Cassazione Penale, Sentenza n. 36933/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava l'applicazione della misura cautelare in relazione al reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p., capo 14) concernente le elezioni amministrative di Ramacca (ottobre 2021). Il ricorrente deduceva: carenza della contestazione perché la presunta affiliazione di Di Benedetto risulterebbe successiva alla campagna elettorale (quindi mancherebbe uno degli elementi tipici e la consapevolezza della mafiosità da parte di Fornaro); insufficiente prova del patto illecito e dei contatti tra Fornaro e i procacciatori (Mendolia, Di Benedetto); inesistenza di una utilità rilevante nella promessa di nomina a Vicepresidente del Consiglio comunale; vizi di motivazione sull'apprezzamento probatorio delle intercettazioni; e infine vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi di colpevolezza allo stato degli atti in ordine allo scambio elettorale politico-mafioso. Ha ritenuto provata, anche in via indiziaria, la natura associativa e l'operatività di Di Benedetto come portavoce del sodalizio e la conoscenza, da parte di Fornaro, del contesto mafioso in cui operava. La Corte ha inoltre considerato che la controprestazione promessa può consistere in qualsiasi utilità, anche non economica e anche in cariche pubbliche con rilevanza politica; l'accordo illecito può essere efficacemente concluso anche prima della formale candidatura, purché la competizione sia individuata e l'accordo reale. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la sussistenza della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., rilevando la gravità del reato e la spregiudicatezza degli accordi con la criminalità organizzata; ha però ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari (in luogo della custodia carceraria) alla luce delle dimissioni dall'incarico, della giovane età e dell'incensuratezza dell'indagato. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma dell'ordinanza di merito nella sostanza con la misura cautelare degli arresti domiciliari e condanna alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso)
La Corte ha ritenuto applicabile la norma anche quando la controprestazione consista in utilità non economiche (es. incarichi pubblici) e quando l'accordo sia concluso prima della formale candidatura, purché la competizione sia individuata e l'accordo reale; la prova può essere anche indiziaria valorizzando fama criminale, assoggettamento e utilità per il reclutamento elettorale.
art. 416-bis cod. pen., comma terzo (modalità mafiose richieste per soggetti estranei)
art. 416-bis c.p., comma terzo (richiami giurisprudenziali)
Se il procacciatore è appartenente all'associazione mafiosa non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso; se è estraneo o agisce uti singulus occorre prova più rigorosa che l'accordo contempli procacciamento con modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo.
Legge 21 maggio 2019, n. 43 (modifiche in materia di scambio elettorale politico-mafioso)
Richiamata per spiegare l'ampliamento dell'oggetto della controprestazione (qualsiasi utilità) e per la corretta interpretazione del reato alla luce delle modifiche legislative.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3 (presunzione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari)
La Corte ha applicato la presunzione legale sulla persistenza delle esigenze cautelari derivante dalla gravità del delitto e ha ritenuto non superate le allegazioni difensive; la valutazione dell'adeguatezza della misura è distinta dalla sussistenza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Lo scambio elettorale politico-mafioso può sussistere anche se la controprestazione promessa non è monetaria ma consiste in incarichi o altre utilità non economiche rilevanti per l'associazione.
- Non è indispensabile che la controparte procacciatrice sia formalmente affiliata al momento della campagna se risulta che agiva come portavoce o nell'interesse del sodalizio; la conoscenza da parte del promissario del contesto mafioso può essere desunta anche da elementi indiziari.
- Se il procacciatore è estraneo all'associazione, la prova del dolo del promissario e della pattuizione richiede maggior rigore; se il procacciatore è mafioso, è sufficiente l'accordo anche senza modalità apertamente 'mafiose'.
- Un accordo illecito può essere ritenuto perfezionato anche prima della formale candidatura o della materializzazione delle utilità promesse, purché la competizione sia individuata e vi sia evidenza dell'accordo.
- In materia di misure cautelari, la sussistenza di gravi indizi si valuta come prova allo stato degli atti e può giustificare la misura; la valutazione dell'adeguatezza della misura (es. arresti domiciliari vs carcere) è distinta e può tener conto di elementi personali quali dimissioni dall'incarico, età e precedenti penali.
- Le conversazioni e le intercettazioni possono essere valorizzate in via indiziaria per ricostruire contesti associativi e patti elettorali, ma la difesa può contrastare tali indizi con elementi che dimostrino l'assenza di accordi o la natura non mafiosa dei rapporti.
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