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Sentenza

Sentenza n. 1044/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del provvedimento del 03.06.2024 prot. 3834, notificato in data 10.06.2024, di diniego dell’autorizzazione per l’effettuazione del servizio di visita turistica mediante ape calessino; -del regolamento comunale per la prestazione e gestione di servizi turistici nel territorio comunale approvato dal Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2009; e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente al rilascio della relativa autorizzazione all’esercizio del servizio; Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: -della delibera di Giunta n. 84 del 7 maggio 2025 di approvazione della proposta dell’Assessore al Turismo avente ad oggetto “Determinazioni modalità di fruizione e costo della visita turistica assistita di cui all’art. 5 del regolamento prestazione e gestione dei servizi turistici -atto di indirizzo”; -della determina dirigenziale n. 131 del 17 giugno 2025, avente ad oggetto “Presa d’atto ed indizione avviso pubblico per l’affidamento in concessione per anni 6 del servizio di visita turistica assistita articolo 5 del regolamento per la prestazione e gestione dei servizi turistici nel territorio comunale pubblicato il 17 giugno 2025 nell’albo pretorio del Comune di Savoca”; -del bando di cui all’allegato C per l’evidente posizione di privilegio creata in favore del soggetto già concessionario del servizio; Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: -del provvedimento prot. n. 4921 del 10.07.2025 di esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla gara; -per quanto di interesse, del verbale di aggiudicazione del servizio al sig. De Clò Giancarlo.

Giustizia amministrativa202401495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione allo svolgimento del servizio di visita turistica mediante ape calessino, atti di indizione e lex specialis della successiva concessione, esclusione dalla gara e affidamento del servizio a un altro operatore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione a svolgere un servizio di visita turistica mediante ape calessino, ma il Comune aveva respinto l'istanza ritenendo che il servizio fosse già garantito da un concessionario individuato mediante procedura comparativa e che il regolamento comunale non consentisse il rilascio di autorizzazioni su richiesta singola. Il ricorrente ha dedotto violazione del regolamento comunale, della disciplina sui servizi pubblici locali, della normativa sul turismo e dei principi pro-concorrenziali, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sproporzione, difetto di motivazione, sviamento e omessa ponderazione degli interessi, sostenendo che il diniego fosse diretto a preservare una posizione monopolistica. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 6-bis l. 241/1990 per l'asserita interferenza di un agente di polizia municipale coinvolto in un alterco con il ricorrente. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la scelta comunale di affidare il servizio in concessione a un unico operatore per sei anni, nonché i relativi atti e bando, contestando il modello concessorio, la mancata apertura del mercato e la previsione di un'esperienza quinquennale ritenuta sproporzionata. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato la propria esclusione dalla gara per mancanza dell'iscrizione alla Camera di commercio da almeno cinque anni e ha contestato l'ammissione e l'affidamento al controinteressato, sostenendo che anche quest'ultimo fosse privo dei requisiti richiesti. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, la genericità della procura, la mancata notifica al controinteressato e il difetto di interesse, oltre a difendere la legittimità del modello concessorio e dei requisiti di partecipazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di nullità della procura, ritenendo che, pur priva dell'indicazione specifica delle parti e degli atti impugnati, essa fosse riferibile con certezza al giudizio perché allegata e notificata con il ricorso e non contenesse elementi incompatibili con la controversia. Ha poi respinto il ricorso introduttivo. Il diniego è stato ritenuto coerente con il regolamento comunale e con il modello di gestione prescelto, fondato sull'affidamento in concessione previa procedura comparativa: il rilascio di un'autorizzazione individuale avrebbe costituito una deroga illegittima a tale modello. La scelta di affidare il servizio a un unico concessionario rientra nella discrezionalità organizzativa dell'ente locale, sindacabile solo per manifesta illogicità o irrazionalità; nel caso concreto essa è risultata giustificata dalle esigenze di funzionalità, efficienza, sicurezza, decoro urbano e controllabilità, anche in relazione alle ridotte dimensioni del centro storico e alle criticità della viabilità. Il d.lgs. 201/2022 è stato ritenuto non applicabile, poiché il servizio di visita turistica non integra un servizio pubblico locale né un servizio di interesse economico generale. La legge regionale sul turismo ha natura programmatica e non impone obblighi puntuali di ampliamento dell'offerta o di apertura del mercato. È stata respinta anche la censura fondata sull'art. 6-bis l. 241/1990, perché l'asserita interferenza dell'agente municipale era stata dedotta in termini generici e senza elementi concreti di condizionamento del procedimento. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto: la scelta del concessionario unico per sei anni rientra nella discrezionalità organizzativa e i requisiti di esperienza quinquennale e tecnico-professionali sono stati ritenuti coerenti con l'esigenza di assicurare un servizio sicuro e affidabile, tenuto conto delle peculiarità del centro storico e della viabilità. I secondi motivi aggiunti sono stati respinti quanto all'impugnazione dell'esclusione. La lex specialis richiedeva l'iscrizione al registro delle imprese, l'iscrizione alla Camera di commercio da almeno cinque anni per l'attività oggetto della concessione e una comprovata esperienza quinquennale; la possibilità di acquisire o integrare il codice ATECO 79.90 entro trenta giorni dall'aggiudicazione non consentiva di supplire alla mancanza dell'iscrizione camerale già al momento della domanda. Poiché il ricorrente aveva dichiarato che l'iscrizione era ancora in corso di approntamento, la carenza riguardava un requisito essenziale di partecipazione, non sanabile mediante soccorso istruttorio né mediante acquisizione successiva. Sono state invece dichiarate inammissibili, per carenza di legittimazione e interesse, le censure contro l'ammissione e l'affidamento al controinteressato: l'esclusione legittima impediva al ricorrente di conseguire l'affidamento, sicché l'eventuale caducazione degli atti successivi gli avrebbe attribuito soltanto un interesse di mero fatto alla riedizione della procedura. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha esaminato la censura di difetto di motivazione, ritenendo tuttavia adeguata e coerente la motivazione del diniego fondata sul regolamento comunale e sull'esistenza di un concessionario del servizio.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    La violazione dell'obbligo di astensione è stata esclusa perché l'asserita interferenza dell'agente municipale era stata dedotta genericamente e non era supportata da elementi concreti di effettivo condizionamento.

  • d.lgs. 201/2022

    La disciplina dei servizi pubblici locali e i relativi principi pro-concorrenziali non sono stati ritenuti applicabili al servizio di visita turistica oggetto della controversia, non qualificato come servizio pubblico locale o SIEG.

  • L.R. Sicilia n. 10/2005

    La normativa regionale sul turismo è stata qualificata come programmatica e non precettiva, non imponendo agli enti locali obblighi puntuali di ampliamento dell'offerta turistica o di apertura del mercato.

  • art. 83 d.lgs. 36/2023

    Il principio secondo cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti secondo la lex specialis è richiamato in termini sostanziali, ma il testo non indica espressamente l'articolo del Codice dei contratti applicato.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il requisito di iscrizione camerale richiesto dalla lex specialis è stato considerato requisito essenziale di partecipazione, distinto dalla successiva possibilità di adeguare il codice ATECO.

Massime di principio

  • La scelta dell'ente locale di organizzare un servizio turistico mediante concessione previa procedura comparativa e di limitarne la gestione a un unico concessionario rientra nella discrezionalità organizzativa amministrativa; essa è sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità o irrazionalità.
  • Quando l'amministrazione abbia scelto un modello concessorio per la gestione di un servizio, il rilascio di un'autorizzazione individuale al di fuori della procedura comparativa prevista dal modello organizzativo è illegittimamente derogatorio e può essere negato sulla base di tale assetto.
  • La disciplina sui servizi pubblici locali non si applica automaticamente a ogni attività economicamente esercitata sul territorio comunale: occorre che l'attività sia qualificabile come servizio pubblico locale o servizio di interesse economico generale secondo i relativi presupposti.
  • Un requisito di partecipazione essenziale previsto dalla lex specialis deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda; non può essere acquisito successivamente né integrato mediante soccorso istruttorio. La possibilità di adeguare successivamente il codice ATECO non sostituisce la necessaria preesistenza dell'iscrizione camerale richiesta.
  • Il concorrente la cui esclusione dalla procedura sia legittima non è legittimato a impugnare l'ammissione di altri concorrenti o l'aggiudicazione, perché non potrebbe comunque conseguire l'affidamento; l'interesse alla riedizione della gara resta un interesse di mero fatto.
  • La violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 6-bis l. 241/1990 richiede la dimostrazione di elementi concreti idonei a evidenziare un effettivo condizionamento del procedimento, non essendo sufficiente una deduzione generica relativa a rapporti conflittuali.

Come è indicizzato

MaterieTurismo e strutture ricettiveLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentaleSpese di lite
RamiCommercio e attività produttiveContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorio

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