Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29553/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto una misura cautelare (in relazione al concorso in rapina) riguardante la posizione di XXXXXXXXXXXXXX; l'Ufficio requirente ha articolato censure contro la decisione del giudice di merito ritenendola viziata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate le censure dell'Ufficio requirente e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.). Ha inoltre disposto che, non essendo conseguente all'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, si dia esecuzione agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale; infine si raccomanda l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione (art. 52 D.Lgs.).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata per individuare il Tribunale competente al nuovo giudizio; la Corte rinvia il procedimento al Tribunale di Napoli in forza di questa previsione.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale che disciplina gli adempimenti conseguenti al provvedimento (es. comunicazioni o registrazioni), qui richiamata perché l'annullamento non comporta la rimessione in libertà e pertanto occorrono gli adempimenti di legge.

  • art. 52 D.Lgs.

    Norma sulla tutela dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Se l'Ufficio requirente impugna un provvedimento cautelare e la Corte ritiene fondate le censure, il provvedimento impugnato può essere annullato e rinviato per un nuovo esame al giudice competente.
  • L'annullamento di un'ordinanza che dispone una misura cautelare non implica automaticamente la rimessione in libertà dell'imputato; bisogna verificare espressamente le condizioni di detenzione e attenersi agli adempimenti previsti dalla normativa (es. art. 94 disp. att.).
  • Il rinvio dispone quale sia il giudice competente per il nuovo giudizio (qui, il Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p.), per cui il riesame dovrà svolgersi davanti all'autorità indicata dalla Corte.
  • In caso di pubblicazione o diffusione del provvedimento è obbligatorio omettere dati identificativi personali secondo l'art. 52 del D.Lgs. per tutelare la privacy.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.