Sentenza del 05/07/2021 n. 18893 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notificazione di una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi Unico 2007 (anno 2006) per omesso versamento di IRPEF, IRAP e IVA; il contribuente ha dedotto nullita per mancata preventiva comunicazione di irregolarita (avviso bonario), difetto di sottoscrizione della cartella, carenza di motivazione e, nel merito, ha contestato la pretesa IRAP per inesistenza di autonoma organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 art. 2.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando l'omessa pronuncia della CTR sulla questione dell'avviso bonario, la Corte ha esaminato la questione di diritto e ha confermato che, trattandosi di controllo formale/automatizzato che ha semplicemente recuperato imposte esposte nella dichiarazione ma non versate, non era necessaria la preventiva comunicazione di irregolarita. La motivazione della cartella poteva considerarsi assolta con il mero richiamo alla dichiarazione. L'assenza di sottoscrizione non ha determinato invalidita dell'atto quando l'atto sia riferibile inequivocabilmente all'organo competente; l'obbligo di indicazione dei responsabili vale solo per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008 e, comunque, nella fattispecie i nominativi erano indicati. Quanto all'IRAP, posto che il contribuente si era autoindicato soggetto IRAP nella dichiarazione e aveva omesso il pagamento, grava su di lui l'onere di provare l'assenza di autonoma organizzazione; i giudici di merito hanno ritenuto probante la voce di spesa per lavoro dipendente riportata nel rigo RE11 (circa Euro 40.943), come indicativa di apporto organizzativo significativo. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina il controllo formale/automatizzato delle dichiarazioni e la possibile comunicazione di irregolarita prima dell'iscrizione a ruolo; la comunicazione preventiva e necessaria solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se la pretesa deriva da quanto stesso esposto in dichiarazione omesso nel pagamento, la cartella puo' essere emessa senza avviso bonario e la motivazione puo' consistere nel richiamo alla dichiarazione.
D.P.R. n. 633 del 1972
Analogo regime per l'IVA rispetto al controllo formale e alla comunicazione di irregolarita; si applicano principi simili a quelli dell'art. 36-bis per l'IRPEF.
D.Lgs. n. 446 del 1997
Definisce il presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione; per soggetti professionali l'esistenza di spese per lavoro dipendente e l'impiego continuativo di collaboratori o beni strumentali eccedenti possono indicare la sussistenza dell'autonoma organizzazione.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
Stabilisce che le cartelle di pagamento contengono, a pena di nullita, l'indicazione dei responsabili del procedimento per i ruoli consegnati dall'1 giugno 2008; per ruoli precedenti la mancata indicazione non costituisce causa di nullita.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Prevede la riduzione delle sanzioni (ad un terzo) se il contribuente paga entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della liquidazione (o decorrenti dalla notificazione della cartella in caso di omissione dell'avviso bonario), purché l'omissione non integri causa di nullita.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Imposta l'obbligo di contraddittorio preventivo solo quando 'sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione'; in caso contrario il contraddittorio non e' obbligatorio e la sua omissione non determina nullita automatica.
D.P.R. n. 602 del 1973
Prevede il modello della cartella di pagamento; il requisito formale della sottoscrizione non e' determinante se l'atto e' comunque riconducibile inequivocabilmente all'organo competente.
L. n. 241 del 1990
Principi generali in tema di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; applicati insieme alle regole specifiche sul contenuto motivazionale della cartella.
L. n. 212 del 2000
Principi processuali e di partecipazione; la giurisprudenza interpreta insieme all'art. 6 i limiti del contraddittorio endoprocedimentale.
Codice di procedura civile
art. 384 c.p.c., comma 2; art. 360 c.p.c.; art. 112 c.p.c.
Regole sulla facolta' della Corte di cassazione di decidere nel merito in caso di omessa pronuncia dei giudici di merito e sui profili di omessa pronuncia, omessa motivazione e motivazione insufficiente utili per la valutazione dei vizi processuali dedotti.
Massime di principio
- Se la cartella deriva da un controllo formale o automatizzato che ricava i dati dalla stessa dichiarazione e recupera imposte che il contribuente aveva dichiarato ma non pagato, non e' obbligatoria la preventiva comunicazione di irregolarita e la motivazione puo' consistere nel richiamo alla dichiarazione.
- Il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente (art. 6) e' richiesto solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua omissione non comporta automaticamente la nullita della cartella se manca tale condizione di incertezza.
- L'omessa sottoscrizione della cartella non invalida l'atto quando esso sia comunque riferibile in modo inequivocabile all'ufficio competente; il modello della cartella non richiede necessariamente la firma ma l'identificazio ne dell'organo.
- Per la riduzione delle sanzioni prevista in caso di pagamento entro 30 giorni, e' rilevante che il contribuente possa pagare una volta notificata la cartella anche quando l'avviso bonario non sia stato inviato, salvo che l'omissione dell'avviso configuri una causa di nullita.
- Se il contribuente si e' autoqualificato soggetto all'IRAP nella dichiarazione e poi non ha pagato, l'onere di provare l'inesistenza del presupposto IRAP (assenza di autonoma organizzazione) grava sul contribuente; circostanze come spese persistenti per lavoro dipendente o collaboratori continuativi possono essere elementi decisivi per ritenere sussistente l'autonoma organizzazione.
- In sede di impugnazione e di gravame e' importante formulare in modo chiaro e specifico le eccezioni rilevate (es. nullita per mancata comunicazione, difetto di sottoscrizione, carenza motivazionale), perche' la decisione dei giudici deve espressamente pronunciarsi su quelle eccezioni.
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