Sentenza n. 412/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 15 febbraio 2024, prot. n. 62953/24, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; 2) per l’effetto, dichiarare l’obbligo a carico della Regione Abruzzo di concludere il procedimento di negoziazione di cui all’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992, finalizzato all’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 2024, con ammissione della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 17 marzo 2025: - in parte qua, per la parte di interesse relativa all’Area della Specialistica Ambulatoriale, della deliberazione di Giunta Regionale assunta dalla Regione Abruzzo in data 30 dicembre 2024, recante il n. 945, avente ad oggetto “Avvio procedimento contrattuale ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.- disposizioni a tutela della continuità assistenziale”, non comunicata alla ricorrente, pubblicata sul BURAT ordinario n. 6 in data 12 febbraio 2025; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 15 febbraio 2024, prot. n. 62953/24, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale di conferma del tetto di spesa complessivo dell'anno precedente per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché successiva deliberazione regionale di avvio del procedimento contrattuale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura autorizzata e accreditata per l'attività di fisiokinesiterapia, ha impugnato la nota regionale del 15 febbraio 2024 con cui la Regione Abruzzo aveva disposto la conferma del tetto di spesa complessivo del 2023 per le strutture private accreditate operanti nella specialistica ambulatoriale. Ha chiesto anche che fosse dichiarato l'obbligo della Regione di concludere il procedimento di negoziazione previsto dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, con la propria ammissione. Con motivi aggiunti ha impugnato, per la parte relativa alla specialistica ambulatoriale, la deliberazione regionale n. 945 del 30 dicembre 2024, avente a oggetto l'avvio del procedimento contrattuale e disposizioni a tutela della continuità assistenziale. I motivi dedotti riguardavano violazione di legge ed eccesso di potere, senza che la sentenza ne esaminasse il merito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione della sua ammissione alla negoziazione valida per il secondo semestre 2025-2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione depositata dalla ricorrente il 4 dicembre 2025 è stata ritenuta espressione della piena disponibilità dell'azione, esercitabile fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse a ricorrere. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione dell'oggetto e della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
La disposizione costituisce il riferimento normativo del procedimento di negoziazione per l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della Regione, ma non è stata interpretata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel quadro della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato in precedenza per fissare la trattazione del merito del ricorso a una successiva udienza pubblica.
Massime di principio
- La parte ricorrente dispone dell'azione amministrativa fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara validamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, non può decidere d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta ammissione del ricorrente a una procedura amministrativa oggetto di contestazione può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, con conseguente improcedibilità della domanda impugnatoria.
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