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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27676/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze (26/03/2021) che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Siena (20/05/2019) per omicidio colposo stradale in relazione all'investimento e al successivo decesso di Renato Pinzi (evento del 21/03/2016, decesso 26/03/2016). La ricorrente ha articolato quattro motivi principali più un motivo nuovo: 1) presunta omessa/irregolare notifica di un valido avviso di udienza preliminare; 2) mancata notifica al difensore avv. Maccari del decreto di fissazione dell'udienza preliminare; 3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (l'imputazione contestava velocità eccessiva, mentre la condanna è per distrazione/colpa generica); 4) mancata valutazione del caso fortuito o della forza maggiore (pedone fuori dalle strisce e scarsa illuminazione); motivo nuovo: mancanza di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo e secondo motivo manifestamente infondati poiché la ricorrente e/o uno dei difensori risultavano regolarmente avvisati e/o la mancata notifica a uno dei difensori si è ritenuta sanata per mancata eccezione; terzo motivo infondato perché il passaggio da una colpa "specifica" (velocità) a colpa generica (distrazione/non avvistamento) non ha comportato un mutamento del fatto idoneo a ledere la correlazione quando l'imputato ha potuto difendersi pienamente; quarto motivo infondato: caso fortuito/forza maggiore esclusi in presenza di una situazione prevedibile (strada urbana, possibile attraversamento di pedoni) e ricostruzione del fatto ritenuta logicamente solida; il motivo nuovo è inammissibile perché introduce censura non collegata ai motivi principali (allargamento del petitum). Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'oblazione in favore della Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede che non vi sia trasformazione radicale del fatto che pregiudichi la difesa; la Corte interpreta che il passaggio da colpa specifica a colpa generica non viola il principio se l'imputato ha potuto difendersi pienamente.

  • art. 141 Codice della Strada

    La norma sulla "velocità adeguata ai luoghi" è stata presa in considerazione come profilo di colpa specifica originariamente contestato; la Corte ha ritenuto che l'esclusione della violazione di tale norma portasse a valutare la responsabilità come mancato avvistamento/distrazione, senza mutamento del fatto.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186

    Applicata per escludere l'irrogazione di una sanzione aggiuntiva di natura punitiva se la parte ha proposto il ricorso senza colpa riguardo alla causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto comunque dovuta una somma equitativa (C 3.000,00) alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I vizi di notifica sono rilevanti solo se determinano un concreto pregiudizio alla difesa; la presenza di un difensore regolarmente avvisato può sanare l'omissione notificativa relativa all'altro difensore se non è stata tempestivamente eccepita.
  • Nei reati colposi il passaggio da una colpa "specifica" a una colpa generica non costituisce automaticamente mutamento del fatto e non viola il principio di correlazione se l'imputato ha avuto la reale possibilità di difendersi su tutti i profili contestati.
  • La nozione di caso fortuito o forza maggiore richiede l'imprevedibilità e l'impossibilità di impedire l'evento non imputabile alla condotta dell'agente; su strade urbane l'attraversamento di pedoni è prevedibile e difficilmente configura caso fortuito.
  • Motivi nuovi in ricorso per Cassazione sono ammissibili solo se costituiscono sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari; non è consentito ampliare il petitum o introdurre censure non tempestivamente dedotte nei termini di impugnazione.
  • Se l'imputato è stato regolarmente avvisato della fissazione dell'udienza preliminare entro il termine minimo, non è necessario che gli venga riconcesso lo stesso termine per le successive udienze di rinvio salvo che sia eccepita la nullità.

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