L.R. Veneto 34/2004
Istituzione della fondazione "Centro studi transfrontaliero" di Comelico e Sappada.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Veneto a partecipare, come socio fondatore, alla Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada”, con sede a S. Stefano di Cadore, per promuovere rapporti transfrontalieri, sviluppo culturale, economico e turistico e tutela dell’ambiente montano. Prevede un contributo annuo di 200.000 euro per il 2005-2007 e una relazione annuale al Consiglio regionale.
Istituzione della Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada
Istituzione della Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada
La legge disciplina la partecipazione della Regione Veneto alla costituzione di una fondazione senza fini di lucro, con finalità transfrontaliere e di valorizzazione territoriale, riferita esclusivamente all’area del Comelico e Sappada. Il provvedimento mira a sostenere relazioni culturali, economiche e sociali con l’Alta Pusteria e l’Austria, oltre alla tutela dell’ambiente montano e delle minoranze locali.
Finalità e ambito dell’intervento
La Regione riconosce la specificità strategica del Comelico e Sappada come zona di confine caratterizzata da legami storici, etnici e religiosi con i territori limitrofi austriaci e altoatesini. L’intervento regionale è finalizzato a favorire:
- scambi culturali, commerciali, economici e turistici;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente montano;
- sviluppo di iniziative comuni in un contesto euroalpino;
- sostegno alle minoranze linguistiche e socio-culturali come risorsa identitaria.
Costituzione della Fondazione e soggetti partecipanti
La Regione è autorizzata a partecipare come socio fondatore, insieme alla Comunità montana del Comelico e Sappada e alla Provincia di Belluno, alla Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada”. La fondazione deve essere costituita con atto pubblico secondo il codice civile e avere sede in S. Stefano di Cadore.
Requisiti e scopi della Fondazione
La partecipazione regionale è subordinata alla condizione che la fondazione persegua scopi coerenti con la legge, tra cui:
- sostegno alla creatività e alla ricerca letteraria, artistica e scientifica;
- difesa e valorizzazione dei valori umani ed etici, delle tradizioni culturali e religiose;
- individuazione di valori e interessi condivisibili con valenza culturale, sociale ed economica;
- istituzione di un “forum permanente” di confronto per promuovere azioni comuni su ambiente, economia, turismo, artigianato, agricoltura, attività silvo-pastorali e produzioni tipiche;
- promozione di un partenariato euroalpino fondato su incontro, scambio, collaborazione e solidarietà tra paesi vicini;
- tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche e socio-culturali.
Competenze regionali e partecipazione agli atti fondativi
La Giunta regionale, verificata la compatibilità dello statuto della fondazione con i requisiti fissati dalla legge, autorizza il Presidente a sottoscrivere l’atto costitutivo e a compiere gli atti necessari per perfezionare la partecipazione regionale. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, esercita i diritti connessi alla qualità di socio fondatore.
Rappresentanza nella Fondazione
La Giunta regionale designa i rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto e nel rispetto della normativa vigente.
Obbligo di relazione annuale
La fondazione deve presentare ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta, così da consentire il monitoraggio dell’azione istituzionale e dell’utilizzo del contributo pubblico.
Contributo regionale e durata del finanziamento
La Regione partecipa alle attività istituzionali della fondazione con un contributo annuo di euro 200.000, previsto espressamente per gli anni 2005, 2006 e 2007. La norma finanziaria indica che gli oneri decorrono dall’esercizio 2005 e sono coperti con le risorse allocate sull’unità previsionale di base U0009 “Contributi e partecipazioni in enti ed associazioni” del bilancio pluriennale 2004-2006.
Regime temporale e attualità della disciplina
Il finanziamento previsto è limitato ai soli esercizi 2005-2007. Poiché la legge disciplina una specifica partecipazione a un ente e un contributo circoscritto a quegli anni, la parte finanziaria e operativa risulta oggi esaurita e non più concretamente applicabile, pur restando rilevante come disciplina storica dell’istituzione della fondazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 dic 2004L.R. Veneto 33/2004
- Legge · 24 dic 2004L.R. Veneto 35/2004
- Legge · 24 dic 2004L.R. Veneto 36/2004
- Legge · 24 dic 2004L.R. Veneto 37/2004
- Legge · 28 dic 2004L.R. Veneto 38/2004
- Legge · 3 gen 2005L.R. Veneto 3/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →