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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18816/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzo di un cortile posto sul lato est di un complesso immobiliare sito in Genova. I proprietari di alcuni immobili hanno chiesto che venisse accertata la loro esclusiva proprietà, o comunque il diritto di escludere l'uso da parte del vicino, assumendo che quest'ultimo occupasse senza titolo il cortile con oggetti e mezzi. Il tribunale aveva riconosciuto la proprietà esclusiva di un diverso cortile e aveva rigettato la domanda relativa al cortile lato est; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha ordinato il rilascio del cortile lato est. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1117 e 2697 c.c., lamentando che non fosse stata provata l'inesistenza di una comunione ex lege del cortile e deducendo anche l'esistenza di una comproprietà esclusiva con altro condomino; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., relativi alla riduzione del cortile per interventi edilizi, al suo uso come parcheggio/rimessa da parte di tutti i proprietari, alla funzione di luce e aria per l'intero complesso e all'accesso alle cisterne d'acqua comuni; (3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., censurando la ricostruzione dei luoghi e l'uso di documentazione ritenuta errata o priva di valenza probatoria, nonché l'omesso esame di altri documenti di segno opposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero una delle autonome rationes decidendi della sentenza d'appello: il giudice di merito aveva infatti fondato la decisione anche e soprattutto sul rilievo che il ricorrente non era proprietario di alcuna unità nel complesso e, soprattutto, che il suo eventuale titolo di godimento derivava dal contratto di comodato stipulato dalla convivente con i genitori di lei, contratto che non ricomprendeva il cortile oggetto di causa. Poiché i motivi non si confrontavano con questa autonoma ragione decisoria, e miravano in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione del titolo negoziale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la presunta comunione legale del cortile; la Corte non esamina nel merito la censura perché non investe la ratio decidendi decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio sulla proprietà/comunione del cortile; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse rispetto alla motivazione autonoma della sentenza d'appello.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene la doglianza non idonea a scalfire la ratio decidendi della decisione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove documentali e planimetriche; la Corte osserva che la censura mira impropriamente a rivalutare il merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare l'uso di presunzioni nella ricostruzione dello stato dei luoghi; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché non coglie la ragione decisiva della sentenza di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata nei motivi di violazione di legge, ma non conduce all'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non attacca tutte le rationes, perché la mancata censura di una di esse rende inutile l'esame delle altre.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata; se le censure si limitano a contestare profili secondari o diversi, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso la diversa lettura delle prove documentali o dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello, salvo i limiti del vizio denunciabile.
  • In una controversia sull'uso di un bene, il diritto di utilizzo deve trovare fondamento nel titolo negoziale concretamente richiamato; se il titolo non comprende il bene controverso, la pretesa di legittimare l'occupazione o il deposito di cose su quel bene è infondata.
  • L'omesso esame di fatti decisivi è censurabile solo se il fatto storico indicato sia realmente decisivo e sia stato trascurato dalla sentenza, non quando la doglianza miri soltanto a opporre una ricostruzione alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniComodato
RamiDiritti realiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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