Ordinanza n. 96/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Milano del 18.11.2025, prot. -OMISSIS-del 20.11.2025, notificato al ricorrente in data 27.11.2025, con cui è stato disposto, ai sensi dell'art. 6, commi 1, lett. a) e b), L. 13.12.1989, n. 401, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) per la durata di anni uno, con estensione a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ed estero e relative aree limitrofe, come meglio descritto in dispositivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Milano, della durata di un anno, con estensione agli impianti sportivi del territorio nazionale ed estero e alle relative aree limitrofe
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione a fatti verificatisi il 28 settembre 2025 presso lo stadio G. Meazza, durante l'incontro di calcio tra A.C. Milan e S.S.C. Napoli, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure relative all'insussistenza dei presupposti dell'art. 6 della legge n. 401/1989, all'erronea identificazione dell'autore dei fatti, all'inadeguatezza degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico di pericolosità, alla violazione del contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa, anche per il diniego di accesso alla documentazione, nonché alla violazione dell'art. 24 della legge n. 401/1989. Sono state inoltre dedotte la tardività del provvedimento, l'insufficienza della motivazione sulle memorie difensive, la necessità di attendere la conclusione del procedimento penale, la sproporzione della durata e dell'estensione territoriale del divieto, l'incidenza di un refuso sulla data di comunicazione della notizia di reato e l'illegittimità del diniego di accesso anticipato allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, al sommario esame proprio della fase cautelare, che i fatti fossero riconducibili alle fattispecie dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 401/1989. L'identificazione del ricorrente è apparsa adeguatamente svolta e corroborata dalle modalità di riconoscimento, dalla durata della condotta, dalla presenza visiva del personale di ordine pubblico e dai referti medici. È risultato adeguatamente sostenuto anche il giudizio prognostico di pericolosità, avuto riguardo alla connotazione violenta e pericolosa della condotta. Il Collegio ha escluso, in questa fase, la violazione del contraddittorio, rilevando che il DASPO, per la sua natura preventiva e per le esigenze di celerità e urgenza connesse alla successione delle manifestazioni sportive, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il diniego di accesso è stato ritenuto giustificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990 e dall'art. 329 c.p.p., in ragione della pendenza delle indagini preliminari; inoltre, l'Amministrazione aveva concesso una rimessione in termini per consentire l'acquisizione degli elementi documentali e un'ulteriore interlocuzione procedimentale. Non è stata ravvisata tardività, poiché il provvedimento era stato adottato allo scadere della rimessione in termini; la motivazione sulle memorie è apparsa adeguata; non era necessario attendere la conclusione del procedimento penale, stante l'autonomia dell'azione amministrativa rispetto a quella penale; la durata di un anno corrispondeva al minimo edittale; l'estensione spaziale non appariva sproporzionata in rapporto alla gravità dei fatti e ai luoghi sensibili indicati nel provvedimento. Il refuso sulla data della comunicazione della notizia di reato è stato qualificato come errore materiale non invalidante, mentre il diniego di accesso anticipato allo stadio di Napoli non è stato ritenuto incidente sulla legittimità del DASPO. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 401/1989
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»
Il Collegio ha ritenuto, in sede cautelare, che i fatti contestati fossero riconducibili alle fattispecie legali e idonei a fondare il divieto di accesso.
art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990
«nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge»
L'accesso è escluso quando ricorre un segreto o un divieto di divulgazione previsto dalla legge.
art. 329 c.p.p.
Il divieto di divulgazione degli atti d'indagine, operante fino alla conclusione delle indagini preliminari, può giustificare il diniego di accesso alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento per DASPO.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 57 c.p.a.
Consente la compensazione delle spese della fase cautelare, disposta dal Collegio per ragioni di equità sostanziale.
art. 24 l. 401/1989
Il Collegio ha escluso, in relazione al diniego di accesso motivato dalla pendenza delle indagini preliminari e alla successiva rimessione in termini, la violazione della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi di fatto e sulle concrete modalità, anche violente e pericolose, della condotta; non è necessario attendere la definizione del procedimento penale, in ragione dell'autonomia dell'azione amministrativa rispetto a quella penale.
- Per la natura preventiva del DASPO e per le esigenze di celerità e urgenza connesse alla prevenzione di ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'adozione della misura non deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- Il diniego di accesso agli atti del procedimento per DASPO è legittimo, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990, quando la documentazione richiesta è coperta dal divieto temporaneo di divulgazione previsto dall'art. 329 c.p.p. per gli atti d'indagine durante le indagini preliminari; la successiva rimessione in termini può assicurare il recupero del contraddittorio procedimentale.
- La durata minima di un anno prevista dalla legge per il DASPO non può essere ridotta dall'Amministrazione al di sotto del minimo edittale.
- Un errore materiale relativo alla data della comunicazione della notizia di reato non determina l'illegittimità del DASPO quando il dato corretto è desumibile dalla documentazione richiamata e l'errore non incide sulla comprensione della fattispecie contestata.
- L'estensione territoriale del DASPO non è sproporzionata quando comprende gli impianti sportivi e le aree limitrofe connotate da particolare sensibilità rispetto al rischio di disordini, purché giustificata dalla gravità dei fatti contestati.
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