L.R. Veneto 3/2005
Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Veneto studio, formazione e sperimentazione di gelotologia/clownterapia e pet therapy come supporti alle cure cliniche. Prevede corsi per operatori, linee applicative entro 180 giorni, un centro pilota di studio e ricerca, una fase sperimentale di almeno 12 mesi e una verifica finale della Giunta. Stanziamento originario: 700.000 euro per il 2004.
Terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy) nel Veneto
Terapie complementari nel Veneto
La legge regionale del Veneto promuove la conoscenza, lo studio e l’utilizzo della terapia del sorriso (gelotologia/clownterapia) e della pet therapy come trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche. La disciplina è rivolta al territorio regionale veneto e riguarda in particolare l’ambito ospedaliero e socio-sanitario.
Finalità e definizioni
La Regione intende valorizzare due forme di intervento complementare:
- la terapia del sorriso / gelotologia / clown therapy, basata sull’uso terapeutico del sorriso e del pensiero positivo tramite personale medico, non medico e volontari appositamente formati;
- la pet therapy, intesa come attività terapeutiche svolte in affiancamento alla medicina tradizionale con l’impiego di animali.
Tali pratiche sono configurate come supporto alle cure medico-farmacologiche e non come sostituzione della medicina convenzionale.
Formazione degli operatori
Per rendere operative le finalità della legge, la Regione promuove la formazione professionale di:
- personale medico e non medico;
- unità operative dipendenti di aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o operanti in convenzione;
- personale di organizzazioni del privato sociale;
- volontari iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
La Regione provvede anche all’autorizzazione dei corsi e alla realizzazione dell’attività didattico-formativa. I corsi sono organizzati e gestiti da organismi di formazione accreditati secondo la normativa regionale sull’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. I programmi formativi sono definiti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni del privato sociale e del volontariato con comprovata esperienza e gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
Modalità di applicazione e atti attuativi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deve definire:
- le modalità per introdurre, dopo la sperimentazione, l’attività di gelotologia nelle strutture ospedaliere, prioritariamente negli ambiti pediatrici, neurologici e oncologici;
- le caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati alla gelotologia;
- l’ambito e le modalità di utilizzo degli animali a fini terapeutici;
- le procedure e i protocolli per progettare, realizzare e valutare programmi di studio e ricerca sull’uso terapeutico degli animali.
Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy
La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un progetto pilota per attivare un Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy presso una ULSS o un’azienda ospedaliera del servizio sanitario regionale individuata.
Il Centro prevede:
- una struttura attrezzata per l’accoglienza diurna di bambini in disagio psicologico, vittime di maltrattamenti, abbandono o abusi, nonché di persone con disagio fisico dovuto a handicap o malattia e di adulti con disabilità fisiche o psichiche;
- una équipe multidisciplinare composta da figure professionali mediche e non mediche del ruolo sanitario, con responsabilità del progetto, monitoraggio e documentazione della sua attuazione.
Sperimentazione nelle strutture ospedaliere
La Giunta regionale, su proposta dei direttori generali delle ULSS e delle aziende ospedaliere e sentita la Commissione consiliare competente, individua le strutture ospedaliere nelle quali introdurre in via sperimentale la gelotologia e/o la pet therapy.
La sperimentazione deve durare almeno 12 mesi. Al termine, i direttori generali delle strutture interessate presentano una relazione sull’andamento dell’attività, con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti. Sulla base di tali relazioni, la Giunta decide se estendere l’introduzione della gelotologia e/o della pet therapy alle strutture ospedaliere del territorio regionale.
Aspetti finanziari
Per l’attuazione della legge è previsto uno stanziamento di 700.000 euro per l’esercizio 2004, coperto mediante prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti e con corrispondente incremento della dotazione dell’unità di bilancio indicata per gli obiettivi di piano per la sanità.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Tuttavia la norma finanziaria è riferita all’esercizio 2004 e l’intera disciplina è strutturata su una sperimentazione iniziale e su atti attuativi da adottare nei primi 180 giorni, con effetti ormai storici e non attuali per l’operatività pratica odierna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 gen 2005L.R. Veneto 1/2005
- Legge · 3 gen 2005L.R. Veneto 2/2005
- Legge · 28 dic 2004L.R. Veneto 38/2004
- Legge · 24 dic 2004L.R. Veneto 33/2004
- Legge · 24 dic 2004L.R. Veneto 34/2004
- Legge · 24 dic 2004L.R. Veneto 35/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →