Sentenza del 15/06/2016 n. 775 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IMPOSTE SULREDDITO - Ires - Iva - Accertamento - disconoscimento della deducibilità dicosti, siccome da ricollegare ad operazioni inesistenti - Onere della prova. Nel caso didisconoscimento di costi per fatture ricollegate ad operazioni inesistenti,spetta all'Ufficio l'onere di dimostrare la consapevolezza in capo alcontribuente dell'evasione dell'emittente le fatture contestate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non contiene il dispositivo della sentenza né informazioni sull'esito concreto del giudizio. È però enunciato un principio favorevole al contribuente: in caso di contestazione della deducibilità dei costi per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare anche la consapevolezza del contribuente circa l'evasione dell'emittente. In assenza di tale prova, il disconoscimento dei costi non risulta adeguatamente fondato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento, ai fini IRES e IVA, della deducibilità di costi documentati da fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti. Il principio riportato afferma che non è sufficiente dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni o l'eventuale evasione commessa dall'emittente delle fatture: l'Ufficio deve anche provare che il contribuente fosse consapevole della frode o dell'evasione dell'emittente.
Norme richiamate
Norme in materia di IRES e deducibilità dei costi
La deducibilità di un costo contestato per operazione inesistente richiede una valutazione non limitata alla mera irregolarità o evasione dell'emittente, ma estesa alla posizione soggettiva del contribuente.
Norme in materia di IVA e operazioni inesistenti
Per negare i benefici fiscali collegati a fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare anche la consapevolezza o partecipazione del contribuente alla frode.
Principio generale sull'onere della prova nel procedimento tributario
Spetta all'Ufficio provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale, inclusa la consapevolezza del contribuente dell'evasione dell'emittente delle fatture.
Massime di principio
- La semplice inesistenza dell'operazione o l'inaffidabilità fiscale del fornitore non dimostrano automaticamente che il cliente fosse consapevole della frode.
- Quando l'Amministrazione contesta costi e IVA sulla base di fatture ritenute false o relative a operazioni inesistenti, deve indicare elementi concreti che colleghino il contribuente alla frode.
- Il contribuente può difendersi dimostrando l'effettività dell'operazione, la corretta contabilizzazione, la congruità economica e l'adozione di ordinarie verifiche sul fornitore.
- La decisione concreta non è ricostruibile integralmente perché il testo fornito non riporta né le parti del giudizio né il dispositivo della sentenza.
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