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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36885/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari (09/02/2023) che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'applicazione della sanzione sostituiva prevista dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione alla condanna irrevocabile pronunciata con sentenza del 18/05/2021 (irrevocabile il 02/11/2022). La ricorrente sosteneva che la norma transitoria (art. 95) dovesse applicarsi alle decisioni che erano pendenti in Cassazione alla data originaria di entrata in vigore (1° novembre 2022), nonostante la successiva proroga dell'entrata in vigore al 30 dicembre 2022 introdotta dall'art. 99-bis

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, a seguito della proroga prevista dall'art. 99-bis, la data effettiva di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 era il 30 dicembre 2022; alla data del 30/12/2022 il procedimento di Maria Sedicini non era più pendente davanti alla Corte di cassazione (la sentenza era divenuta irrevocabile il 02/11/2022), per cui non ricorreva il presupposto temporale richiesto dall'art. 95 (seconda parte). La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del principio di retroattività della legge penale più favorevole in materia processuale. Conseguentemente la decisione della Corte d'appello di Bari è stata confermata e la ricorrente condannata alle spese processuali

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - art. 95 (seconda parte)

    «Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza»

    La norma transitoria richiede che il procedimento sia effettivamente pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore del decreto. La Corte ha interpretato la data di entrata in vigore così come effettivamente fissata (anche se modificata successivamente), e non la data originariamente prevista.

  • codice penale - art. 20-bis (introdotto dall'art. 1 d.lgs. n. 150/2022)

    «Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva»

    Definisce l'ambito soggettivo/materiale delle pene sostitutive richiamate dall'art. 95; la Corte lo ha collegato all'applicabilità o meno della procedura transitoria a seconda della sussistenza del requisito temporale.

  • d.lgs. n. 150/2022 - art. 99-bis (introdotto dal d.l. 31/10/2022, n. 162 e legge di conversione 30/12/2022, n. 199)

    Proroga della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, fissandola nel 30 dicembre 2022

    La proroga ha spostato in avanti la 'data di entrata in vigore' rilevante ai fini del requisito 'procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione', incidendo quindi sul campo di applicazione della disciplina transitoria; la Corte ha ritenuto vincolante la data effettiva così prorogata.

  • Giurisprudenza - Sez. Un. n. 27919 del 31/03/2011 (Ambrogio)

    Principio secondo il quale il criterio di favore proprio della legge penale non costituisce principio dell'ordinamento processuale trasferibile pedissequamente alla materia processuale

    Conferma che il principio di applicare la legge penale più favorevole non può essere automaticamente esteso alle norme processuali: quindi non è possibile invocare la retroattività favorevole di una norma processuale/strumentale quando la sua entrata in vigore non include temporalmente il procedimento.

Massime di principio

  • Per valutare l'applicabilità di norme transitorie processuali che richiedono che un procedimento sia "pendente" a una certa data, conta la data effettiva di entrata in vigore della norma (inclusa ogni proroga) e non la data originariamente prevista.
  • Se la sentenza è divenuta irrevocabile prima della data effettiva di entrata in vigore della norma transitoria, non si può ritenere pendente il procedimento e quindi non si applicano le disposizioni rivolte ai procedimenti "pendenti".
  • Il principio della legge penale più favorevole non si estende automaticamente alle regole processuali: non è possibile ottenere l'applicazione retroattiva di una norma processuale favorevole quando la sua efficacia temporale esclude il requisito di pendency.
  • In casi in cui l'entrata in vigore di una norma è stata prorogata, chi intende avvalersi della disciplina transitoria deve verificare con attenzione le fonti successive che abbiano modificato la data operativa (decreti-legge, leggi di conversione, articoli di proroga).
  • Per istanze di applicazione di pene sostitutive in base a norme transitorie, controllare sempre: a) la misura della pena (es. non superiore a quattro anni), b) lo stato processuale effettivo alla data di entrata in vigore (pendente vs. irrevocabile), c) i termini di proposizione previsti dalla norma (es. 30 giorni dall'irrevocabilità).
  • Quando si propone ricorso su questioni di efficacia temporale di una norma, è utile documentare in modo puntuale le date rilevanti (data di irrevocabilità, date delle modifiche normative) e le fonti normative che hanno modificato l'entrata in vigore.

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