Cassazione Penale, Sentenza n. 27676/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze (26/03/2021) che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Siena (20/05/2019) per omicidio colposo stradale in relazione all'investimento e al successivo decesso di Renato Pinzi (evento del 21/03/2016, decesso 26/03/2016). La ricorrente ha articolato quattro motivi principali più un motivo nuovo: 1) presunta omessa/irregolare notifica di un valido avviso di udienza preliminare; 2) mancata notifica al difensore avv. Maccari del decreto di fissazione dell'udienza preliminare; 3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (l'imputazione contestava velocità eccessiva, mentre la condanna è per distrazione/colpa generica); 4) mancata valutazione del caso fortuito o della forza maggiore (pedone fuori dalle strisce e scarsa illuminazione); motivo nuovo: mancanza di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo e secondo motivo manifestamente infondati poiché la ricorrente e/o uno dei difensori risultavano regolarmente avvisati e/o la mancata notifica a uno dei difensori si è ritenuta sanata per mancata eccezione; terzo motivo infondato perché il passaggio da una colpa "specifica" (velocità) a colpa generica (distrazione/non avvistamento) non ha comportato un mutamento del fatto idoneo a ledere la correlazione quando l'imputato ha potuto difendersi pienamente; quarto motivo infondato: caso fortuito/forza maggiore esclusi in presenza di una situazione prevedibile (strada urbana, possibile attraversamento di pedoni) e ricostruzione del fatto ritenuta logicamente solida; il motivo nuovo è inammissibile perché introduce censura non collegata ai motivi principali (allargamento del petitum). Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'oblazione in favore della Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede che non vi sia trasformazione radicale del fatto che pregiudichi la difesa; la Corte interpreta che il passaggio da colpa specifica a colpa generica non viola il principio se l'imputato ha potuto difendersi pienamente.
art. 141 Codice della Strada
La norma sulla "velocità adeguata ai luoghi" è stata presa in considerazione come profilo di colpa specifica originariamente contestato; la Corte ha ritenuto che l'esclusione della violazione di tale norma portasse a valutare la responsabilità come mancato avvistamento/distrazione, senza mutamento del fatto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186
Applicata per escludere l'irrogazione di una sanzione aggiuntiva di natura punitiva se la parte ha proposto il ricorso senza colpa riguardo alla causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto comunque dovuta una somma equitativa (C 3.000,00) alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I vizi di notifica sono rilevanti solo se determinano un concreto pregiudizio alla difesa; la presenza di un difensore regolarmente avvisato può sanare l'omissione notificativa relativa all'altro difensore se non è stata tempestivamente eccepita.
- Nei reati colposi il passaggio da una colpa "specifica" a una colpa generica non costituisce automaticamente mutamento del fatto e non viola il principio di correlazione se l'imputato ha avuto la reale possibilità di difendersi su tutti i profili contestati.
- La nozione di caso fortuito o forza maggiore richiede l'imprevedibilità e l'impossibilità di impedire l'evento non imputabile alla condotta dell'agente; su strade urbane l'attraversamento di pedoni è prevedibile e difficilmente configura caso fortuito.
- Motivi nuovi in ricorso per Cassazione sono ammissibili solo se costituiscono sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari; non è consentito ampliare il petitum o introdurre censure non tempestivamente dedotte nei termini di impugnazione.
- Se l'imputato è stato regolarmente avvisato della fissazione dell'udienza preliminare entro il termine minimo, non è necessario che gli venga riconcesso lo stesso termine per le successive udienze di rinvio salvo che sia eccepita la nullità.
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