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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37738/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due censure: 1) sulla bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla cessione di una Porsche alla madre per €50.000 (prezzo non riscosso), contestando che la Corte di merito abbia equivocato la fattispecie attribuendo un "animus donandi" al ricorrente e non una mera condotta imprudente (si richiamavano elementi quali rilascio di cambiali, mancato acconto adeguato, esistenza di un fondo patrimoniale della madre, successiva cessione del bene); 2) sulla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, deducendo che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato che: a) l'erogazione di €115.000 nel 2013 fosse un versamento in conto capitale e non un finanziamento (nonostante la contabilità indicasse l'opposto); b) la riduzione del debito verso terzi fosse avvenuta in via transattiva; c) andassero esclusi dal calcolo dell'aggravamento i costi connessi alla liquidazione volontaria della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la difesa chiedeva un diverso apprezzamento del materiale probatorio e non ha dedotto il travisamento degli atti, mentre la motivazione della Corte territoriale è risultata coerente e non manifestamente illogica nel ritenere la cessione come distrazione sulla base della convergenza di più elementi fattuali. Sul secondo motivo la Corte ha considerato le censure manifestamente infondate e generiche: la qualificazione contabile come finanziamento non è stata smontata da prove idonee a dimostrare un vero versamento in conto capitale; la riduzione transattiva del debito e l'incidenza dei costi di liquidazione non erano idonee a escludere l'aggravamento del dissesto. Il ricorso è quindi inammissibile e la condanna in capo al ricorrente rimane confermata; inoltre il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 1, n. 4 legge fallimentare

    norma che individua la fattispecie di bancarotta fraudolenta o distrattiva contestata; la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base della valutazione degli elementi indicativi dell'animus donandi e della distrazione di beni

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con legge 18/12/2020, n. 176)

    riferimento procedurale relativo alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presentata in Cassazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limite formale alla esposizione dei motivi di ricorso, richiamato per l'enunciazione dei motivi ammessi alla valutazione in Cassazione

  • art. 2467 cod. civ.

    richiamato in relazione alla consapevolezza del socio circa la postergazione delle restituzioni; la Corte ha considerato la situazione societaria complessiva nel valutare l'esistenza dell'aggravamento del dissesto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna per responsabilità processuale e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o imprudente; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente

Massime di principio

  • La Suprema Corte non ammette in cassazione censure che si limitano a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio: occorre dimostrare il travisamento degli atti o la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione
  • Nelle fattispecie di bancarotta distrattiva, i giudici valutano la convergenza di elementi (prezzo anomalo, mancato pagamento, modalità di pagamento, rapporti tra le parti, tempestiva o tardiva apposizione di garanzie, successiva cessione del bene) per inferire l'animus donandi
  • La qualificazione contabile (finanziamento vs versamento in conto capitale) è rilevante ma non conclusiva: per riclassificare un'operazione è necessario produrre elementi probatori robusti che dimostrino la reale natura dell'operazione oltre la mera appostazione contabile
  • Per accertare l'aggravamento del dissesto si deve valutare la situazione economico-patrimoniale complessiva dell'impresa; censure parziali dirette a singole poste contabili, senza ricostruzione complessiva, sono destinate a risultare inidonee
  • I costi ordinari connessi a una liquidazione volontaria non sono automaticamente sottraibili dal calcolo dell'aggravamento del dissesto per escludere la responsabilità dell'amministratore; serve una precisa dimostrazione del loro effetto riduttivo sul dissesto
  • Ricorsi con censure generiche o manifestamente infondate possono comportare condanne per responsabilità processuale e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale valutare la fondatezza e la concretezza delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione

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