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Legge

L.R. Veneto 33/2004

Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete.

Normativa regionaleL.R. Veneto 33/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Veneto la programmazione e realizzazione delle attività regionali di promozione economica e internazionalizzazione, istituisce un comitato di coordinamento e autorizza la costituzione di una società consortile pubblica-privata. Prevede norme transitorie per i procedimenti in corso e per il settore secondario, oltre a coperture finanziarie per il 2004-2006.

Commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete

Disciplina regionale per commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete

La legge definisce l’assetto delle attività regionali del Veneto in materia di rapporti con l’estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese. Il modello scelto separa programmazione, coordinamento e gestione operativa, affidando alla Regione indirizzo e programmazione e a una società consortile la realizzazione dei programmi.

Finalità e ambito di intervento

La Regione del Veneto, nei limiti delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, rapporti con l’Unione europea e commercio con l’estero, promuove la visibilità e la diffusione delle attività economiche regionali. Lo strumento principale è costituito da programmi promozionali, attività informative, servizi e incentivazioni finalizzati a valorizzare la qualità dei prodotti e a favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese.

Attività programmate

La programmazione degli interventi si basa sui principi della normativa regionale sulla programmazione e comprende un insieme ampio di azioni, tra cui:

  • promozione del sistema economico veneto in tutti i settori economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, con esclusione del turismo;
  • sviluppo dei servizi per l’internazionalizzazione del sistema d’impresa, anche tramite lo sportello unico regionale;
  • diffusione di informazioni su politiche commerciali, produttive e finanziarie in Italia, nell’Unione europea e nei Paesi terzi;
  • realizzazione di sportelli telematici, banche dati e repertori;
  • diffusione della cultura economica e iniziative di aggiornamento e specializzazione;
  • promozione di servizi specialistici in materia contrattuale, joint-venture, ricerca partner, marketing territoriale e internazionale, trasporti e dogane, fiscalità, assicurazioni, finanziamenti, vertenze commerciali internazionali, qualità tecnologica e investimenti esteri;
  • promozione degli strumenti per l’assicurazione del credito all’esportazione;
  • collaborazione con uffici dell’Unione europea e strutture specializzate del sistema camerale;
  • assistenza a operatori veneti in manifestazioni fieristiche estere;
  • supporto alla costituzione di organismi associativi fra imprese e all’assistenza verso operatori esteri nel Veneto;
  • attività di supporto agli organi regionali e al sistema camerale nei rapporti con organismi esteri e internazionali.

Comitato regionale di coordinamento

È istituito il Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione, con funzioni consultive e propositive verso Giunta e Consiglio regionale. Il Comitato esprime pareri, indicazioni e valutazioni sulla programmazione degli interventi.

Ne fanno parte, tra gli altri:

  • l’assessore regionale delegato, con funzioni di presidente;
  • il segretario generale della programmazione, vicepresidente;
  • rappresentanti delle province, dell’ANCI regionale, dell’UNCEM regionale, dell’Unione regionale delle camere di commercio, delle singole camere di commercio, dell’Istituto per il commercio con l’estero, delle associazioni di categoria regionali e degli organismi fieristici.

Il Comitato dura in carica cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale in deroga alla disciplina generale sulle nomine regionali, non prevede compensi, gettoni o rimborsi spese e si avvale della segreteria della struttura regionale competente.

Programmazione annuale e finanziamento degli interventi

La Giunta regionale approva, entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di attuazione, i programmi e le direttive per i programmi esecutivi. Nel farlo acquisisce le proposte del sistema camerale veneto, delle associazioni economiche, dei consorzi export e di promozione, degli organizzatori fieristici e di altri soggetti idonei.

Il Consiglio regionale, la Giunta, l’Unione regionale delle camere di commercio, il sistema camerale veneto e gli enti locali possono affidare alla società consortile anche iniziative dirette proprie. Sulla base dei programmi esecutivi, la Giunta determina gli stanziamenti di bilancio necessari.

Società consortile per l’attuazione delle attività

La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, per realizzare direttamente o in convenzione le attività previste dalla legge e attuare i programmi annuali.

I soci fondatori sono la Regione del Veneto e l’Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono essere soci fondatori anche le federazioni regionali di categoria che partecipano al capitale sociale. La partecipazione della Regione non può essere inferiore a un terzo né superiore al 51% del capitale sociale.

Possono sottoscrivere quote anche associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o misti operanti nel settore dell’internazionalizzazione e della promozione. Lo statuto, la ripartizione delle quote, la nomina degli amministratori e dei sindaci di spettanza regionale e il versamento della quota al fondo consortile sono disciplinati dalla Giunta e dallo statuto.

Accordi di programma e convenzioni

La Giunta regionale può stipulare accordi di programma e convenzioni con organismi e strutture statali, regionali e locali per realizzare le finalità della legge. Tali strumenti possono prevedere l’affidamento di iniziative alla società consortile. La società consortile, a sua volta, può stipulare convenzioni con enti locali, associazioni di categoria, consorzi e altri soggetti per attuare i progetti dei programmi esecutivi.

Modifiche alla normativa previgente e regime transitorio

La legge interviene sulla legge regionale n. 16/1980 sulle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica, limitando al settore primario la disciplina del programma di promozione e abrogando il comma secondo dell’articolo 12. Abroga inoltre una disposizione della legge regionale n. 11/2001.

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, relativi al settore secondario, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Inoltre, fino alla piena operatività della società consortile, i programmi di promozione delle produzioni venete del settore secondario restano regolati dalla normativa precedente. I progetti già attribuiti al Centro estero delle camere di commercio del Veneto sono successivamente trasferiti alla società consortile quando ne ricorrano le condizioni operative.

Copertura finanziaria

La legge prevede coperture per:

  • euro 250.000 per la partecipazione al capitale sociale della società consortile, a valere sul bilancio 2004;
  • euro 750.000 per il fondo consortile, a decorrere dal 2005;
  • euro 3.200.000 per i programmi annuali esecutivi, a decorrere dal 2006.

Le risorse sono reperite mediante prelievi da fondi speciali e riduzione di stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale pluriennale 2004-2006.

Attualità della disciplina

La legge ha avuto una funzione organizzativa e finanziaria legata all’avvio del sistema regionale di internazionalizzazione e alla fase di transizione dalla disciplina previgente. Per la parte transitoria e finanziaria collegata ai bilanci 2004-2006, il suo rilievo pratico è oggi sostanzialmente esaurito, pur restando utile come base ordinamentale dell’assetto regionale in materia.

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