Cassazione Civile, Sentenza n. 1728/2020 del 27/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiari)
La controversia
Il ricorrente, in proprio e quale procuratore generale della madre, convenne davanti al Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, i coniugi zii chiedendo la restituzione di Euro 120.300,75, versati tra il 1997 e il 1999, deducendo in via principale un mutuo e, in subordine, l’indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. I convenuti contestarono la pretesa, sostenendo che i versamenti erano destinati a soddisfare esigenze degli attori. Il Tribunale respinse la domanda fondata sul mutuo per carenza di prova, ma accolse quella di arricchimento senza causa e condannò i convenuti alla restituzione dell’intera somma. In appello, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 894/2015 depositata l’11 giugno 2015, respinse l’appello incidentale del ricorrente e accolse in parte quello principale dei convenuti, escludendo l’azione ex art. 2041 c.c. dopo il rigetto della domanda contrattuale per difetto di prova. Il ricorrente principale ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2041 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che accertato il difetto del titolo contrattuale fosse ammissibile la domanda subordinata di arricchimento e che le prestazioni invocate dagli zii fossero obbligazioni naturali, non ripetibili; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 782 c.c., censurando la qualificazione come nuova e inammissibile della deduzione, formulata in appello, secondo cui i versamenti integravano donazioni nulle per difetto di forma. I coniugi hanno proposto ricorso incidentale, lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese dei due gradi di merito in assenza, a loro dire, di gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il primo motivo principale è stato respinto perché la censura non si confrontava con l’accertamento, posto a fondamento della decisione d’appello, che il mutuo era stato escluso per carenza di prova e non per accertato difetto originario del titolo; in tale situazione non era fondata la dedotta violazione dell’art. 2041 c.c. La censura sull’omesso esame è stata ritenuta infondata: poiché il ricorrente chiedeva la restituzione assumendo che il denaro fosse stato dato a mutuo, spettava a lui provare il contratto, mentre le diverse giustificazioni prospettate dai convenuti non erano decisive in mancanza di tale prova. È stato respinto anche il secondo motivo: la deduzione della donazione nulla era stata formulata in appello come domanda, non come eccezione, e il proponente non aveva fornito la prova che i versamenti fossero avvenuti a titolo di donazione; mancava quindi il presupposto per rilevare d’ufficio la nullità per difetto di forma. Il ricorso incidentale sulle spese è stato rigettato perché la lite era stata avviata nel 2005, prima della modifica dell’art. 92 c.p.c. invocata dai ricorrenti incidentali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
Difatti i Giudici siciliani, proprio sulla scorta dell’insegnamento desumibile da numerosi arresti di questo Supremo Collegio, citati anche dal ricorrente – Cass. sez. 3 n 23625/04, Cass. sez. 3 n 8020/09, Cass. sez. 3 n 6295/13 -, hanno posto in evidenza come il Tribunale ebbe a rigettare la domanda di restituzione somma, fondata sul titolo di mutuo, non perchè accertato il difetto originario del titolo, bensì per carenza della prova portata a sostegno della domanda fondata sul titolo.
La decisione distingue il difetto originario del titolo dalla mancata prova del titolo dedotto: la possibilità di agire in via di arricchimento non deriva automaticamente dal solo rigetto della domanda contrattuale quando questo dipende dalla carenza della prova del contratto allegato.
art. 2034 c.c.
La censura appare infondata solo se si considera che fu il B. a richiedere la restituzione del denaro in causa poichè dato a mutuo, sicchè era suo onere fornire la prova del contratto dedotto a prescindere dalla difesa svolta dai convenuti.
La Corte non riconosce alle allegazioni relative a obbligazioni naturali efficacia decisiva nel caso concreto: chi domanda la restituzione sostenendo che la somma fu data a mutuo deve provare il mutuo, indipendentemente dalle diverse giustificazioni della dazione addotte dai convenuti.
art. 782 c.c.
Dunque in difetto di prova che la dazione del denaro avvenne a titolo di donazione nemmeno può sorgere in capo al Giudice il dovere di rilevare ex officio la nullità di detto contratto per difetto di forma solenne.
Il rilievo d’ufficio della nullità formale della donazione presuppone che sia provato che la dazione è avvenuta a titolo di donazione; la deduzione di tale titolo come domanda in appello richiede la prova a carico di chi la propone.
art. 92 c.p.c.
La censura si rivela siccome priva di fondamento giuridico solo al rilievo che la presente lite risulta avviata nel 2005, ossia prima della modifica della disposizione portata in art. 92 c.p.c. invocata dai ricorrenti incidentali a sostegno della loro censura.
La disciplina dell’art. 92 c.p.c. invocata contro la compensazione delle spese non si applica alla lite avviata prima della relativa modifica normativa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente e della parte impugnante incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.
In seguito al rigetto di entrambe le impugnazioni, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, nella misura prevista dalla disposizione e ove dovuto.
Massime di principio
- Quando la domanda di restituzione fondata su un contratto è respinta per carenza della prova del contratto, e non perché sia stato accertato il difetto originario del titolo, la distinzione è decisiva nel valutare la domanda subordinata di arricchimento senza causa; non basta qualificare il rigetto come accertamento dell’inesistenza del titolo senza confrontarsi con la specifica ratio della decisione di merito.
- Chi chiede la restituzione di somme assumendo che siano state erogate a mutuo ha l’onere di provare il contratto dedotto. In mancanza di tale prova, le diverse causali della dazione prospettate dalla controparte non suppliscono alla prova mancante né sono, di per sé, decisive per la domanda di mutuo.
- La nullità per difetto della forma solenne di una donazione non può essere rilevata d’ufficio se non risulta provato che la dazione controversa avvenne a titolo di donazione; chi deduce in giudizio tale titolo come domanda deve provarne i presupposti.
- Ai fini della disciplina della compensazione delle spese, va considerata la normativa applicabile in base al momento di avvio della lite; la modifica dell’art. 92 c.p.c. invocata nella controversia non si applicava a un giudizio iniziato prima della sua entrata in vigore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1736/2020 del 27/01/2020
- Sentenza civile · 27 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1737/2020 del 27/01/2020
- Sentenza civile · 27 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1731/2020 del 27/01/2020
- Sentenza civile · 27 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1733/2020 del 27/01/2020
- Sentenza civile · 27 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1729/2020 del 27/01/2020
- Sentenza civile · 27 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1734/2020 del 27/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →