Cassazione Penale, Sentenza n. 25006/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per la custodia cautelare subita in un procedimento per reati in materia di stupefacenti, dalla quale il ricorrente è stato definitivamente assolto; impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva respinto la domanda, con denuncia di violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione (contestazione della valutazione delle prove, del mancato riconoscimento del comportamento collaborativo e dell'assenza di spiegazioni sulla durata della custodia di 178 giorni).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che la Corte territoriale, giudice della riparazione, ha valutato correttamente ex art. 314 c.p.p. la sussistenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave del ricorrente. Nonostante l'assoluzione penale, la presenza in casa al momento dell'accesso di sostanza stupefacente confezionata, bilancino, coltello sporco e dosi già confezionate è stata ritenuta idonea a integrare una condotta gravemente colposa che ha contributo all'emissione e al protrarsi della misura cautelare. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Parametro normativo per la riparazione dell'ingiusta detenzione; il giudice della riparazione valuta se la detenzione sia avvenuta per errore dell'autorità giudiziaria non ostruito da dolo o colpa grave del detenuto. La Corte ha applicato questo criterio per esaminare la condotta del ricorrente in senso oggettivo.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - Maltese
Fa riferimento al principio che il giudice della riparazione valuta autonomamente, ex ante, se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di configurabilità di un illecito penale, senza sovrapporsi alla valutazione penale sulla sussistenza del reato.
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - Sarnataro ed altri
Sottolinea l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e la necessità di valutare se sussistano condizioni che escludano il diritto all'indennizzo.
Sez. 4, n. 22486 del 18/04/2018 - Calvio
Conferma che il possesso, in circostanze indizianti, di quantitativi non minimi di sostanze stupefacenti suddivise in involucri idonei alla cessione e con elevato principio attivo può costituire comportamento gravemente colposo ostativo all'indennizzo.
Sez. 4, n. 10653 del 12/07/2012 - Leka
Richiama l'orientamento giurisprudenziale che considera il possesso e la sussistenza di elementi materiali (involucri, bilancini, dosi confezionate) elementi idonei a dimostrare una condotta colposa rilevante ai fini della riparazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio ex ante e oggettivo, se la condotta del detenuto abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria (standard id quod plerumque accidit); non è necessario che la condotta integri un reato per escludere l'indennizzo.
- La colpa rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è la 'colpa grave' intesa in senso oggettivo (macroscopica negligenza o imprudenza) e non coincide con la colpa penale: basta una condotta materiale che abbia avuto efficacia sinergica con l'errore dell'autorità.
- La presenza di elementi materiali tipici dell'attività di spaccio (quantitativi non minimi, principio attivo elevato, dosi già confezionate, bilancini, strumenti da taglio sporchi di sostanza) è frequentemente ritenuta indice di comportamento gravemente colposo ostativo alla riparazione.
- La collaborazione post-arresto o dichiarazioni difensive possono essere valutate, ma non prevalgono se gli elementi oggettivi trovati al momento dell'accesso risultano idonei, secondo un giudizio obiettivo, a giustificare l'intervento cautelare.
- Chi chiede la riparazione deve fornire elementi probatori che dimostrino l'assenza di qualsiasi contributo oggettivo alla creazione della falsa apparenza di illiceità (es. documentazione che provi estraneità al possesso, testimoni, prove che attestino il tentativo effettivo e tempestivo di allontanare l'ospite), poiché l'onere della prova della mancanza di colpa grave grava sul richiedente.
- In caso di situazioni ambigue, la valutazione è per lo più fattuale e comparativa: anche se assolto in sede penale, il richiedente può essere escluso dall'indennizzo se la sua condotta ha obiettivamente favorito la misura cautelare.
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