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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1731/2020 del 27/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria confinante)

La controversia

Due coniugi, indicati in giudizio come comproprietari di un appartamento acquistato nel 1996, citarono il proprietario dell’unità al piano terra dello stesso immobile, chiedendo la demolizione di una veranda tamponata con murature e vetrata, realizzata in aderenza a un precedente portico. Deducevano la violazione delle distanze dal confine con l’area cortilizia e delle norme sulle vedute. Il convenuto sosteneva che la tettoia, poi chiusa con vetrata, preesistesse al suo acquisto e fosse stata realizzata con il consenso del precedente proprietario. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 442/2014, accolse la domanda e ordinò la demolizione del manufatto, condannando il convenuto al pagamento del 50% delle spese legali. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1722/2017, rilevò che l’unica proprietaria dell’immobile attrice era la moglie, dichiarando irrilevante la posizione del marito ai fini della decisione, e rigettò l’appello. In cassazione il ricorrente formulò cinque motivi: (1) violazione delle norme sulle distanze, del piano regolatore e degli artt. 112 e 115 c.p.c., contestando la qualificazione dell’opera come costruzione, l’applicazione del principio di non contestazione e la mancata considerazione della normativa urbanistica; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio dispositivo, sostenendo che la domanda riguardasse soltanto il tamponamento e non la tettoia preesistente; (3) violazione dell’art. 101 c.p.c., delle norme sull’interpretazione del contratto e della disciplina delle servitù, sostenendo che il consenso del precedente proprietario e il successivo rogito avessero costituito una servitù apparente opponibile all’acquirente; (4) violazione delle norme sulle vedute, negando che la chiusura della tettoia avesse creato nuove vedute; (5) violazione degli artt. 905 e 907 c.c. e nullità per motivazione apparente, contestando l’ordine di demolizione dell’intero manufatto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che i giudici di merito avevano correttamente qualificato l’opera come costruzione, in quanto manufatto stabile e immobilizzato, realizzato in tempi diversi con veranda e successivo tamponamento, comportante aumento di superficie utile e volumetria; ha inoltre ritenuto accertato il mancato rispetto della distanza di cinque metri prevista dalle norme tecniche del piano regolatore e l’apertura di una veduta sul fondo confinante. Il richiamo alla previsione urbanistica sugli ampliamenti in allineamento era inconferente, perché presupponeva un corpo dell’edificio più avanzato, mentre nel caso concreto era la nuova costruzione a sporgere rispetto all’edificio preesistente. La non contestazione riguardava fatti, non norme giuridiche. Sul secondo motivo ha ritenuto plausibile l’interpretazione dei giudici di merito, secondo cui la domanda aveva ad oggetto l’intero manufatto, come risultava anche dalla descrizione della veranda tamponata e realizzata in aderenza al portico. Sul terzo motivo ha escluso che una scrittura unilaterale di consenso fosse sufficiente a costituire una servitù prediale; ha aggiunto che una convenzione derogatoria delle distanze urbanistiche è invalida quando le norme tutelano anche interessi generali. Il quarto motivo è stato respinto perché la questione delle vedute era stata assorbita dalla conferma della violazione della distanza legale applicabile alla costruzione. Il quinto motivo è stato respinto per le medesime ragioni concernenti l’oggetto della domanda: l’ordine poteva riguardare l’intero manufatto, con limite nel ripristino delle distanze prescritte. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché l’intimata non si è difesa. È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    I giudici di merito – con apprezzamento a loro spettante e seguendo l’orientamento di questa Corte secondo cui “la nozione di “costruzione”, ai fini della disciplina delle distanze legali, non va intesa soltanto come fabbrica in calce e mattoni, ma nel senso di includere qualsiasi opera che, sulla base di accertamento rimesso al giudice di merito, abbia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un preesistente manufatto” (così da ultimo Cass. 14711/2019) – hanno accertato che il manufatto oggetto di causa è una costruzione

    Ai fini delle distanze legali, è costruzione qualsiasi opera dotata di solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, anche se collegata a un manufatto preesistente; l’accertamento di tali caratteristiche compete al giudice di merito.

  • art. 905 c.c.

    Tale costruzione è risultata non conforme alla “distanza di cinque metri prevista dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore” del Comune di Comacchio, nonchè, con l’apertura di una veduta direttamente sul fondo confinante, in violazione dell’art. 905 c.c..

    Nel caso concreto l’apertura di una veduta direttamente sul fondo confinante è stata ritenuta in violazione della distanza prevista dall’art. 905 c.c.; la questione è stata tuttavia assorbita, nella trattazione del relativo motivo, dalla conferma della violazione della distanza prescritta per la costruzione.

  • art. 1058 c.c.

    Anzitutto il ricorrente non considera che per mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, “non è sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza la corrispondente servitù, ma è necessario un contratto – essendo inidoneo, per i diritti reali, un atto ricognitivo – che dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l’immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio” (Cass. 14711/2019).

    La deroga alle distanze legali mediante costituzione di una servitù richiede un contratto idoneo a costituire il diritto reale; non bastano una scrittura unilaterale di autorizzazione o un atto meramente ricognitivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d’appello, pertanto, ha identificato la normativa applicabile al caso di specie, “in ossequio al principio iura novit curia” (peraltro non sotteso alla norma – indicata dal ricorrente – dell’art. 112 c.p.c.).

    Il principio iura novit curia consente al giudice di individuare la normativa applicabile e non trova il proprio fondamento nell’art. 112 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Quanto al principio di non contestazione, esso non è stato invocato dal giudice d’appello in relazione alle disposizioni normative, ma all’accertamento dei fatti, avendo ritenuto il giudice non contestati i fatti del mancato rispetto della distanza di cinque metri dal confine e dell’apertura di una veduta, rappresentata dall’infisso laterale della veranda, direttamente sul fondo confinante.

    La non contestazione può riguardare l’accertamento dei fatti, come la distanza dal confine e l’esistenza di una veduta, non le disposizioni normative applicabili.

  • art. 13, lett. c), piano regolatore generale del Comune di Comacchio

    Il ricorrente, al riguardo, asserisce la conformità del manufatto alla normativa urbanistica vigente all’epoca della sua costruzione, richiamando l’art. 13, lett. c) del piano regolare generale, ma il richiamo è inconferente, trattandosi (cfr. la trascrizione della disposizione a p. 13 del ricorso) di disposizione relativa ad “ampliamenti e/o sopraelevazioni in allineamento con il corpo più avanzato dell’edificio oggetto dell’intervento”, che pertanto presuppongono che vi sia un corpo più avanzato dell’edificio oggetto dell’intervento, corpo più avanzato che non risulta esserci nel caso in esame, ove la “costruzione” risulta essa più avanzata rispetto all’edificio preesistente.

    La disposizione sugli ampliamenti o sopraelevazioni in allineamento con il corpo più avanzato presuppone l’esistenza di tale corpo; non è applicabile quando è la nuova costruzione a risultare più avanzata rispetto all’edificio preesistente.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il motivo è infondato sotto più profili. Anzitutto il ricorrente non considera che per mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, “non è sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza la corrispondente servitù, ma è necessario un contratto – essendo inidoneo, per i diritti reali, un atto ricognitivo – che dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l’immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio” (Cass. 14711/2019).

    La Corte rigetta il motivo fondandosi sull’insufficienza del consenso unilaterale a costituire una servitù; non enuncia, nel passaggio decisorio, un’autonoma regola interpretativa dell’art. 101, comma 2, c.p.c.

  • artt. 1362, 1363 e 1369 c.c.

    Il giudice d’appello – e l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito – ha ritenuto che il bene della vita oggetto della causa fosse rappresentato dall’intero manufatto e non solo dal successivo “tamponamento”, come d’altro canto risulta dalla parte di atto di citazione trascritta dal ricorrente a p. 19 del ricorso (“veranda tamponata con murature e vetrata, realizzata in aderenza a un precedente portico”).

    La Corte decide la censura relativa all’interpretazione degli atti sulla base della regola processuale per cui l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito; non formula una specifica interpretazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c.

  • art. 907 c.c.

    Come si è vista supra, sub 2, la domanda aveva ad oggetto – secondo la plausibile interpretazione dei giudici di merito – l’intero manufatto, così che l’ordine di demolizione di primo grado, confermato in appello, ha avuto correttamente ad oggetto l’intero manufatto e non solo la tamponatura, con la precisazione che il limite dell’ordine di demolizione è costituito dal ripristino delle distanze prescritte.

    La decisione non ricava dall’art. 907 c.c. un principio autonomo: conferma l’ordine di demolizione dell’intero manufatto perché tale era l’oggetto della domanda e precisa che l’ordine è limitato al ripristino delle distanze prescritte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La norma è richiamata quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, assunto come misura dell’ulteriore contributo previsto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini delle distanze legali, la nozione di costruzione comprende qualsiasi opera che presenti solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un manufatto preesistente; la verifica concreta spetta al giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti allegati e non esonera il giudice dall’individuare e applicare la disciplina giuridica pertinente.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale e l’individuazione del bene della vita richiesto spettano al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile nei limiti propri del giudizio di legittimità.
  • Per costituire una servitù che consenta di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale occorre un contratto costitutivo del diritto reale; una dichiarazione unilaterale di consenso o un atto meramente ricognitivo non sono sufficienti.
  • È invalida la convenzione privata che deroga alle distanze stabilite da strumenti urbanistici quando tali norme, oltre a disciplinare i rapporti di vicinato, perseguono anche interessi generali.
  • Se la domanda di demolizione è interpretata come riferita all’intero manufatto, l’ordine può riguardare l’intera opera, fermo il limite funzionale del ripristino delle distanze prescritte.

Come è indicizzato

MaterieProprietàServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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