Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 554/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 14 novembre 2025 all’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima”, nonché per la condanna dell’Amministrazione stessa all’esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale relativa alla relazione sanitaria riguardante un incontro con due minori e al relativo rapportino di trasmissione/ricezione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, copia del rapportino di trasmissione/ricezione e della relazione redatta dalla Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ULSS n. 3 a seguito dell’incontro con i figli minori del 14 aprile 2025. L’istanza era motivata dalla necessità di utilizzare la documentazione per la difesa in procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Venezia concernenti la revoca della responsabilità genitoriale. L’Azienda non aveva inizialmente riscontrato l’istanza, determinando la proposizione del ricorso contro il silenzio-diniego. Nel corso del giudizio l’Azienda ha sostenuto dapprima l’inesistenza dei documenti richiesti; la ricorrente ha contestato tale affermazione, depositando una relazione e insistendo poi esclusivamente per l’ostensione del rapportino di trasmissione/ricezione. Successivamente l’Azienda ha depositato un’e-mail del 29 aprile 2025, con allegato il verbale relativo al gruppo di lavoro della riunione del 14 aprile 2025. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ritenendo soddisfatta la propria esigenza documentale.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e della documentazione depositata dall’Azienda nel corso del giudizio, ritenendo sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione sull’azione di accesso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, considerato che l’Azienda aveva fornito il riscontro soltanto dopo la proposizione del ricorso. È stata confermata in via definitiva l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; la costituzione personale non impedisce il beneficio, che comporta esclusivamente la prenotazione a debito delle spese processuali senza liquidazione di compensi difensivi.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    copia del rapportino di trasmissione ricezione della relazione

    Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dalla ricorrente nei confronti dell’Azienda sanitaria.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse al ricorso

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse attuale alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal TAR nel contesto della definizione del giudizio in materia di accesso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio su un’istanza di accesso, l’amministrazione deposita la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere accertata sulla base della documentazione prodotta in giudizio, dei chiarimenti delle parti e della dichiarazione espressa del ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’amministrazione riscontra l’istanza di accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, anche se il giudizio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La costituzione personale della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non impedisce la conferma del beneficio; in tal caso, il patrocinio comporta la prenotazione a debito delle spese processuali, senza liquidazione di compensi difensivi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.