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Legge

L.R. Veneto 35/2004

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport.

Normativa regionaleL.R. Veneto 35/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna alcune norme regionali del Veneto su Master in diritti umani, turismo e sport: rafforza il sostegno al Master europeo, introduce correttivi su classificazioni e adempimenti turistici, proroga termini transitori e amplia alcuni termini per contributi sportivi. Prevede anche norme puntuali sull’autodromo. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Riordino e semplificazione in materia di diritti umani, turismo e sport

Riordino e semplificazione normativa in materia di diritti umani, turismo e sport

La legge regionale del Veneto interviene in modo puntuale su tre ambiti: sostegno al Master europeo in diritti umani e democratizzazione, disciplina turistica regionale e norme su sport e tempo libero. La maggior parte delle disposizioni consiste in modifiche a leggi regionali già vigenti, con alcuni termini transitori riferiti a specifici procedimenti e scadenze.

Diritti umani: Master europeo e contributo regionale

La legge aggiorna la disciplina del Master europeo in diritti umani e democratizzazione. Il Master è qualificato come corso di specializzazione post laurea realizzato con il patrocinio e il supporto attivo dell’Unione europea da almeno ventinove università dei Paesi membri, tra cui le Università di Padova e Ca’ Foscari di Venezia, ed è coordinato dal Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione con sede a Venezia.

La Regione è rappresentata nell’Advisory Council del Master e nel Consiglio di amministrazione del Centro dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Inoltre, la Regione può sostenere finanziariamente il Master mediante un contributo annuale al Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione. È abrogata la precedente previsione del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 33/1998.

Regime transitorio per i procedimenti in corso

Per i procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale n. 33/1998 già in corso alla data di entrata in vigore della legge del 2004, si applicano le norme vigenti alla data di avvio del procedimento. La disposizione tutela quindi la continuità dei procedimenti già iniziati, evitando l’applicazione retroattiva delle nuove regole.

Turismo: strutture ricettive non soggette a classificazione, piani degli arenili e stabilimenti balneari

In materia di strutture ricettive non soggette a classificazione, la comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura delle attività di bed & breakfast, foresterie per turisti e locazioni turistiche non imprenditoriali non è più obbligatoria in via generale, ma diventa facoltativa: il gestore “può comunicare” alla provincia competente i dati richiesti entro il 1° ottobre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio successivo; nelle zone montane la validità decorre dal 1° dicembre successivo.

In tema di piani degli arenili, il termine per l’adeguamento dei piani alle direttive regionali è fissato al 31 dicembre 2005. L’adeguamento deve avvenire mediante deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale, secondo le procedure semplificate previste dalla normativa urbanistica richiamata.

Per gli stabilimenti balneari è prevista una comunicazione aggiuntiva entro il 1° marzo dell’anno successivo per variare prezzi e servizi da applicare dal 1° maggio dello stesso anno.

Turismo: agenzie di viaggio

Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla propria denominazione i segni distintivi dell’affiliante, con la dicitura “affiliato”, anche in caratteri ridotti. Viene inoltre soppressa, nel procedimento autorizzatorio, la richiesta che il direttore tecnico sia a tempo pieno, continuativo ed esclusivo, con indicazione delle modalità di assunzione e del tipo di contratto.

Turismo: classificazione delle strutture ricettive e norme transitorie

La legge proroga vari termini transitori in materia di classificazione delle strutture ricettive.

Per le strutture ricettive soggette a classificazione:

  • restano confermate le classificazioni già effettuate fino all’entrata in vigore della legge;
  • per le strutture alberghiere sono confermate le procedure di classificazione avviate dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007;
  • l’adeguamento di unità abitative, suite e junior suite alle prescrizioni dell’allegato E deve avvenire entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.

Per le strutture extraalberghiere soggette a classificazione, le classificazioni effettuate restano valide fino al 31 dicembre 2005. Per le strutture all’aperto, invece, le classificazioni restano valide fino al 31 dicembre 2004.

Per i rifugi alpini e i rifugi sociali d’alta montagna:

  • le classificazioni restano valide fino al 31 dicembre 2005, salvo che siano già state sostituite dalla nuova classificazione;
  • le province devono provvedere alla nuova classificazione dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici entro il 31 dicembre 2005, con validità fino al 31 dicembre 2007.

I comuni devono inoltre adeguare entro dodici mesi i propri strumenti urbanistici per disciplinare i complessi ricettivi all’aperto esistenti e, se necessario, individuare nuove aree destinate agli insediamenti turistico-ricettivi. In sede di variante, tali complessi possono ottenere un ampliamento delle aree già in uso fino al 20% della superficie in uso, al solo scopo di adeguamento ai requisiti minimi di classificazione, mantenendo invariato il numero delle unità abitative e delle piazzole. Decorso inutilmente il termine, la Regione nomina un commissario ad acta.

Professioni turistiche: esami già banditi

Per gli esami di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e per le abilitazioni alle professioni di guida, accompagnatore, animatore turistico e guida naturalistico-ambientale già banditi alla data di entrata in vigore delle modifiche, si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.

Sport: termini per i contributi e programmazione

Per i contributi regionali destinati alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, il termine per presentare la documentazione necessaria passa da 240 a 360 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo. La nuova scadenza si applica anche ai procedimenti avviati a decorrere dall’esercizio finanziario 2002.

La legge stabilisce inoltre che il documento regionale di indirizzi, obiettivi e priorità in materia sportiva mantiene validità fino all’approvazione del documento successivo. La regola si applica a decorrere dal Piano triennale 2001-2003.

Autodromo del Veneto

La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, tramite Veneto Sviluppo S.p.A. e secondo il diritto privato, la costituzione della “Società Autodromo del Veneto S.p.A.” per progettare, realizzare e gestire l’intervento denominato “Autodromo del Veneto”, con una partecipazione fino a euro 1.549.370,70. L’intervento deve essere realizzato in un’area urbanisticamente individuata come zona speciale “F”, dove possono essere localizzate anche strutture connesse e complementari, incluse attività turistico-ricettive e commerciali di completamento, autorizzabili dalla Giunta regionale nei limiti della normativa sul commercio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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