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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38359/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di furto in abitazione in concorso, deducendo: 1) inefficacia della misura per violazione di legge per mancata trasmissione al tribunale del riesame dei supporti video delle telecamere dell'abitazione, necessari per ricostruire la dinamica; 2) violazione di legge per mancata autonoma valutazione, da parte del GIP, della richiesta cautelare e della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 3) violazione di legge per mancata autonoma valutazione, da parte del GIP, circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile ex art. 606, co. 3 c.p.p. perché l'errore in procedendo non era stato dedotto in sede di riesame e, comunque, generico e infondato: la giurisprudenza afferma che il PM non è obbligato a trasmettere i supporti informatici quando gli esiti sono riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria; inoltre la difesa non aveva tempestivamente richiesto l'accesso alle registrazioni. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (nessuna revisione del merito o della consistenza degli indizi) e ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua e logica riguardo ai gravi indizi e alle esigenze cautelari: comparazione immagini/foto segnaletiche, presenza e comportamento del co-indagato ripreso da altre telecamere, pernottamento della ricorrente in luogo distante dalla sua residenza, precedenti condanne specifiche e assenza di attività lavorativa lecita che giustificano la misura custodiale come necessaria e idonea. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    norma richiamata come base procedurale per il riesame da parte del tribunale (richiamo dell'organo giurisdizionale competente); usata per inquadrare il procedimento impugnato

  • art. 606, co. 3, c.p.p.

    applicata per dichiarare inammissibile motivo non prospettato in sede di riesame (limite dell'ammissibilità in Cassazione quando si deduce un error in procedendo non sollevato anteriormente)

  • art. 275, comma terzo, c.p.p.

    richiamato insieme alla legge 16 aprile 2015, n. 47: obbligo del giudice di esplicitare perché altre misure meno afflittive risultano inadeguate; la Corte ha verificato che tale obbligo è stato adempiuto dal tribunale del riesame

  • art. 274, lett. c), c.p.p.

    richiama il criterio delle esigenze cautelari (tutela della collettività) come fondamento della misura; la Corte ha ritenuto dimostrata l'attualità e concretezza dell'esigenza cautelare

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    modifica dell'art. 275 c.p.p. con conseguente obbligo motivazionale del giudice sulle ragioni di inidoneità delle misure alternative, applicata nella valutazione del tribunale del riesame

  • art. 616 c.p.p.

    norma usata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e all'ammenda poiché il ricorso è stato ritenuto evidentemente inammissibile

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000 (giurisprudenza citata)

    richiamata per giustificare la condanna all'ammenda quando il ricorso è manifestamente inammissibile, come criterio di valutazione della colpa nella determinazione dell'ammenda

Massime di principio

  • In Cassazione sul tema delle misure cautelari personali il sindacato è di legittimità: non si può rimettere in discussione il merito delle valutazioni probatorie (spessore degli indizi, valutazioni prognostiche) ma solo verificare la congruità e la logicità della motivazione
  • Questioni procedurali o di acquisizione probatoria non sollevate tempestivamente nelle sedi di merito (es. in sede di riesame) rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione (art. 606, co.3 c.p.p.)
  • Il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere i supporti informatici quando gli esiti delle riprese sono adeguatamente riportati negli atti (annotazione di polizia giudiziaria); tuttavia la difesa deve chiedere tempestivamente l'accesso alle registrazioni se ritiene necessarie per la propria tutela
  • Il giudice che conferma una custodia cautelare deve motivare specificamente perché le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) sono inadeguate, valutando fattori legati al fatto e alla personalità dell'indagato (precedenti, condotte, possibilità di sottrarsi)
  • Elementi concreti e specifici (confronto immagini/foto segnaletiche, riscontri testimoniali, movimenti del veicolo riconducibili a co-indagati, residenza distante, precedenti analoghi) possono legittimare la custodia cautelare anche in mancanza di prova definitiva
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e ammenda; dunque evitare di sollevare in Cassazione questioni nuove non previamente dedotte o prive di adeguata specificazione

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