Sentenza n. 638/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 4 giugno 2024 n. 687, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 4 giugno 2024 n. 687, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 settembre 2024 ed era passata in giudicato, ma l’amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la sussistenza di un titolo giudiziale definitivo, la sua regolare notificazione al Ministero e l’inerzia dell’amministrazione, che non ha fornito elementi ostativi all’adempimento. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza per compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha previsto l’intervento, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediare su sollecitazione del ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in via preventiva in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30
È richiamato quale fondamento della notificazione della sentenza all’amministrazione ai fini dell’esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l’amministrazione non esegue un titolo giudiziale passato in giudicato, regolarmente notificato e contenente obblighi sufficientemente determinati a carico dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e disporre, per il caso di persistente inadempimento, la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato anticipatamente dal giudice, salvo conguaglio sulla base della relazione documentata sull’attività svolta.
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