Cassazione Penale, Sentenza n. 22252/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza sostenendo l'inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione: a suo avviso non poteva ritenersi integrato il delitto di sequestro di persona poiché la persona offesa, mentre l'azione criminosa era in corso, avrebbe potuto uscire dal bagno e allontanarsi (ad esempio attraverso la finestra), per cui mancherebbe la costrizione della libertà personale richiesta dall'art. 605 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto sussistenti i reati di sequestro di persona e lesioni aggravate nei confronti della vittima. La Corte ha ritenuto la motivazione di merito completa e coerente: la vittima era stata sottoposta a gravi vessazioni fisiche e psichiche, era ferita e terrorizzata, l'imputato l'aveva chiusa nel bagno dicendole "pensandoci bene sei tu che da qua non esci più"; la possibilità teorica di fuga non esclude il reato quando la fuga richiederebbe iniziative imprudenti o comportamenti elusivi scoraggiati dal timore di ulteriori danni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 605 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 605 c.p. nel senso che il delitto di sequestro di persona non richiede necessariamente l'assoluta impossibilità fisica di muoversi: è integrato anche quando la libertà di movimento è impedita de facto per effetto di violenza, minacce o condizioni che rendono la fuga attuabile solo con iniziative imprudenti o rischiose.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate: Sez. 4, n. 7962/2013; Sez. 2, n. 11634/2019 e altre)
Il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile pero' soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona.
Questi precedenti sono stati applicati per stabilire che circostanze come lo stato di shock, le ferite e le minacce rendono la fuga non ragionevolmente esigibile e quindi non escludono il sequestro; inoltre la mancata chiusura a chiave non è decisiva se complessivamente sussiste la costrizione morale e fattuale.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Riferimento utilizzato per giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) quando il ricorso è inammissibile per profili di colpa: consente l'imposizione di una somma a titolo riparatorio/sanzionatorio in caso di abusi processuali o di ricorsi manifestamente infondati o colposi.
Massime di principio
- Il reato di sequestro di persona può configurarsi anche se la vittima teoricamente avrebbe potuto tentare la fuga: ciò non esclude il reato quando la fuga sarebbe attuabile solo con azioni imprudenti o rischiose o quando il timore di ulteriori violenze scoraggia la vittima.
- La valutazione della sussistenza del sequestro va effettuata dal punto di vista concretamente esperito dalla vittima (condizioni fisiche, stato d'animo, ferite, minacce), non sulla base di mere possibilità astratte di allontanamento.
- La chiusura fisica della porta (a chiave) non è un requisito necessario per riconoscere il sequestro: l'elemento determinante è l'effetto impeditivo o intimidatorio prodotto sul comportamento della persona offesa.
- Riproporre in cassazione gli stessi motivi già esaminati in grado d'appello senza confrontarsi con le ragioni giurisprudenziali addotte può portare all'inammissibilità del ricorso e a sanzioni pecuniarie per colpa processuale.
- In casi simili, è cruciale documentare e dimostrare concretamente la possibilità ragionevole di fuga senza rischi per escludere il sequestro; altrimenti la valutazione del giudice di merito, se adeguatamente motivata, tende a prevalere in Cassazione.
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