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Sentenza

Sentenza n. 1014/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 281/2024 pubblicata il 10/07/2024 dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento iscritto al n. 274/2024 R.G.;

Giustizia amministrativa202501052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 281/2024 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica del docente del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di parte delle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 luglio 2024; era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Non risultando l’esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza e ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, mediante corresponsione delle somme spettanti in base al titolo giudiziale. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione è ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato presupposto.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il giudicato presupposto aveva previsto, sulle somme dovute per la Carta elettronica del docente, la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione sia stato notificato, sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
  • La mancata dimostrazione dell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte dell’amministrazione giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine giudiziale di provvedere entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e precisando il termine entro il quale il commissario dovrà eseguire il giudicato.
  • Il commissario ad acta nominato per l’inottemperanza può essere individuato in un organo dell’amministrazione, con facoltà di delega a un funzionario appartenente al medesimo ufficio, quando ciò sia funzionale agli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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