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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35666/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di ricusazione proposta contro la dottoressa Internò, giudice onorario componente il Collegio del Tribunale di Perugia, contestando la sua ruolo nel giudizio penale in ragione di precedenti funzioni svolte dalla ricorrente come giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Roma; la ricusazione è stata depositata al momento della presentazione delle conclusioni della parte civile (Ministero della Giustizia). La ricorrente deduceva violazioni procedurali (art. 41 c.p.p., art. 127 c.p.p.) e sosteneva la tempestività dell'istanza in relazione agli artt. 74, 82, 523 c.p.p. e alla natura dell'azione civile (contestandone la qualificazione come azione da reato).

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la qualità di giudice onorario non rientra nelle ipotesi tassative di ricusazione previste dall'art. 37 c.p.p. e che l'azione civile nel processo penale è riconducibile alla responsabilità da reato (art. 185 c.p.), non a un credito da rapporto di servizio; quindi l'istanza di ricusazione è risultata preclusa per tardività ai sensi dell'art. 38 c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità può essere dichiarata d'ufficio solo nei casi di manifesta infondatezza; la ricorrente ha contestato che ciò non si è verificato, ma la Corte ha ritenuto applicabile la declaratoria d'inammissibilità.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    richiamato dall'art. 41, comma 3

    Regola la procedura camerale e l'obbligo di sentire le parti in udienza; la ricorrente si è lamentata del mancato svolgimento di tale procedura, ma la Corte ha ritenuto l'istanza comunque inammissibile e manifestamente infondata.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la ricusazione è preclusa se non presentata subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti; la Corte ha applicato questa regola per dichiarare la tardività dell'istanza.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi tassative di ricusazione; la Corte ha ritenuto che la qualità di giudice onorario non rientri tra tali ipotesi.

  • art. 82 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente nella discussione sulla tempestività in relazione alla domanda civile; la Corte ha ritenuto irrilevante per sanare la tardività della ricusazione.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Norma collegata al termine per la presentazione delle conclusioni e alla fase processuale in cui si discutono le domande; la ricorrente sosteneva che fino a quella fase la costituzione della parte civile poteva essere modificata, ma la Corte ha escluso che ciò rendesse tempestiva la ricusazione.

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme procedurali citate dalla ricorrente nella discussione sulla tempestività, senza però determinare la fondatezza dell'istanza di ricusazione.

  • art. 185 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'azione civile proposta nel processo penale si fondi primariamente sulla responsabilità da reato prevista da questa norma, escludendo che si tratti di un credito derivante da rapporto di servizio.

  • art. 180 cod. pen.

    Citato dalla ricorrente nell'iter motivazionale; non ha però mutato la valutazione della Corte sulla natura dell'azione civile e sulla tempestività della ricusazione.

Massime di principio

  • La ricusazione deve essere proposta immediatamente dopo il primo compiuto accertamento della costituzione delle parti; tardività determina preclusione ai sensi dell'art. 38 c.p.p.
  • La qualità di "giudice onorario" non rientra automaticamente tra le ipotesi tassative di ricusazione previste dall'art. 37 c.p.p.; occorre verificare se sussistono ragioni concrete ricomprese nelle ipotesi di legge.
  • L'azione civile nel processo penale è, di regola, riconducibile alla responsabilità da reato (art. 185 c.p.); non ogni domanda risarcitoria equivale a un credito da rapporto di servizio e questo influisce sulla valutazione della tempestività della ricusazione.
  • Il giudice può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità di un'istanza quando essa è manifestamente infondata; tuttavia, per le decisioni in camera di consiglio, va valutata l'osservanza delle procedure previste (art. 127 e art. 41 c.p.p.).
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile si possono imporre condanne al pagamento delle spese e somme a fini ripristinatori (es. Cassa delle ammende).

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