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Legge

L.R. Veneto 38/2004

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente.

Normativa regionaleL.R. Veneto 38/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 38/2004 modifica varie norme su navigazione a motore nei laghi, contributi per edifici scolastici, lavori pubblici in zona sismica, canoni per acque pubbliche, rifiuti, VIA e protezione civile. Introduce anche regole transitorie fino al 30 giugno 2005 per i lavori in zona sismica e per i canoni idrici dal 1° gennaio 2005.

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di navigazione sui laghi, lavori pubblici, edilizia scolastica, canoni idrici, rifiuti, VIA e protezione civile

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in Veneto

La legge regionale del Veneto n. 38 del 28 dicembre 2004 interviene su più settori omogenei con modifiche ordinamentali e procedurali. La disciplina risultante riguarda il solo territorio regionale veneto e, per alcune previsioni, contiene regole transitorie o con decorrenza espressa.

Navigazione a motore sui laghi

Viene ribadito il divieto generale di condurre e stazionare natanti con motore, di qualunque specie e potenza, nelle acque dei laghi compresi nel territorio regionale, per finalità di tutela dell’ambiente naturale e dei piccoli laghi. Sono previste eccezioni per:

  • lago di Garda, secondo appositi divieti e regolamentazioni;
  • lago di Santa Croce (BL);
  • bacini lacustri artificiali del sistema orografico bellunese, per i quali la Provincia di Belluno può consentire la navigazione solo con natanti a motore alimentati con batterie elettriche, secondo un apposito regolamento.

Contributi regionali per edifici scolastici della legge regionale n. 59/1999

La disciplina dei contributi per ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici viene precisata sotto il profilo dei destinatari, della documentazione, dell’importo ammissibile e dell’erogazione.

Possono accedere ai contributi anche i comitati di gestione che:

  • siano titolari di convenzione con l’istituzione pubblica o privata proprietaria dell’edificio scolastico;
  • abbiano, in forza della convenzione, legittimazione a eseguire gli interventi.

Tra i documenti da allegare alla domanda, nei casi sopra indicati, va inclusa copia della convenzione.

Il limite massimo della spesa ammissibile viene fissato in 150.000 euro, oltre IVA.

Per l’erogazione del contributo:

  • la richiesta va presentata entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e, comunque, nei termini previsti dalla legislazione regionale in materia di lavori pubblici;
  • il comma che prevedeva il termine fisso di 24 mesi viene abrogato;
  • è confermata la possibilità di verifica a campione sulla spesa sostenuta.

È inoltre stabilito che la destinazione dell’immobile diversa da quella scolastica, prima della scadenza del vincolo decennale, comporta revoca del contributo e recupero delle somme.

Per i contributi già concessi e non revocati alla data di entrata in vigore della legge, sono fatte salve le rendicontazioni già presentate; nel caso di istituzioni private proprietarie dell’edificio, ciò vale solo se il legale rappresentante rilascia la dichiarazione di impegno prevista dalla legge n. 59/1999.

Lavori pubblici e costruzioni in zona sismica

La legge modifica le procedure di deposito, controllo e autorizzazione dei progetti in zone sismiche e nei territori interessati da opere di consolidamento degli abitati.

I comuni devono trasmettere i progetti alla struttura regionale decentrata competente con frequenza almeno settimanale. Le strutture regionali decentrate effettuano il controllo dei progetti anche a campione, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, potendo avvalersi di professionisti esterni qualificati. L’autorizzazione all’inizio lavori o l’eventuale richiesta di integrazione documentale devono essere rilasciate entro 60 giorni dalla trasmissione; decorso il termine, l’autorizzazione si intende rilasciata, salvo per alcune opere per le quali resta sempre necessaria l’autorizzazione scritta.

Le opere per cui è sempre necessaria l’autorizzazione scritta sono:

  • edifici di interesse strategico;
  • opere infrastrutturali essenziali per la protezione civile in caso di sisma;
  • edifici e infrastrutture che possono rilevare per le conseguenze di un eventuale collasso;
  • lavori in zona sismica 1.

Regime transitorio per progetti depositati tra il 2004 e il 30 giugno 2005

Per i progetti depositati presso il Comune, limitatamente al periodo decorrente dall’entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004 e fino al 30 giugno 2005, l’inizio dei lavori può avvenire anche senza la preventiva autorizzazione scritta della struttura regionale. La struttura regionale verifica entro 60 giorni la conformità tecnica; in caso di esito negativo, il dirigente dispone la sospensione motivata dei lavori. La ripresa è subordinata a nuova autorizzazione, previo adeguamento del progetto e dell’eventuale documentazione integrativa.

Le disposizioni sull’erogazione dei contributi per interventi in zona sismica vengono estese anche ai contributi impegnati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 27/2003.

Fondo per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale

Per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale, quando non coincidano con una struttura regionale, il fondo da ripartire è stabilito nel 5% dello stanziamento complessivamente destinato al programma di riparto approvato dalla Giunta regionale.

Edilizia residenziale pubblica

Ai fini della determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per l’anno 2003 e per gli anni successivi, il reddito fiscalmente imponibile è quello rilevante ai fini dell’addizionale regionale IRPEF.

Difesa del suolo

Nei programmi di intervento nel settore della difesa del suolo, il parere della competente Commissione consiliare deve essere espresso entro 60 giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere.

Edilizia scolastica straordinaria

Per gli interventi straordinari di edilizia scolastica disciplinati dalla legge finanziaria regionale 2003, le variazioni progettuali o la diversa localizzazione degli interventi non incidono sull’efficacia dell’accordo di programma già concluso, purché permangano le condizioni previste per l’accordo stesso.

Canoni per uso di acque pubbliche e demanio idrico

La Giunta regionale definisce i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche e per l’utilizzo dei beni del demanio idrico, tenendo conto della quantità e qualità delle acque e degli usi cui sono destinate, nonché degli aggiornamenti annuali legati all’indice dei prezzi al consumo dell’anno precedente.

Dal 1° gennaio 2005:

  • i canoni sono dovuti per anno solare;
  • sono versati nel secondo trimestre dell’anno di riferimento;
  • per concessioni in scadenza senza domanda di rinnovo e per concessioni rilasciate in corso d’anno, il canone è calcolato per dodicesimi;
  • la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero.

Per i pagamenti effettuati nel corso del 2004 è previsto il conguaglio in dodicesimi fino al 31 dicembre 2004.

Protezione civile e lavori di pronto intervento

Le competenze autorizzative e di approvazione previste nella disciplina regionale di protezione civile vengono attribuite al dirigente regionale competente in materia, in sostituzione del Presidente della Giunta regionale o della Giunta stessa, ove richiamati.

Gestione dei rifiuti

Per le discariche di rifiuti speciali, i rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche regionali solo se nella regione di produzione non esistono impianti più vicini adeguati. Sono considerati prodotti fuori regione anche i rifiuti che abbiano solo transitato in Veneto tramite stoccaggi provvisori o trattamenti preliminari allo smaltimento in discarica, come riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione e solidificazione.

Le disposizioni si applicano alle discariche in esercizio alla data di entrata in vigore della legge dopo sei mesi da tale data.

Valutazione di impatto ambientale

La Giunta regionale può aggiornare i criteri e i parametri usati per la determinazione dei costi istruttori della VIA e individuarne di nuovi per ulteriori procedure previste dalla normativa regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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