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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione favorevole a S.A. sul diniego di definizione agevolata ex art. 9-bis della legge n. 289/2002. I motivi riguardavano la validità della notifica dell'appello effettuata presso il difensore costituito, la sufficienza della copia dell'avviso di ricevimento e, soprattutto, l'effetto del mancato o tardivo pagamento delle rate del condono: secondo l'Agenzia, tale inadempimento determinava la decadenza dal beneficio, non il solo diritto alla riscossione coattiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla contestata elezione di domicilio, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha accolto gli altri motivi. Ha stabilito che, nel processo tributario, l'impugnazione può essere notificata al procuratore costituito ai sensi dell'art. 330 c.p.c.; inoltre, la copia dell'avviso di ricevimento non contestata è idonea a provare la notificazione e l'eventuale assenza di indicazioni sul contenuto del plico costituisce una mera irregolarità se il destinatario non contesta la riferibilità dell'atto. Nel merito, la Corte ha affermato che, per il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute è requisito indispensabile: il mancato o tardivo pagamento comporta la perdita del beneficio. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario di S.A. contro il diniego dell'Agenzia. S.A. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che [...] provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali [...]

    La disposizione introduce una forma di definizione agevolata autonoma e di stretta interpretazione. L'effetto premiale opera solo in presenza del pagamento integrale e tempestivo dell'unica rata o delle rate previste; il mancato o tardivo versamento determina la decadenza dal beneficio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, 17, 20, 49, 53 e 62

    Le norme del processo tributario devono essere coordinate con le disposizioni del codice di procedura civile richiamate. La disciplina speciale sul domicilio non esclude la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito secondo l'art. 330 c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 330

    L'impugnazione può essere notificata presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, anche nel processo tributario, in alternativa agli altri luoghi qualificati indicati dalla norma.

  • Codice civile, art. 2719

    La copia fotostatica di un documento ha efficacia probatoria se la conformità all'originale non viene specificamente disconosciuta dalla controparte. Il giudice non può sostituirsi alla parte nel formulare tale contestazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la questione è esclusivamente giuridica, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'atto di impugnazione può essere validamente notificato al difensore costituito nel precedente grado, anche se la parte aveva indicato un diverso domicilio, purché il difensore sia effettivamente costituito e legittimato a ricevere gli atti.
  • La notifica postale non è automaticamente invalida se l'avviso di ricevimento è prodotto in copia o se il plico non identifica dettagliatamente il contenuto: in assenza di una contestazione specifica del destinatario, tali irregolarità non compromettono la prova della notificazione.
  • Chi intende contestare una copia documentale o la corrispondenza tra il plico ricevuto e l'atto notificato deve farlo in modo espresso e specifico; il semplice dubbio generico non è sufficiente.
  • Le diverse forme di condono fiscale costituiscono discipline autonome e non possono essere integrate applicando analogicamente regole previste per altri condoni.
  • Per il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, il pagamento puntuale di tutte le somme dovute è condizione essenziale del beneficio: il pagamento tardivo o omesso comporta la decadenza, non una semplice trasformazione del debito in somme riscuotibili coattivamente.

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