Sentenza del 29/11/2016 n. 7557 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Soggetto contribuente - Redditi dichiarati - Redditi coniuge - Redditi esenti - Redditi soggetti ritenuta - Somma complessiva - Reddito determinato sinteticamente - Importo inferiore - Onere probatorio contribuente - Compiuto assolvimento - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima. Il contribuente ha assolto l'onere probatorio a suo carico dimostrando che le risorse complessivamente conseguite nell'anno erano superiori al reddito determinato sinteticamente dall'ente impositore. Di conseguenza, l'accertamento o la pretesa fondata esclusivamente sulla ricostruzione sintetica non poteva essere mantenuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la determinazione sintetica del reddito, sostenendo e provando che, nell'anno d'imposta interessato, la somma dei redditi propri dichiarati, dei redditi dichiarati dal coniuge, dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta fosse superiore al reddito sinteticamente determinato dall'Amministrazione. Tale dimostrazione era finalizzata a provare la disponibilità di risorse sufficienti a giustificare la capacità di spesa contestata.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
La norma attribuisce a chi intende far valere un diritto l'onere di provarne i fatti costitutivi e a chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione di tali fatti l'onere di provare le circostanze opposte. Nel caso esaminato, il contribuente doveva fornire elementi idonei a dimostrare la provenienza e l'entità delle risorse disponibili.
Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. La ricostruzione sintetica può essere superata quando il contribuente dimostra, con adeguata documentazione, di aver posseduto redditi o disponibilità finanziarie sufficienti a spiegare il livello di spesa o di patrimonio contestato.
Art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Riguarda l'accertamento parziale. Anche tale forma di accertamento deve poggiare su elementi idonei e può essere contestata dal contribuente mediante la prova contraria relativa alla reale consistenza dei redditi e delle risorse disponibili.
Massime di principio
- Nel redditometro o nell'accertamento sintetico, il contribuente può superare la presunzione dell'Amministrazione dimostrando documentalmente la disponibilità di risorse complessive sufficienti a giustificare le spese contestate.
- Per valutare la capacità contributiva non rilevano soltanto i redditi imponibili personali: possono assumere rilievo anche i redditi dichiarati dal coniuge, i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta, se effettivamente provati e disponibili.
- Il confronto deve essere effettuato tra il totale delle risorse dimostrate dal contribuente e il reddito sinteticamente determinato dall'Amministrazione; se le prime risultano superiori, la pretesa basata sulla maggiore capacità di spesa può risultare illegittima.
- L'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve fornire elementi specifici, coerenti e documentati, non essendo normalmente sufficiente una giustificazione generica o meramente presuntiva.
- La prova delle risorse deve riguardare, per quanto possibile, la loro effettiva disponibilità nell'anno d'imposta e la loro idoneità a finanziare le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.
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