Sentenza n. 438/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2582/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso contro il diniego di accesso alla prestazione integrativa della CIGS
Esito
Favorevole al resistente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
Una società operante nel trasporto aereo di merci aveva impugnato il diniego dell’INPS di accesso alla prestazione integrativa della misura della CIGS prevista dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. Il diniego era motivato dalla presentazione della domanda oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 7, comma 8, del decreto interministeriale n. 95269/2016, termine che l’INPS aveva fatto decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale di concessione della CIGS, emanato il 25 novembre 2022. La società sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del decreto, o comunque dalla sua pubblicazione sul sito ministeriale, avvenuta non prima del 30 novembre 2022, e deduceva la violazione dell’art. 7, comma 8, del decreto n. 95269/2016 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo necessaria, per la decorrenza della decadenza, almeno la conoscibilità dell’adozione del decreto. L’INPS aveva appellato la sentenza sostenendo che il termine decorresse dalla mera adozione del decreto e che la società avesse l’onere di monitorare il portale CIGS ONLINE. L’appellata aveva contestato, tra l’altro, l’introduzione in appello di argomenti e documenti nuovi sul funzionamento del portale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione dell’INPS di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello e dell’adesione della società appellata. Ha quindi dichiarato l’appello improcedibile, senza esaminare nel merito la questione relativa al dies a quo del termine decadenziale per la domanda di prestazione integrativa della CIGS, né le censure concernenti il funzionamento del portale CIGS ONLINE e l’eventuale novità degli argomenti e dei documenti prodotti in appello. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, decreto interministeriale n. 95269/2016
La disposizione prevede il termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione delle domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà, ma la sentenza non ne definisce l’interpretazione perché l’appello è stato dichiarato improcedibile.
art. 5, comma 1, lett. a), decreto ministeriale n. 95269/2016
Individua la prestazione integrativa della misura del trattamento di CIGS oggetto della controversia; la sentenza non esamina nel merito i relativi presupposti.
art. 32 legge n. 69/2009
Richiamato dalla società a sostegno della censura relativa alla pubblicazione telematica e alla conoscibilità del decreto; la sentenza non affronta la questione nel merito.
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