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Legge

L.R. Veneto 36/2004

Modifica della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".

Normativa regionaleL.R. Veneto 36/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina veneta sugli acquisti e contratti regionali: introduce soglie di 50.000 euro per licitazione privata, trattativa privata e spese in economia, consente l’uso del mercato elettronico sotto soglia comunitaria e regola rinnovi contrattuali, gara ufficiosa, indagini di mercato e trattativa diretta. Prevede inoltre un termine di 90 giorni per il provvedimento attuativo della Giunta sulle spese in economia.

Modifiche alla disciplina regionale veneta dei contratti, delle spese in economia e del rinnovo dei contratti di fornitura e servizi

Modifiche alla disciplina dei contratti regionali e degli acquisti di beni e servizi

La legge regionale del Veneto n. 36 del 2004 interviene sulla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, aggiornando le regole per l’affidamento dei contratti regionali di fornitura e servizi, per le procedure in economia e per il rinnovo dei contratti. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Veneto e i rapporti contrattuali da essa posti in essere.

Ambito dei contratti e sistemi di aggiudicazione

La legge conferma che tutti i contratti da cui derivi un’entrata o una spesa per la Regione sono affidati tramite asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata, secondo le regole della normativa regionale.

Per i contratti di fornitura di beni e servizi:

  • se il valore di stima è superiore a 50.000,00 euro, al netto dell’IVA, l’affidamento avviene mediante licitazione privata, asta pubblica o appalto concorso;
  • se il valore è inferiore alla soglia comunitaria, il contratto può essere aggiudicato anche tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione;
  • resta ferma la normativa regionale e statale sui servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, sugli studi di fattibilità, sulla progettazione e sulle attività tecnico-amministrative connesse ai lavori pubblici.

Licitazione privata per contratti oltre 50.000 euro

La legge sostituisce la previgente soglia espressa in lire e stabilisce che i contratti di importo superiore a 50.000,00 euro devono essere preceduti da licitazione privata. La disposizione precisa che a tale nuovo importo non si applicano gli aumenti generalizzati previsti da precedenti leggi regionali del 1983 e del 1995.

Trattativa privata: casi consentiti e modalità

La trattativa privata è ammessa solo in casi eccezionali:

  • per contratti di valore di stima pari o inferiore a 50.000,00 euro, al netto dell’IVA;
  • quando l’asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte;
  • quando ricorra un’urgenza determinata da un evento imprevisto e imprevedibile tale da impedire il ricorso alle procedure ordinarie.

La trattativa privata può svolgersi:

  • mediante gara ufficiosa;
  • oppure previo esperimento di documentata indagine di mercato.

Nella gara ufficiosa devono essere invitati soggetti idonei in numero congruo, comunque non inferiore a cinque, nel rispetto del principio di rotazione. L’aggiudicazione può avvenire con il criterio del prezzo più basso oppure dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell’indagine di mercato devono essere acquisite informazioni sul prezzo corrente, sull’eseguibilità e sui caratteri delle prestazioni e sullo stato della tecnica, anche tramite:

  • rilevazioni ISTAT;
  • rilevazioni delle Camere di commercio;
  • rilevazioni di enti pubblici;
  • rilevazioni pubblicate da enti privati o associazioni di categoria;
  • riviste specializzate.

La medesima disciplina si applica anche ai contratti di fornitura e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, quando non sia prevista la pubblicazione del bando.

In tutti i casi di ricorso alla trattativa privata, la scelta deve essere adeguatamente motivata.

Trattativa privata diretta

La legge consente la trattativa privata diretta, sempre previa documentata indagine di mercato, nei seguenti casi:

  • acquisto di immobili;
  • acquisto di beni coperti da privativa o esclusiva, o per i quali non sia possibile promuovere concorso di offerte;
  • acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione fornibili da un solo soggetto con i requisiti tecnici richiesti;
  • completamento di forniture o servizi già aggiudicati con procedura d’appalto;
  • locazione di immobili da destinare a sede delle strutture regionali.

Nel caso di completamento di una fornitura o servizio già affidato, l’ulteriore prestazione può essere ordinata fino a un quinto del prezzo del contratto originario e alle stesse condizioni.

Spese in economia: soglia, casi e procedure

È introdotta una disciplina specifica per le acquisizioni in economia di beni e servizi, ammesse fino a 50.000,00 euro per ogni acquisizione, al netto dell’IVA. La Giunta regionale deve adeguare tale limite se la successiva normativa comunitaria o nazionale di recepimento stabilirà soglie diverse.

Le acquisizioni in economia sono consentite, in particolare, nei seguenti casi:

  • risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, se necessaria o conveniente per assicurare la prestazione nei termini;
  • completamento di prestazioni non previste nel contratto in corso, quando non sia possibile imporne l’esecuzione nell’oggetto principale;
  • acquisizione nella misura strettamente necessaria in caso di contratti scaduti, in attesa delle procedure ordinarie;
  • eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti per scongiurare pericoli;
  • esigenze impellenti e imprevedibili di ordine pubblico;
  • beni e servizi individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in relazione alle esigenze dell’amministrazione.

Il contraente è scelto di regola mediante gara ufficiosa con almeno tre concorrenti, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa e nel rispetto della rotazione. La trattativa diretta è ammessa solo per la nota specialità dei beni o servizi oppure per spese fino a 20.000,00 euro, al netto dell’IVA.

L’acquisizione avviene mediante scrittura privata semplice o lettera di ordinazione, secondo la disciplina che la Giunta regionale deve definire con apposito provvedimento.

Beni e servizi devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte della struttura regionale competente.

Adempimenti della Giunta regionale

La Giunta regionale deve approvare il provvedimento attuativo relativo alle tipologie di beni e servizi acquisibili in economia entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Rinnovazione dei contratti di fornitura e servizi

La legge introduce una disciplina espressa del rinnovo dei contratti di fornitura di beni e servizi, consentito una sola volta solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • il contratto è stato concluso a seguito di gara;
  • negli atti di gara era prevista espressamente la possibilità di rinnovo;
  • il rinnovo ha durata non superiore a quella originaria;
  • il contraente garantisce gli stessi prezzi, patti e condizioni;
  • sussistono ragioni effettive di convenienza e di pubblico interesse.

Ai fini del rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza il dirigente responsabile della struttura competente deve comunicare al contraente la volontà di rinnovare.

Regime transitorio per contratti già in corso

Per i contratti di fornitura e servizi già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, la Regione può procedere al rinnovo agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente offerti in gara, purché negli atti di gara fosse prevista la clausola di rinnovo ai sensi della legge statale n. 724 del 1994. Anche in questo caso si applica la procedura di comunicazione preventiva almeno tre mesi prima della scadenza.

Profili di attualità della disciplina

La legge disciplina aspetti procedurali e soglie economiche pensati per l’attività contrattuale della Regione Veneto a partire dal 2004. Pur restando formalmente parte dell’ordinamento regionale, la sua utilità pratica è oggi limitata dalla successiva evoluzione della normativa sui contratti pubblici e dalle soglie e procedure oggi vigenti.

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