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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Milano del 18.11.2025, prot. -OMISSIS-del 20.11.2025, notificato al ricorrente in data 27.11.2025, con cui è stato disposto, ai sensi dell'art. 6, commi 1, lett. a) e b), L. 13.12.1989, n. 401, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) per la durata di anni uno, con estensione a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ed estero e relative aree limitrofe, come meglio descritto in dispositivo;

Giustizia amministrativa202504681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore di Milano, della durata di un anno, con estensione agli impianti sportivi del territorio nazionale ed estero e alle relative aree limitrofe

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione a fatti verificatisi il 28 settembre 2025 presso lo stadio G. Meazza, durante l'incontro di calcio tra A.C. Milan e S.S.C. Napoli, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure relative all'insussistenza dei presupposti dell'art. 6 della legge n. 401/1989, all'erronea identificazione dell'autore dei fatti, all'inadeguatezza degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico di pericolosità, alla violazione del contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa, anche per il diniego di accesso alla documentazione, nonché alla violazione dell'art. 24 della legge n. 401/1989. Sono state inoltre dedotte la tardività del provvedimento, l'insufficienza della motivazione sulle memorie difensive, la necessità di attendere la conclusione del procedimento penale, la sproporzione della durata e dell'estensione territoriale del divieto, l'incidenza di un refuso sulla data di comunicazione della notizia di reato e l'illegittimità del diniego di accesso anticipato allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, al sommario esame proprio della fase cautelare, che i fatti fossero riconducibili alle fattispecie dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 401/1989. L'identificazione del ricorrente è apparsa adeguatamente svolta e corroborata dalle modalità di riconoscimento, dalla durata della condotta, dalla presenza visiva del personale di ordine pubblico e dai referti medici. È risultato adeguatamente sostenuto anche il giudizio prognostico di pericolosità, avuto riguardo alla connotazione violenta e pericolosa della condotta. Il Collegio ha escluso, in questa fase, la violazione del contraddittorio, rilevando che il DASPO, per la sua natura preventiva e per le esigenze di celerità e urgenza connesse alla successione delle manifestazioni sportive, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il diniego di accesso è stato ritenuto giustificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990 e dall'art. 329 c.p.p., in ragione della pendenza delle indagini preliminari; inoltre, l'Amministrazione aveva concesso una rimessione in termini per consentire l'acquisizione degli elementi documentali e un'ulteriore interlocuzione procedimentale. Non è stata ravvisata tardività, poiché il provvedimento era stato adottato allo scadere della rimessione in termini; la motivazione sulle memorie è apparsa adeguata; non era necessario attendere la conclusione del procedimento penale, stante l'autonomia dell'azione amministrativa rispetto a quella penale; la durata di un anno corrispondeva al minimo edittale; l'estensione spaziale non appariva sproporzionata in rapporto alla gravità dei fatti e ai luoghi sensibili indicati nel provvedimento. Il refuso sulla data della comunicazione della notizia di reato è stato qualificato come errore materiale non invalidante, mentre il diniego di accesso anticipato allo stadio di Napoli non è stato ritenuto incidente sulla legittimità del DASPO. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 401/1989

    «a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»

    Il Collegio ha ritenuto, in sede cautelare, che i fatti contestati fossero riconducibili alle fattispecie legali e idonei a fondare il divieto di accesso.

  • art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990

    «nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge»

    L'accesso è escluso quando ricorre un segreto o un divieto di divulgazione previsto dalla legge.

  • art. 329 c.p.p.

    Il divieto di divulgazione degli atti d'indagine, operante fino alla conclusione delle indagini preliminari, può giustificare il diniego di accesso alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento per DASPO.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 57 c.p.a.

    Consente la compensazione delle spese della fase cautelare, disposta dal Collegio per ragioni di equità sostanziale.

  • art. 24 l. 401/1989

    Il Collegio ha escluso, in relazione al diniego di accesso motivato dalla pendenza delle indagini preliminari e alla successiva rimessione in termini, la violazione della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi di fatto e sulle concrete modalità, anche violente e pericolose, della condotta; non è necessario attendere la definizione del procedimento penale, in ragione dell'autonomia dell'azione amministrativa rispetto a quella penale.
  • Per la natura preventiva del DASPO e per le esigenze di celerità e urgenza connesse alla prevenzione di ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'adozione della misura non deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
  • Il diniego di accesso agli atti del procedimento per DASPO è legittimo, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990, quando la documentazione richiesta è coperta dal divieto temporaneo di divulgazione previsto dall'art. 329 c.p.p. per gli atti d'indagine durante le indagini preliminari; la successiva rimessione in termini può assicurare il recupero del contraddittorio procedimentale.
  • La durata minima di un anno prevista dalla legge per il DASPO non può essere ridotta dall'Amministrazione al di sotto del minimo edittale.
  • Un errore materiale relativo alla data della comunicazione della notizia di reato non determina l'illegittimità del DASPO quando il dato corretto è desumibile dalla documentazione richiamata e l'errore non incide sulla comprensione della fattispecie contestata.
  • L'estensione territoriale del DASPO non è sproporzionata quando comprende gli impianti sportivi e le aree limitrofe connotate da particolare sensibilità rispetto al rischio di disordini, purché giustificata dalla gravità dei fatti contestati.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelarePartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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