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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11266/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte del Procuratore della Repubblica, dell'ordinanza del Tribunale di Avellino che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (23/09/2025) finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, della somma di euro 24.279,00 ritenuta profitto del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il Procuratore contestava che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto mancante la motivazione sul "periculum in mora" e di non poter integrare tale motivazione, sostenendo che invece il giudice per le indagini preliminari avesse fornito adeguata motivazione nelle parti indicate del decreto impugnato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato l'annullamento del decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP perché la motivazione relativa al periculum in mora si basava essenzialmente sul richiamo generico alla natura fungibile del denaro e ai rischi connessi, ossia su un parametro ritenuto non pertinente. In applicazione della giurisprudenza consolidata (Sez. U. "Ellade" e pronunce successive), la motivazione sul periculum in mora deve indicare elementi concreti e specifici che rendano attuale e concreto il rischio che, nel tempo necessario per il giudizio di merito, la confisca possa essere vanificata da atti di dispersione o sottrazione. Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto, altresì, di non poter integrare una motivazione del tutto mancante o insufficiente ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, c.p.p.; di conseguenza il decreto di sequestro è stato annullato e il ricorso del Procuratore è stato respinto. Il ricorrente essendo parte pubblica è esonerato dalle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma relativa al sequestro preventivo; la giurisprudenza richiede che il decreto di sequestro finalizzato alla confisca contenga anche la concisa motivazione sul periculum in mora.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Previsione sul potere del tribunale di annullare il provvedimento cautelare se la motivazione manca o è insufficiente; applicata, per rinvio, al riesame delle misure cautelari reali.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Rinvio al regime di annullamento previsto dall'art. 309, comma 9, con riferimento al tribunale del riesame; impedisce al riesame di integrare una motivazione del tutto mancante per le misure reali.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; richiamata in relazione all'obiettivo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Articolo che disciplina il reato di riciclaggio, il cui profitto era posto a base del sequestro preventivo contestato.

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    Norma menzionata nel ricorso; contesto procedurale relativo alle indagini e agli atti contestati, citata dal ricorrente tra le norme violate.

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 ("Ellade")

    Principio di legittimità che impone la specificazione del periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca: non è sufficiente richiamare la natura fungibile del denaro.

  • Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016 ("Capasso")

    Ha chiarito i limiti del potere del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento cautelare: mancata o insufficiente motivazione comporta annullamento.

  • Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023 ("Emme Ci Tex Srl")

    Conferma che il tribunale del riesame non può integrare la motivazione del periculum in mora quando essa sia del tutto mancante, essendo tale carenza causa di nullità radicale.

  • Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008 ("Gargiulo")

    Giurisprudenza precedente richiamata in tema di nullità per mancanza di motivazione nelle misure cautelari reali.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica e concisa anche sul "periculum in mora": non basta richiamare genericamente la natura fungibile del denaro.
  • Quando la motivazione sul periculum in mora è del tutto mancante o meramente generica, il tribunale del riesame non può validamente integrarla: è causa di annullamento del provvedimento (nullità radicale).
  • Per sostenere la misura cautelare reale a fini di confisca è necessario indicare elementi concreti che rendano attuale e concreto il rischio che, nel tempo necessario per il giudizio, la confisca venga resa impraticabile (es. comportamenti di sottrazione, trasferimenti programmati, dissipe patrimoniale, difficoltà di recupero, artifici societari).
  • Il richiamo generico alla fungibilità del denaro è un parametro non pertinente per il giudizio prognostico sul periculum in mora e non soddisfa i requisiti di motivazione imposti dalla giurisprudenza di legittimità.
  • In caso di impugnazione da parte della pubblica accusa il rigetto del ricorso conferma la tutela dell'indagato quando manchi idonea motivazione; la parte pubblica è esonerata dalle spese processuali.

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