Cassazione Penale, Ordinanza n. 14711/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato specifico contestato, ma solo che la sentenza di appello è stata impugnata dall'imputato e che i motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili/generici.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15/05/2024. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, mentre il secondo riguardava il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che la Corte di appello aveva già motivato in modo adeguato sulla non occasionalità e sulla gravità della condotta, elementi ritenuti ostativi alla tenuità del fatto; quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è giudicato generico perché la motivazione della Corte territoriale era ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito evidenzia non occasionalità e gravità della condotta, elementi incompatibili con l'istituto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile se la sentenza di merito ha già spiegato, con motivazione congrua, che la condotta non è occasionale e presenta un grado di gravità incompatibile con l'art. 131-bis c.p.
- Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se si limita a una critica apodittica o non autosufficiente, è generico e quindi inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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