Cassazione Civile, Sentenza n. 1737/2020 del 27/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia origina da un contratto di appalto stipulato per la costruzione di 15 fabbricati, per complessivi 90 alloggi, nell’ambito di un intervento di edilizia residenziale a Vibo Valentia. L’appaltatrice lamentava che i lavori, formalmente consegnati il 5 marzo 1983 ma iniziati di fatto il 5 maggio 1983 per indisponibilità dell’area, erano stati rallentati e sospesi per varianti richieste dalla committente, modifiche domandate dai soci, ritardi nell’approvazione del programma e ritardi nei pagamenti revisionali. I lavori furono consegnati l’11 giugno 1986, con 293 giorni di ritardo. L’appaltatrice chiedeva il pagamento del saldo e della revisione prezzi, quantificando il valore finale dei lavori in Lire 5.044.729.718 rispetto all’importo originario netto di Lire 4.046.586.188. La committente contestava l’imputabilità dei ritardi, denunciava difetti e incompletezze, chiedeva danni e la restituzione delle somme corrisposte a titolo di revisione prezzi; lamentava inoltre l’ostacolo all’accesso al cantiere di altre imprese e il rifiuto di consegnare le chiavi degli alloggi. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza depositata il 9 settembre 2013, accolse la domanda dell’appaltatrice e condannò la cooperativa a pagare Euro 341.005,12, oltre interessi legali dal deposito della perizia del 7 febbraio 2000 e rivalutazione monetaria nei limiti indicati. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 444/2016 depositata il 24 marzo 2016, accolse l’appello incidentale dell’appaltatrice, escluse la rivalutazione e dispose gli interessi sull’intero importo. La cooperativa propose quattro motivi di ricorso: (1) omesso esame e motivazione apparente in relazione al saldo lavori e alle contestazioni tecniche sui difetti delle strutture; (2) omesso esame e motivazione contraddittoria in relazione alla revisione prezzi, sostenendo la tardività delle richieste, l’insufficienza dei conteggi nei SAL e l’esclusione della revisione per lavori affidati a cottimo; (3) violazione degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962, per avere riconosciuto gli interessi speciali di mora su somme contestate e liquidate giudizialmente solo dopo CTU; (4) nullità per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e delle norme richiamate, perché gli interessi erano stati riconosciuti anche alla curatela fallimentare, rimasta contumace in appello e priva di appello incidentale. L’appaltatrice propose ricorso incidentale, sostenendo che la curatela del fallimento di una delle imprese associate non avesse legittimazione a ottenere pagamenti dalla committente e contestando la legittimazione e la titolarità dei crediti attribuiti alla curatela.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, rigettato i primi due e dichiarato assorbito il quarto; ha inoltre rigettato il ricorso incidentale. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie e delle consulenze, mentre la sentenza d’appello aveva esposto una motivazione congrua sul saldo lavori e sulla revisione prezzi. Il terzo motivo è stato accolto: gli interessi speciali previsti dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 riguardano i ritardi nei pagamenti di acconti e saldo del prezzo contrattuale imputabili alla stazione appaltante, non il caso in cui sia contestata, in modo non pretestuoso, la spettanza del prezzo per l’esecuzione delle opere. La regola vale a maggior ragione per un appalto tra privati che abbiano richiamato contrattualmente quella disciplina. Poiché la controversia investiva responsabilità per ritardi, varianti, sospensioni, completamento delle opere e revisione prezzi, il credito è stato definito solo all’esito del giudizio e non potevano applicarsi gli interessi speciali, ma le ordinarie disposizioni codicistiche. Il quarto motivo è rimasto assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni nuove, in particolare sulla ripartizione dei crediti tra le imprese associate secondo i lavori eseguiti, che non risultavano dedotte nel giudizio di merito; è stata invece confermata la legittimazione della curatela a riscuotere dalla committente la quota dei crediti imputabile all’impresa fallita. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 35 e 36 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che attribuiscono all’appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell’indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento; tale quadro normativa, invece, non è invocabile nel caso in cui la P.A. – stazione appaltante – abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell’intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere (nella specie, in ragione di una riduzione dimensionale dell’opera), caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche.
La disciplina speciale degli interessi di mora riguarda i ritardi nei pagamenti di acconti e saldo del prezzo contrattuale imputabili al committente e non si applica quando è contestata in modo non pretestuoso la spettanza del prezzo in relazione all’esecuzione delle opere. In tale situazione trovano applicazione le ordinarie disposizioni codicistiche; il principio opera anche quando il contratto è tra privati e richiama quella disciplina.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La consulenza tecnica di parte nonostante il suo contenuto tecnico e a differenza della consulenza tecnica d’ufficio costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valoro probatorio ne consegue l’inammissibilità del motivo in quanto la censura relativa all’omesso valutazione di deduzioni difensive non è inquadrabile nel paradigma dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.
La mancata condivisione o valutazione delle deduzioni contenute nella consulenza tecnica di parte non integra, di per sé, l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la consulenza di parte è un’allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 solo quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
La motivazione è apparente quando, pur essendo formalmente presente, non consente di comprendere il ragionamento che fonda la decisione; non sussiste il vizio quando le argomentazioni sono logicamente coerenti e permettono di ricostruire il convincimento del giudice.
art. 78 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche, la dichiarazione di fallimento dell’impresa mandante comporta, con l’uscita di essa dal rapporto e dal concorso all’esecuzione dell’appalto, il venir meno, nei suoi confronti, dei poteri gestori e rappresentativi che competono all’impresa mandataria capogruppo.
Il fallimento dell’impresa mandante determina la sua uscita dal rapporto e fa venir meno, nei suoi confronti, i poteri gestori e rappresentativi della mandataria capogruppo; per i crediti relativi ai lavori già eseguiti dalla mandante, la curatela è legittimata ad agire verso il committente per la quota a essa imputabile.
artt. 81 e 112 c.p.c.
La curatela dell’impresa G., dunque, era legittimata ad agire nei confronti della cooperativa La Gioconda per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essa imputabile, mentre la questione della ripartizione tra l’impresa C. e l’impresa G. del diritto al pagamento nella misura pari alla quantità di lavori eseguiti da ognuna di esse, così come quella relativa al fatto che i crediti erano originati dall’apporto prevalente o esclusivo dell’impresa C., non risultano poste nel giudizio di merito, nè in primo nè in secondo grado.
La curatela può agire per riscuotere dal committente la quota dei crediti d’appalto imputabile all’impresa fallita. Le questioni sulla ripartizione concreta dei crediti in rapporto ai lavori eseguiti non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione se non sono state poste nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Gli interessi moratori speciali previsti dalla disciplina del capitolato generale delle opere pubbliche per il ritardo nei pagamenti concernono gli acconti e il saldo del prezzo contrattuale quando il ritardo dipenda dalla mancata tempestiva contabilizzazione o da analoghe condotte del committente; non operano quando la spettanza del prezzo è oggetto di una contestazione non pretestuosa relativa all’esecuzione delle opere, caso nel quale si applicano le regole ordinarie. Il principio vale anche per un appalto tra privati che abbia richiamato contrattualmente quella disciplina.
- La consulenza tecnica di parte costituisce un’allegazione difensiva e non ha autonomo valore probatorio; la mancata adesione alle sue conclusioni non configura, da sola, omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- La motivazione apparente ricorre soltanto quando le ragioni esposte, pur formalmente presenti, non rendono percepibile il fondamento della decisione e il percorso logico seguito; non è consentito utilizzare il vizio di motivazione per ottenere una nuova valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
- Dopo il fallimento di un’impresa mandante di un raggruppamento temporaneo, la curatela è legittimata a riscuotere dal committente la quota dei crediti d’appalto imputabile all’impresa fallita per i lavori eseguiti; le contestazioni sulla ripartizione dei crediti tra le imprese, se non dedotte nel giudizio di merito, non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.
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