Sentenza del 12/12/2018 n. 32085 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania relativa ad avvisi di accertamento per maggiori IVA, IRPEF, IRAP e addizionali per l'anno 2003. I primi due motivi riguardavano l'utilizzo di un brogliaccio rinvenuto durante la verifica e la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, nonostante la contabilità ufficiale fosse formalmente regolare. Gli ulteriori motivi contestavano il recupero dell'IVA sulle operazioni di acquisto frazionato di beni strumentali, poiché l'Ufficio aveva qualificato tali operazioni come cessione di azienda, soggetta a imposta di registro anziché a IVA, senza dimostrare il trasferimento di un complesso aziendale autonomamente idoneo a proseguire l'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, affermando che la contabilità in nero, anche costituita da appunti personali o da un brogliaccio, può costituire da sola un elemento indiziario grave, preciso e concordante e legittimare l'accertamento induttivo; spettava quindi alla contribuente fornire la prova contraria. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo insufficiente la motivazione della C.T.R. sulla presunta cessione di azienda: la mera vendita frazionata di beni strumentali non configura automaticamente una cessione d'azienda, se non viene dimostrato il trasferimento di un insieme di beni materiali e immateriali idoneo a consentire la prosecuzione autonoma dell'attività economica. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
"contabilità in nero" e accertamento analitico-induttivo
La documentazione extracontabile che registri acquisti, vendite o altri dati dell'attività può avere valore di scrittura contabile e costituire, anche da sola, una presunzione grave, precisa e concordante idonea a fondare l'accertamento induttivo. Il contribuente deve fornire la prova contraria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti dell'atto di accertamento e alla sua motivazione; la censura non è stata accolta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Richiamato in tema di rettifica dell'IVA e accertamento di operazioni non contabilizzate; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento fondato sulla contabilità extracontabile.
Codice civile, art. 2729
"indizi gravi, precisi e concordanti"
Gli elementi presuntivi devono possedere gravità, precisione e concordanza. La contabilità in nero può soddisfare autonomamente tali requisiti.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
Richiamato per la qualificazione giuridica degli atti ai fini dell'imposta di registro; la qualificazione come cessione d'azienda richiede l'effettiva individuazione di un complesso aziendale trasferito.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4
"il valore [...] è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento"
La nozione di azienda considera il complesso dei beni che la compongono, incluso l'avviamento, e non soltanto singoli beni isolatamente considerati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Richiamato dalla ricorrente in tema di applicazione dell'IVA alle operazioni documentate da fattura; il recupero dell'IVA non può fondarsi sulla sola qualificazione astratta delle vendite frazionate come cessione d'azienda.
Direttiva 2006/112/CE, art. 19
"trasferimento [...] di una universalità totale o parziale di beni"
Il trasferimento di azienda o ramo d'azienda presuppone il passaggio di un insieme di beni materiali e immateriali idoneo a proseguire un'attività economica autonoma.
Massime di principio
- Un brogliaccio, quaderno o altra documentazione extracontabile rinvenuta presso l'impresa può legittimare un accertamento induttivo anche quando la contabilità ufficiale appare formalmente regolare.
- Una volta acquisito un elemento extracontabile dotato di attendibilità presuntiva, spetta normalmente al contribuente dimostrare concretamente errori, inattendibilità o estraneità delle annotazioni rispetto all'attività d'impresa.
- La mancata indicazione analitica delle rimanenze può costituire un ulteriore elemento di riscontro dell'inattendibilità della contabilità ufficiale.
- La vendita separata o frazionata di beni strumentali non equivale automaticamente a una cessione d'azienda: occorre verificare se sia stato trasferito un complesso organizzato di beni, materiali e immateriali, idoneo a consentire la prosecuzione autonoma dell'attività.
- Per riqualificare operazioni soggette a IVA come cessione d'azienda soggetta a imposta di registro, l'Amministrazione deve motivare e provare concretamente l'esistenza del complesso aziendale trasferito, non limitarsi a richiamare la funzionalità astratta dei singoli beni.
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