Cassazione Civile, Sentenza n. 1736/2020 del 27/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione pubblica)
La controversia
Nel procedimento di separazione personale, concluso con decreto di omologazione del 18 marzo 2015, due avvocate avevano difeso una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e chiesto la liquidazione dei compensi. Il Tribunale di Livorno, con provvedimento collegiale del 7 settembre 2015, aveva inizialmente rigettato la richiesta, ritenendo incompatibile con il beneficio la nomina di due difensori. In opposizione, una delle avvocate aveva sostenuto che l’art. 91 del D.P.R. n. 115/2002 si applica soltanto al processo penale e che la parte si era rivolta a un’associazione professionale, con diritto delle professioniste a un unico compenso; l’altra avvocata aveva rinunciato a qualsiasi richiesta di compenso nei confronti della parte e dello Stato. Con ordinanza del 19 febbraio 2016, il Tribunale aveva accolto l’opposizione e liquidato all’opponente 1.000 euro, oltre spese, IVA e CPA, compensando le spese del giudizio. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, connessi: violazione dell’art. 80, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, perché la nomina di un secondo difensore avrebbe escluso il beneficio anche nel processo civile; violazione dell’art. 91, comma 1, lett. b), perché tale disposizione esprimerebbe un principio generale applicabile a tutti i processi; violazione dell’art. 85, comma 1, in combinato disposto con l’art. 80, perché non sarebbe consentito nominare due difensori con ripartizione dell’unico compenso liquidabile.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi, affermando che l’art. 91 del D.P.R. n. 115/2002, benché collocato nella disciplina del processo penale, esprime un principio generale applicabile a tutti i processi. La nomina di un secondo difensore determina nel processo civile la cessazione degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; non rileva che una delle professioniste abbia successivamente rinunciato al compenso. Poiché la parte ammessa aveva conferito mandato a due avvocate, l’ammissione era divenuta inefficace e la domanda originaria di liquidazione doveva essere dichiarata inammissibile. La Corte ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Livorno e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile la domanda. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115/2002, art. 80
Dal combinato disposto dei menzionati articoli deriva che l’ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore, unico difensore che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 D.P.R. cit.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato consente la nomina di un solo difensore e attribuisce a quest’ultimo il diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità previste dal testo unico.
D.P.R. n. 115/2002, art. 82
Dal combinato disposto dei menzionati articoli deriva che l’ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore, unico difensore che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 D.P.R. cit.
La disciplina della liquidazione prevista dall’articolo concorre, insieme alle disposizioni generali sul patrocinio, a fondare il diritto al compenso di un unico difensore.
D.P.R. n. 115/2002, art. 83
Dal combinato disposto dei menzionati articoli deriva che l’ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore, unico difensore che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 D.P.R. cit.
La disposizione sulla liquidazione del compenso, letta nel sistema del patrocinio statale, conferma che la liquidazione è riferita a un unico difensore.
D.P.R. n. 115/2002, art. 91
La disposizione – a differenza di quanto affermato dal Tribunale di Livorno – vale non solo per il processo penale, ma, essendo espressione di un principio generale, per tutti i processi.
L’esclusione dal patrocinio quando il richiedente è assistito da più difensori, e la cessazione degli effetti del beneficio dalla nomina di un secondo difensore di fiducia, si applicano anche al processo civile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 130
Dal combinato disposto dei menzionati articoli deriva che l’ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore, unico difensore che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 D.P.R. cit.
La disposizione è richiamata quale parte della disciplina delle modalità di liquidazione del compenso spettante all’unico difensore ammesso al pagamento a carico dello Stato.
art. 384 c.p.c.
In applicazione di tale principio, nel caso in esame, ove l’ammessa al beneficio ha nominato due avvocatesse che l’hanno poi difesa in giudizio, l’ammissione è divenuta, con il conferimento del duplice mandato, inefficace con la conseguente inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi.
Accertata la fondatezza del ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare il provvedimento impugnato e decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- La regola del D.P.R. n. 115/2002, art. 91, che esclude il patrocinio a spese dello Stato quando il richiedente è assistito da più di un difensore e fa cessare gli effetti del beneficio dalla nomina di un secondo difensore di fiducia, è principio generale applicabile anche al processo civile.
- Nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, la persona ammessa può nominare un solo difensore, al quale soltanto spetta la liquidazione del compenso a carico dell’erario; non è consentito conservare il beneficio nominando più difensori e ripartendo tra loro un unico compenso.
- La successiva rinuncia di uno dei difensori alla richiesta di compenso non rimuove l’inefficacia del patrocinio già prodotta dal conferimento del mandato a un secondo difensore.
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