Cassazione Penale, Sentenza n. 21684/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Nel procedimento cautelare relativo a un soggetto indagato per concorso in estorsione e ricettazione, il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare; il pubblico ministero aveva proposto appello ex art. 310 c.p.p., ma il Tribunale lo aveva respinto. Avverso tale ordinanza il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in un unico motivo, violazione di legge per carenza assoluta di motivazione e travisamento del fatto: secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di esaminare integralmente il materiale probatorio, in particolare i filmati relativi all’episodio estorsivo del capo 8, limitandosi ai fermo immagine e non considerando che da essi si poteva desumere il collegamento tra l’oggetto transitato nelle mani dell’indagato e una pistola, arma indicata come corrispettivo per la restituzione di un’auto rubata; inoltre sarebbero state travisate le dichiarazioni della persona offesa, ritenute dal Tribunale in modo illogico nonostante la sua posizione di indagato per favoreggiamento nel medesimo episodio; infine il ricorrente lamentava la mancata valorizzazione di un ulteriore episodio estorsivo precedente (capo 5), nel quale il Tribunale aveva invece ravvisato la responsabilità dell’indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via assorbente, che il pubblico ministero difettasse di interesse a impugnare perché il ricorso era centrato soltanto sulla gravità indiziaria e non conteneva alcuna deduzione sulle esigenze cautelari, né sull’attualità e concretezza delle stesse: in materia cautelare, infatti, l’interesse del pubblico ministero è correlato alla possibilità di ottenere o ripristinare la misura e un accoglimento limitato ai gravi indizi, senza censura sulle esigenze cautelari, non produrrebbe alcun effetto utile. In ogni caso, la Corte ha aggiunto che la motivazione del Tribunale non presentava manifeste illogicità o omissioni, poiché il giudice di merito aveva affrontato il tema probatorio e aveva escluso che le immagini collegassero l’arma alla condotta ascritta, ritenendo inoltre non dimostrata la partecipazione dell’indagato alle trattative estorsive, quale mero accompagnatore del soggetto nel quale era stata rinvenuta l’arma. La Corte ha altresì osservato che le doglianze del ricorrente miravano in realtà a una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in cassazione. È stata esclusa la condanna del pubblico ministero alle spese processuali per la sua qualità di parte pubblica.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen.
disciplina l'appello cautelare avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali.
art. 568, comma 4, c.p.p.
interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare
l'impugnazione è ammissibile solo se sorretta da un concreto interesse, cioè se il mezzo sia idoneo a conseguire un risultato pratico più vantaggioso per l'impugnante.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Né può ritenersi che le esigenze cautelari siano implicitamente sussistenti
la Corte esclude che, nel caso esaminato, la sussistenza delle esigenze cautelari potesse presumersi in modo automatico; il pubblico ministero deve comunque indicarne la concretezza quando la misura non sia ripristinabile solo sulla base dei gravi indizi.
art. 173 disp. att. c.p.p.
nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
la ricorrente ha formulato il motivo nei limiti di sintesi e specificità richiesti per il ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, il ricorso per cassazione del pubblico ministero contro il rigetto dell'appello ex art. 310 c.p.p. è inammissibile per difetto di interesse se censura soltanto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non deduce anche le esigenze cautelari, perché l'eventuale accoglimento non comporterebbe di per sé il ripristino della misura.
- L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale e va rapportato agli effetti pratici diretti del provvedimento impugnato; non basta una contestazione astratta della motivazione.
- In cassazione non è consentita una richiesta di rivalutazione del compendio indiziario quando il provvedimento impugnato abbia fornito una motivazione logicamente coerente e abbia esaminato le circostanze rilevanti; le censure che mirano a una diversa lettura del fatto sono inammissibili.
- Il travisamento del fatto o l'omissione motivazionale non sono configurabili quando il giudice cautelare abbia effettivamente affrontato i dati probatori e la doglianza si risolva nella contestazione del peso attribuito alle prove.
- Nel giudizio cautelare, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle dichiarazioni della persona offesa o su altri elementi di fatto già scrutinati, salvo manifeste illogicità o omissioni decisive.
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