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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1729/2020 del 27/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

Nel 1985 la resistente avrebbe consegnato al ricorrente l’equivalente di Euro 15.493,71 per finanziare parzialmente un’impresa di estrazione mineraria di smeraldi. In una scrittura sottoscritta il 20 marzo 1985 il ricorrente dichiarava di avere ricevuto la somma. Nel 2004, non avendo ottenuto la restituzione, la creditrice agiva in via monitoria; il debitore proponeva opposizione, sostenendo che la dazione fosse un conferimento o una compartecipazione societaria e che, essendo divenuto impossibile proseguire i lavori, la creditrice dovesse partecipare alle perdite. Eccepiva inoltre la prescrizione. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1757/2015 depositata il 17 marzo 2015, confermava la decisione, ritenendo provata la causa di mutuo e non dimostrata la compartecipazione; escludeva la prescrizione considerando le richieste di pagamento del 2 luglio 1991, ricevuta l’8 luglio 1991, e del 4 dicembre 1995, ricevuta il 6 dicembre 1995, rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo del 12 giugno 2004. Il debitore ricorreva per cassazione con sette motivi: (1) omesso esame della deposizione testimoniale di un teste che aveva riferito di conoscere la creditrice come socia del ricorrente, e vizio di motivazione; (2) violazione delle norme sull’ammissione e incapacità dei testimoni, per avere la Corte d’appello fondato il convincimento su deposizioni de relato; (3) violazione dell’art. 116 c.p.c. e carenza di motivazione nella valutazione delle prove; (4) omessa pronuncia su istanze istruttorie formulate in appello; (5) erronea qualificazione della dazione come mutuo anziché partecipazione societaria, anche in ragione della mancata fissazione di un termine di restituzione; (6) violazione delle norme sulla prescrizione, ritenute applicabili in ragione della qualificazione del rapporto come mutuo; (7) violazione del criterio di soccombenza nella regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati quanto alla dedotta omissione dell’esame della testimonianza e inammissibili quanto alle censure di violazione di legge: la Corte d’appello aveva valutato anche la deposizione indicata e le doglianze miravano, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato indicato neppure sommariamente l’oggetto delle istanze istruttorie; inoltre, l’omessa pronuncia non riguarda le prove. Il quinto motivo è stato rigettato: la mancata indicazione del termine di restituzione non è incompatibile con il mutuo, poiché il termine può essere fissato dal giudice, e non erano stati indicati ulteriori elementi fattuali idonei a dimostrare un vincolo societario. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato precisato quale principio di diritto sarebbe stato violato. Il settimo motivo è stato rigettato perché dipendeva dall’accoglimento dei motivi precedenti, tutti respinti o dichiarati inammissibili. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. In ragione dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La corte territoriale ha, infatti, valutato tutte le deposizioni testimoniali, fra cui anche quella di C.M.M. (cfr. pag. 3) e con particolare riguardo ad essa l’ha valutata nel suo tenore complessivo secondo un apprezzamento che non contrasta con l’art. 116 c.p.c. la cui violazione è ravvisabile solo quando il giudice trascuri del tutto una prova introdotta o quando neghi valore legale a una prova che ne è munita o quando introduca elementi di scienza privata

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre soltanto se il giudice omette del tutto di considerare una prova, ne disconosce il valore legale oppure fonda la decisione su elementi di scienza privata; non ricorre per il solo fatto che la parte contesti l’apprezzamento complessivo delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza, a prescindere dal principio interpretativo secondo il quale l’omessa pronuncia non riguarda la pronuncia sulle prove (cfr. Cass. 1985/1977; id. 2859/1995), è inammissibile per difetto di specificità, non essendo neppure sommariamente indicato l’oggetto delle istanze cui si riferisce la censura del ricorrente.

    Il vizio di omessa pronuncia previsto dall’art. 112 c.p.c. non concerne la mancata decisione sulle istanze di prova; la relativa censura, inoltre, deve identificare specificamente le istanze asseritamente pretermesse.

  • art. 1817 c.c.

    La mancata fissazione del termine di restituzione non è incompatibile con il contratto di mutuo potendo in tale evenienza essere chiesta la sua fissazione al giudice ai sensi dell’art. 1817 c.c. e dell’art. 1183 c.c., comma 3 (cfr. Cass. 14345/2009), esigenza concretamente non presentatasi nel caso di specie e comunque a favore del mutuatario, essendo trascorsi molti anni dalla incontestata sottoscrizione della scrittura del 1985.

    L’assenza nel contratto di mutuo di un termine di restituzione non esclude la qualificazione del rapporto come mutuo, poiché il termine può essere determinato dal giudice secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 1183 c.c., comma 3

    La mancata fissazione del termine di restituzione non è incompatibile con il contratto di mutuo potendo in tale evenienza essere chiesta la sua fissazione al giudice ai sensi dell’art. 1817 c.c. e dell’art. 1183 c.c., comma 3 (cfr. Cass. 14345/2009), esigenza concretamente non presentatasi nel caso di specie e comunque a favore del mutuatario, essendo trascorsi molti anni dalla incontestata sottoscrizione della scrittura del 1985.

    In mancanza di un termine di restituzione pattuito, la fissazione giudiziale del termine è compatibile con il mutuo; tale omissione non trasforma di per sé il rapporto in una partecipazione societaria.

  • art. 92 c.p.c.

    Si tratta di doglianza infondata perchè trova il suo fondamento nel presupposto, non verificatosi, dell’accoglimento, dei precedenti motivi di ricorso.

    La censura sulla regolazione delle spese fondata sull’asserito accoglimento dei motivi di ricorso è infondata quando tali motivi sono respinti o dichiarati inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In ragione dell’ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente, non sussiste l’obbligo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. 9538/2017).

    Nel caso deciso, l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio esclude l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto in conseguenza del rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La mancata pattuizione di un termine di restituzione non è incompatibile con la qualificazione del rapporto come mutuo, poiché il termine può essere fissato dal giudice secondo gli artt. 1817 e 1183 c.c.; tale mancanza, da sola, non dimostra l’esistenza di un rapporto societario.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione delle risultanze istruttorie: ricorre quando il giudice omette del tutto una prova, nega il valore legale a una prova che ne è munita o introduce elementi di scienza privata.
  • La censura di omessa pronuncia non riguarda la mancata decisione sulle istanze istruttorie; inoltre, il motivo deve indicare in modo specifico quali istanze sarebbero state omesse.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove e delle conclusioni di merito mediante la mera riproposizione di una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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