferimento. L’ammissione non può comportare il superamento del numero programmato né alterare la programmazione degli accessi.
Terzo motivo - Valutazione del percorso formativo
La censura è generica e infondata. Il ricorrente non ha dimostrato che la valutazione secondo il criterio del riconoscimento dei crediti formativi avrebbe necessariamente condotto all’accoglimento della sua domanda, né che disponesse di un numero di crediti superiore a quello degli studenti ammessi.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario.
artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.
Sono invocati dal ricorrente a sostegno delle censure di violazione dell’eguaglianza, del diritto allo studio, dell’autonomia e del buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; il Consiglio di Stato non ravvisa violazioni rilevanti.
legge n. 264/1999
Disciplina la programmazione degli accessi ai corsi universitari; la Sezione distingue tale programmazione dall’ammissione agli anni successivi, limitata ai posti effettivamente resisi disponibili.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
È richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza che il Consiglio di Stato ne ricavi una violazione nel caso concreto.
art. 9 R.D. n. 1269/1938
È richiamato nel bando universitario in relazione alle modifiche dei posti disponibili conseguenti a trasferimenti o rinunce.
Regolamento di Ateneo n. 874 del 23 luglio 2019
Stabilisce le modalità di trasferimento e passaggio e prevede, per le domande della specifica tipologia, l’accoglimento secondo l’ordine cronologico di presentazione, nell’ambito dei posti disponibili.
Massime di principio
- L’ammissione ad anni successivi al primo nei corsi universitari a numero programmato è distinta dalla programmazione degli accessi al primo anno e può avvenire, di regola, esclusivamente entro il limite dei posti resisi disponibili per rinunce, trasferimenti o abbandoni nell’anno di corso di riferimento.
- L’ammissione ad anni successivi al primo non può essere utilizzata per superare il contingente annuale programmato degli studenti né per alterare la programmazione ponderata dei posti del corso di laurea.
- Quando la disciplina di Ateneo individua nella prematricola il criterio per determinare l’ordine cronologico delle domande, la data del pagamento della tassa di partecipazione non incide sulla priorità delle candidature, purché il pagamento sia effettuato entro il termine previsto.
- La censura relativa all’insufficiente determinazione dei posti disponibili o alla carenza di istruttoria sulla capacità formativa dell’Ateneo non può fondarsi su mere affermazioni soggettive, ma deve essere accompagnata da elementi probatori concreti.
- La contestazione dell’omessa valutazione del curriculum è insufficiente se il ricorrente non dimostra che il criterio alternativo invocato, quale il maggior numero di crediti formativi acquisiti, avrebbe comportato una posizione utile in graduatoria.
Mancata ammissione al secondo anno di Medicina e chirurgia presso l’Università di Catanzaro
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno studente iscritto al primo anno di Medicina e chirurgia presso un’università bulgara, che aveva chiesto l’iscrizione al secondo anno presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per l’a.a. 2020/2021. Il ricorrente ha impugnato il mancato inserimento in posizione utile nella graduatoria e gli atti relativi alla determinazione e all’assegnazione dei posti disponibili.
Premesse e disciplina della procedura
L’Università aveva pubblicato il bando del 29 luglio 2020 per trasferimenti, passaggi e abbreviazioni di corso relativi ai corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Professioni sanitarie. Il bando rinviava al Regolamento di Ateneo n. 874 del 23 luglio 2019.
Il regolamento prevedeva diverse tipologie di mobilità, tra cui il trasferimento dallo stesso corso di laurea di un altro ateneo italiano o comunitario e il trasferimento dallo stesso corso di laurea di un ateneo extracomunitario. Per le domande della tipologia rilevante nel caso concreto era previsto l’accoglimento secondo l’ordine cronologico di presentazione, nell’ambito dei posti disponibili, compresi quelli resisi disponibili successivamente per trasferimenti o rinunce.
Il regolamento stabiliva inoltre un ordine di priorità tra le diverse categorie di candidati e attribuiva al Consiglio della Scuola o alla commissione competente la valutazione delle carriere, mentre alle segreterie spettava la verifica della validità e dell’ufficialità degli atenei stranieri.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto tre principali vizi:
- assegnazione dei posti in violazione dell’ordine cronologico, con preferenza accordata a domande ritenute tardive o a candidati che avrebbero rinunciato;
- determinazione illegittima del numero dei posti disponibili, ritenuto inferiore alla capacità formativa dell’Ateneo, con carenza di istruttoria e motivazione;
- omessa valutazione del percorso formativo e dei crediti acquisiti nella precedente carriera universitaria.
Valutazione sull’ordine cronologico
La Sezione ha ritenuto infondata la prima censura. Alla domanda del ricorrente era stata assegnata automaticamente la prematricola n. 53. Secondo la relazione istruttoria ministeriale, non contestata dall’interessato, tale dato escludeva che fossero state preferite domande presentate successivamente.
La data del 4 agosto 2021 riportata nella graduatoria era riferita al pagamento della tassa di partecipazione. Tale pagamento doveva essere eseguito entro il termine previsto a pena di esclusione, ma non incideva sull’ordine cronologico delle domande, determinato esclusivamente dalla prematricola.
Determinazione dei posti disponibili
La Sezione ha distinto la programmazione degli accessi al primo anno, disciplinata dalla legge n. 264/1999 e dai decreti ministeriali annuali, dall’ammissione agli anni successivi al primo.
Per gli anni successivi, i posti disponibili sono quelli che si rendono vacanti per rinunce, trasferimenti o abbandoni nell’anno di corso di riferimento. La relativa attuazione compete agli Atenei, che pubblicano annualmente bandi o avvisi indicanti i posti disponibili.
Il Consiglio di Stato ha escluso che l’ammissione ad anni successivi possa diventare uno strumento per superare il numero programmato annuale o per sconvolgere la logica della programmazione ponderata degli accessi. La doglianza sulla capacità formativa dell’Ateneo è stata ritenuta una mera petizione di principio, non sostenuta da elementi probatori concreti.
Valutazione del curriculum e dei crediti formativi
Anche la terza censura è stata respinta. Il ricorrente aveva sostenuto che, ove i posti fossero stati assegnati sulla base del previo riconoscimento dei crediti formativi, la sua domanda sarebbe stata accolta.
La Sezione ha giudicato tale affermazione generica e apodittica. Il ricorrente non aveva dimostrato né di possedere più crediti rispetto agli studenti ammessi né che l’applicazione del criterio invocato avrebbe determinato la sua collocazione in posizione utile.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, ritenendo infondate tutte le censure esaminate congiuntamente. L’istanza cautelare è stata assorbita.
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