Cassazione Civile, Ordinanza n. 07835/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con il quale veniva recuperata maggiore IVA per euro 20.000, oltre sanzioni, per una diversa qualificazione di operazioni rese da un'associazione sportiva dilettantistica, poi estinta. L'atto era stato notificato al ricorrente quale autore delle violazioni. In appello era stata confermata la legittimità dell'accertamento e la responsabilità del ricorrente, ritenuto ultimo legale rappresentante dell'associazione e soggetto che aveva agito in nome e per conto dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in sintesi: di non essere stato l'ultimo legale rappresentante; che la sentenza fosse contraddittoria, illogica e priva di motivazione perché non avrebbe chiarito la legittimità della notifica a un ente già estinto; che l'avviso fosse stato emesso a distanza di quattordici mesi dal PVC; che vi fosse violazione dell'art. 38 c.c. per mancata prova dello svolgimento di attività gestoria concreta da parte sua; e che non fosse stata verificata l'eventuale ingerenza di altri componenti del direttivo. L'Ufficio ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione, perché la sentenza impugnata esponeva in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Ha dichiarato inammissibile la doglianza con cui il ricorrente contestava di essere l'ultimo legale rappresentante, trattandosi di contestazione di un accertamento in fatto della sentenza di merito, non superabile in cassazione anche per effetto della doppia conforme. Ha inoltre ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e perché estranee alla ratio decidendi, le censure sulla cancellazione dell'associazione e sulla notificazione dell'avviso a soggetto estinto. Nel merito, ha respinto la censura di violazione dell'art. 38 c.c., affermando che, per i debiti di imposta delle associazioni non riconosciute, la responsabilità del legale rappresentante non richiede la prova di un'effettiva attività gestoria, essendo sufficiente il rivestimento della carica, con responsabilità limitata alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
Per i debiti di imposta delle associazioni non riconosciute, la responsabilità del soggetto investito della carica di legale rappresentante non richiede la prova di una concreta attività gestoria; è sufficiente il rivestimento della carica, restando circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non è utilizzabile per rimettere in discussione un accertamento in fatto coperto dalla doppia conforme; il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
Il vizio di motivazione è oggi configurabile solo quando la sentenza scenda sotto il minimo costituzionale dell'obbligo motivazionale.
Cass., Sez. V, 13 aprile 2023, n. 9884
Le responsabilità per debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute si distinguono da quelle per obbligazioni negoziali.
Cass., Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 26924
Il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere temporalmente la responsabilità alle obbligazioni sorte nel periodo della carica.
Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 1602
La responsabilità del soggetto investito della carica è riferita alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura.
Cass., Sez. V, 15 ottobre 2018, n. 25650
La responsabilità del rappresentante dell'associazione non riconosciuta si collega al periodo in cui la carica è stata rivestita.
Cass., Sez. V, 12 marzo 2007, n. 5746
La responsabilità ex art. 38 c.c. è ancorata al periodo di svolgimento della carica.
Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 1793
La presenza di altri soggetti con compiti interni non esclude la responsabilità del rappresentante verso i terzi se non vi è una loro rappresentanza esterna dell'ente.
Cass., Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 1355
Rileva la rappresentanza dell'ente verso i terzi, non la mera attribuzione interna di compiti gestori.
Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 1037
La responsabilità verso i terzi richiede l'investitura rappresentativa esterna.
Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4747
La ripartizione interna di incarichi non basta a escludere la responsabilità del legale rappresentante.
Massime di principio
- In tema di debiti tributari delle associazioni non riconosciute, la responsabilità del legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 c.c. non presuppone la prova di una concreta attività gestoria, essendo sufficiente la titolarità della carica nel periodo in cui è sorto il debito d'imposta.
- La responsabilità ex art. 38 c.c. per obbligazioni tributarie va tenuta distinta da quella relativa alle obbligazioni negoziali dell'ente: per queste ultime può rilevare la prova dell'effettivo agire in nome e per conto dell'associazione, mentre per i debiti fiscali il presupposto è l'insorgenza legale dell'obbligazione.
- In cassazione non è consentito trasformare in vizio motivazionale la contestazione di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specialmente quando operi la doppia conforme.
- La censura per difetto di motivazione è ammissibile solo se la sentenza sia priva del minimo costituzionale di comprensibilità dell'iter logico-giuridico.
- Le doglianze che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, o che difettano di specificità documentale, sono inammissibili.
- La presenza di ulteriori soggetti con funzioni interne nell'ente non esclude, di per sé, la responsabilità del legale rappresentante verso i terzi se essi non abbiano assunto una rappresentanza esterna dell'associazione.
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