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Sentenza

Sentenza n. 664/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 684/2023 del Tribunale di Siracusa – Sez. lavoro e Previdenza;

Giustizia amministrativa202501277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al decreto ingiuntivo n. 684/2023 del Tribunale di Siracusa – Sezione lavoro e previdenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 15 novembre 2023, con il quale era stato ingiunto il pagamento di euro 23.305,32, oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996 era quindi decorso. L’Amministrazione, pur costituitasi con memoria di mera forma, non ha dimostrato di avere integralmente eseguito il titolo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che era stato effettuato soltanto un pagamento parziale di euro 20.399,28, residuando somme ancora dovute. È stata pertanto dedotta l’inerzia dell’Amministrazione nell’integrale esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’esecuzione coattiva del decreto ingiuntivo: il titolo non era stato opposto, era stato notificato all’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l’Amministrazione non aveva provato l’integrale adempimento, avendo effettuato soltanto un pagamento parziale. Il Ministero è stato ordinato a corrispondere le somme residue, detratto quanto già pagato, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità. Il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione, da parte della ricorrente, della perdurante inerzia, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. È stato precisato che l’incarico non dà diritto a compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza e per l’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’esecuzione del titolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere accolto quando il titolo giudiziale azionato non sia stato opposto, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996 e l’Amministrazione non abbia dimostrato l’integrale esecuzione dell’obbligo.
  • Il pagamento parziale del credito riconosciuto da un titolo giudiziale non esclude l’azione di ottemperanza, che può essere accolta limitatamente alle somme residue ancora dovute, previa detrazione di quanto già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione debitrice ha l’onere di provare l’integrale esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme residue entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei relativi poteri alla persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’incarico può essere ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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