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Sentenza

Sentenza del 29/11/2019 n. 31336 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, con cui l'immobile sito nella microzona Prati di Roma era stato riclassato dalla classe 3 alla classe 7, con aumento della rendita catastale da Euro 6.589,99 a Euro 12.105,75. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate aveva appellato la decisione, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile perché tardivo. In Cassazione l'Agenzia sosteneva, da un lato, che il termine per l'appello fosse stato erroneamente calcolato e, dall'altro, che non fosse stata correttamente applicata la proroga dei termini quando la scadenza cade di sabato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'inammissibilità dell'appello per tardività. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, favorevole al contribuente, è quindi rimasta ferma. La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata notificata il 13 dicembre 2016 e che il termine di sessanta giorni scadesse sabato 11 febbraio 2017, con proroga al lunedì 13 febbraio 2017. Tuttavia, dagli accertamenti compiuti dalla CTR risultava che l'atto fosse stato consegnato all'operatore incaricato della spedizione soltanto il 14 febbraio 2017. La data del 13 febbraio indicata su un avviso di ricevimento privo di timbro postale non è stata ritenuta sufficiente a provare la tempestività della spedizione. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2.600, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    Costituisce la base normativa per la revisione del classamento catastale degli immobili situati in microzone caratterizzate da significativo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1

    Il termine per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria è di giorni sessanta decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.

    L'appello tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, comma 2, 20, commi 1 e 2, e 16, commi 2 e 3

    L'appello può essere notificato direttamente tramite servizio postale mediante raccomandata e, in tale ipotesi, si considera proposto al momento della spedizione effettuata nelle forme prescritte.

  • Codice di procedura civile, art. 155, comma 5

    Se il termine processuale scade di sabato, è prorogato al primo giorno seguente non festivo, normalmente il lunedì.

  • Codice di procedura civile, artt. 149, 142 e 143, comma 3

    Le disposizioni disciplinano le modalità e gli effetti delle notificazioni; nel caso concreto, tuttavia, la censura basata su tali norme è stata ritenuta infondata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte ha ricordato che gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito non sono normalmente riesaminabili in Cassazione, salvo i limitati casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il termine ordinario per proporre appello è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
  • Quando l'appello è notificato tramite posta, la tempestività si valuta sulla data effettiva di spedizione, che deve essere adeguatamente documentata da elementi probatori affidabili, come il timbro postale o una ricevuta ufficiale.
  • La semplice indicazione manoscritta o apposta con timbro a secco su un avviso di ricevimento, se priva di timbro postale o di altra certificazione attendibile, può non essere sufficiente a dimostrare la data di spedizione.
  • Se il termine scade di sabato, opera la proroga al primo giorno non festivo successivo; tale proroga non elimina però l'onere di provare che la spedizione sia avvenuta entro il giorno prorogato.
  • Le risultanze documentali e gli accertamenti sulla data effettiva di consegna all'operatore postale sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente possono essere rivalutate in Cassazione.
  • La tardività dell'appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e la stabilizzazione della decisione di primo grado, con possibile condanna alle spese della parte soccombente.

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