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Ordinanza

Ordinanza n. 2841/2026 - Roma, Sezione 3Q

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione dei provvedimenti cautelari più opportuni: - della deliberazione n.796 del 07.11.25, con cui il Direttore Generale di ASL Roma 3 ha aggiudicato a favore del RTI costituendo tra Adapta s.p.a. e Sterimed s.r.l. la procedura aperta CIG B68C922E68, indetta per l’affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili con fornitura di strumentario chirurgico e servizi connessi per l’attività di sala operatoria e ambulatoriale per PP.OO. G.B. Grassi – CPO e Servizi territoriali della ASL Roma 3; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche che riservate; i verbali relativi alla verifica di congruità dell’offerta, ove svolta, e comunque alla verifica di congruità del costo della manodopera; il bando, il disciplinare di gara ed il Capitolato d’appalto, nelle parti e nei limiti di cui si dirà; il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.; con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 c.p.a. per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente all’offerta avversaria, in tutte le sue parti (documentazione amministrativa, tecnica, economica), oltre che alla documentazione relativa alla verifica di congruità del costo della manodopera (giustificazioni presentate dal concorrente e verbale o altro atto di verifica delle stesse), nonché ad eventuali richieste di chiarimento e relative risposte e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare detta documentazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STERITALIA S.P.A. il 11\12\2025: per l’annullamento, previa adozione dei provvedimenti cautelari più opportuni, della nota ASL prot. PI084835-25 del 03.12.25, di riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da Steritalia, con la quale l’ASL Roma 3 ha consegnato soltanto una parte della documentazione richiesta ed ha trasmesso altra documentazione in formato inservibile a causa degli omissis applicati e, dunque, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutta l’offerta avversaria priva di omissis, nonché all’ulteriore documentazione che verrà in seguito specificata, con conseguente condanna dell’ASL Roma 3 a rilasciare detta documentazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STERITALIA S.P.A. il 29\12\2025: per l’annullamento “- della deliberazione n.796 del 07.11.25, con cui il Direttore Generale di ASL Roma 3 ha aggiudicato a favore del RTI costituendo tra Adapta s.p.a. e Sterimed s.r.l. la procedura aperta CIG B68C922E68, indetta per l’affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili con fornitura di strumentario chirurgico e servizi connessi per l’attività di sala operatoria e ambulatoriale per PP.OO. G.B. Grassi – CPO e Servizi territoriali della ASL Roma 3 (doc. 1); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche che riservate (doc.2); i verbali relativi alla verifica di congruità dell’offerta, ove svolta, e comunque alla verifica di congruità del costo della manodopera; il bando (doc. 3), il disciplinare di gara (doc. 4) ed il Capitolato d’appalto (doc. 5), nelle parti e nei limiti di cui si dirà; il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.; con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 c.p.a. per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente all’offerta avversaria, in tutte le sue parti (documentazione amministrativa, tecnica, economica), oltre che alla documentazione relativa alla verifica di congruità del costo della manodopera (giustificazioni presentate dal concorrente e verbale o altro atto di verifica delle stesse), nonché ad eventuali richieste di chiarimento e relative risposte e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare detta documentazione”; nonché ancora: “della nota ASL prot. PI084835-25 del 03.12.25 (doc. 11), di riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da Steritalia, con la quale l’ASL Roma 3 ha consegnato soltanto una parte della documentazione richiesta ed ha trasmesso altra documentazione in formato inservibile a causa degli omissis applicati e, dunque, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutta l’offerta avversaria priva di omissis, nonché all’ulteriore documentazione che verrà in seguito specificata, con conseguente condanna dell’ASL Roma 3 a rilasciare detta documentazione”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STERITALIA S.P.A. il 26\1\2026 : “- della deliberazione n.796 del 07.11.25, con cui il Direttore Generale di ASL Roma 3 ha aggiudicato a favore del RTI costituendo tra Adapta s.p.a. e Sterimed s.r.l. la procedura aperta CIG B68C922E68, indetta per l’affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili con fornitura di strumentario chirurgico e servizi connessi per l’attività di sala operatoria e ambulatoriale per PP.OO. G.B. Grassi – CPO e Servizi territoriali della ASL Roma 3 (doc. 1); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche che riservate (doc.2); i verbali relativi alla verifica di congruità dell’offerta, ove svolta, e comunque alla verifica di congruità del costo della manodopera; il bando (doc. 3), il disciplinare di gara (doc. 4) ed il Capitolato d’appalto (doc. 5), nelle parti e nei limiti di cui si dirà; il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.; con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 c.p.a. per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente all’offerta avversaria, in tutte le sue parti (documentazione amministrativa, tecnica, economica), oltre che alla documentazione relativa alla verifica di congruità del costo della manodopera (giustificazioni presentate dal concorrente e verbale o altro atto di verifica delle stesse), nonché ad eventuali richieste di chiarimento e relative risposte e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare detta documentazione”; nonché ancora: “della nota ASL prot. PI084835-25 del 03.12.25 (doc. 11), di riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da Steritalia, con la quale l’ASL Roma 3 ha consegnato soltanto una parte della documentazione richiesta ed ha trasmesso altra documentazione in formato inservibile a causa degli omissis applicati e, dunque, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutta l’offerta avversaria priva di omissis, nonché all’ulteriore documentazione che verrà in seguito specificata, con conseguente condanna dell’ASL Roma 3 a rilasciare detta documentazione”.

Giustizia amministrativa202515062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti di gara, con oscuramento di parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura aperta per il servizio di sterilizzazione e, con motivi aggiunti, ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il riscontro parziale dell’ASL alla domanda di accesso. L’Amministrazione aveva consegnato soltanto parte dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, oscurando integralmente o in larga parte capitoli, paragrafi e allegati relativi, tra l’altro, al sistema informatizzato, alle proposte migliorative, ai curricula, al sistema informatico e alla centrale di sterilizzazione. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli oscuramenti, sostenendo la necessità di acquisire la documentazione per verificare la legittimità dell’aggiudicazione e tutelare efficacemente le proprie ragioni. L’ASL ha sostenuto di avere applicato uniformemente a tutti i concorrenti le opposizioni fondate sull’esistenza di segreti tecnici o commerciali, contemperando riservatezza e diritto di difesa. La controinteressata aggiudicataria si era opposta all’ostensione invocando il know-how industriale, il vantaggio competitivo e la proprietà intellettuale.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., limitatamente alla fase di accesso, ordinando all’ASL di ostendere entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la documentazione richiesta. L’Amministrazione potrà oscurare soltanto le informazioni che costituiscano effettivi segreti tecnici o commerciali, oggetto di motivata e comprovata opposizione, e che risultino prevalenti rispetto all’esigenza difensiva della ricorrente. Il Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento di accesso parziale perché l’ASL aveva sostanzialmente recepito integralmente l’opposizione della controinteressata, senza svolgere una specifica istruttoria e senza verificare in concreto la sussistenza dei requisiti oggettivi del segreto. Il semplice richiamo al know-how o alla riservatezza commerciale non è sufficiente; occorre individuare informazioni specifiche, dotate di segretezza, rilevanza economica e adeguate misure di protezione, la cui divulgazione possa arrecare un effettivo pregiudizio concorrenziale. Il bilanciamento deve considerare anche l’effettività della tutela giurisdizionale dell’impresa concorrente. L’ASL è stata condannata alle spese della fase, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di chiedere nel giudizio, con motivi aggiunti o ricorso incidentale, l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti.

  • art. 21, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Tutela la riservatezza delle informazioni fornite dagli operatori economici, ma deve essere bilanciato con l’effettività della tutela giurisdizionale e con il diritto a un ricorso efficace.

  • art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Individua i requisiti del segreto commerciale: segretezza, valore economico in quanto segreto e sottoposizione a misure ragionevolmente adeguate di protezione.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamati nella domanda relativa alla possibile declaratoria di inefficacia del contratto, senza che l’ordinanza definisca tale profilo.

  • art. 124 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato nella domanda di subentro nel contratto, senza che l’ordinanza definisca tale profilo.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dalla ricorrente per riservarsi una separata domanda risarcitoria, non decisa dall’ordinanza.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l’accesso difensivo dell’impresa concorrente e la tutela delle informazioni riservate devono essere bilanciati caso per caso, considerando sia la protezione dei segreti tecnici o commerciali sia l’effettività della tutela giurisdizionale.
  • L’opposizione all’accesso fondata su segreti tecnici o commerciali non può consistere in dichiarazioni generiche o stereotipate, né può estendersi automaticamente a interi capitoli o sezioni dell’offerta senza l’individuazione concreta delle informazioni riservate e del pregiudizio concorrenziale derivante dalla loro divulgazione.
  • Per limitare l’accesso, l’operatore economico deve dimostrare che le informazioni possiedono i requisiti oggettivi del segreto commerciale, ossia segretezza, rilevanza economica in quanto segrete e protezione mediante misure ragionevolmente adeguate, secondo l’art. 98 del Codice della proprietà industriale.
  • L’amministrazione aggiudicatrice non può recepire passivamente l’opposizione della controinteressata, ma deve svolgere una specifica istruttoria e motivare il bilanciamento tra l’esigenza di riservatezza e il diritto del concorrente a verificare la legittimità dell’aggiudicazione e a predisporre un ricorso effettivo.
  • La trasparenza delle gare prevale sul generico richiamo al know-how quando non siano comprovati caratteri oggettivi di segretezza e uno specifico vantaggio concorrenziale derivante dalla non divulgazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso difensivoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di istruttoriaTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezza

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