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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17879/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un commercialista aveva svolto, su incarico del curatore fallimentare e previa autorizzazione del giudice delegato che aveva attestato la mancanza di fondi ai sensi dell'art. 144 d.P.R. n. 115/2002, l'attività di difesa di un fallimento in due procedimenti dinanzi alla commissione tributaria provinciale. Chiese quindi la liquidazione del compenso per complessivi euro 225.482,47. Il giudice delegato liquidò invece euro 2.500,00 oltre accessori. Il professionista propose opposizione ex art. 702-bis c.p.c., art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.l. n. 150/2011 contro Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate; il Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione ritenendo che il provvedimento di liquidazione del giudice delegato fosse impugnabile solo con reclamo endofallimentare ex art. 26 l. fall., da proporre entro dieci giorni, e non con l'opposizione ex art. 170. Con il ricorso per cassazione il professionista dedusse: (A) violazione e falsa applicazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 26 l. fall., sostenendo che, essendo stata attestata la mancanza di fondi ex art. 144 d.P.R. n. 115/2002, il credito doveva ritenersi sorto verso l'Erario e dovesse essere azionato con opposizione ex art. 170 nei confronti del Ministero; (B) violazione dell'art. 153 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, anche a voler ritenere errato il rito prescelto, avrebbe dovuto essere rimesso in termini.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondato il primo motivo perché il decreto del giudice delegato che liquida i compensi agli incaricati del fallimento ha natura giurisdizionale, decide irretrattabilmente sul diritto al compenso e, perciò, è impugnabile esclusivamente con reclamo endofallimentare ex art. 26 l. fall.; ha inoltre affermato che l'applicazione del procedimento speciale di patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.P.R. n. 115/2002 non muta il rimedio impugnatorio, ma rafforza la necessità di seguire il rito endofallimentare. Il secondo motivo è stato dichiarato non superante lo scrutinio di ammissibilità, perché la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. presuppone una decadenza per causa non imputabile e non è invocabile per un mero errore di diritto sull'individuazione del rimedio processuale, tanto più in una questione ritenuta non difficoltosa. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di rinuncia. Le spese sono state compensate integralmente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato posto a carico del ricorrente principale l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 144 d.P.R. n. 115/2002

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario in cui sia parte un fallimento segue il procedimento speciale previsto dalla norma; tale profilo non altera il regime impugnatorio del decreto di liquidazione emesso dal giudice delegato.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Non è il rimedio esperibile contro il decreto del giudice delegato che liquida i compensi agli incaricati del fallimento, perché il provvedimento resta soggetto al reclamo endofallimentare ex art. 26 l. fall.

  • art. 25 l. fall.

    Il giudice delegato ha competenza esclusiva a liquidare i compensi per l'opera prestata dagli incaricati del fallimento; il decreto emesso in tale sede ha natura giurisdizionale e non meramente ricognitiva.

  • art. 26 l. fall.

    È l'unico rimedio impugnatorio contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal giudice delegato, da proporsi nella forma del reclamo endofallimentare entro il relativo termine.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone che la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile; non è utilizzabile per errori di diritto o per scelte difensive sbagliate nell'interpretazione della legge processuale.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Cita il rito con cui era stata proposta l'opposizione, poi ritenuto inammissibile per errore nell'individuazione del mezzo di impugnazione.

  • art. 15 d.l. n. 150/2011

    Richiamato dal ricorrente quale base del rito di opposizione, ma non ritenuto pertinente rispetto al provvedimento impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del solo ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per l'applicabilità ratione temporis.

Massime di principio

  • Il decreto con cui il giudice delegato liquida i compensi dovuti agli incaricati del fallimento ha natura di provvedimento giurisdizionale idoneo a definire il diritto al compenso con efficacia assimilabile al giudicato, e si impugna esclusivamente con reclamo endofallimentare ex art. 26 l. fall.
  • L'eventuale applicazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario in cui sia parte un fallimento non sposta il regime dell'impugnazione del decreto di liquidazione, quando questo sia adottato dal giudice delegato nell'ambito delle sue competenze.
  • La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. richiede la prova di una decadenza determinata da causa non imputabile; non può essere concessa per meri errori di diritto nell'individuazione del rito o del mezzo di impugnazione, anche se la questione sia stata valutata erroneamente dalla parte.
  • La scelta del mezzo di impugnazione deve essere coerente con la natura del provvedimento da contestare: l'erronea qualificazione del rito non consente, di per sé, di sanare la decadenza con la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialePatrocinio a spese dello Stato
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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