Cassazione Penale, Sentenza n. 17595/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello sostenendo violazioni di legge processuale e vizi di merito: (i) censura la decisione per irragionevolezza cronologica e aspecificità dei motivi di gravame, riferendosi agli artt. 606 c.1 lett. c), 581, 591, 129 c.p.p.; (ii) contesta l'apprezzamento delle aggravanti (recidiva reiterata e concorso di più persone), ritenendone erronea l'applicazione; (iii) solleva questioni relative agli effetti della recidiva sul calcolo dei termini di prescrizione, richiamando orientamenti di Sezioni unite. In sostanza il ricorso muove critica alla motivazione della Corte d'Appello e chiede diversa valutazione del bilanciamento delle circostanze e degli effetti ai fini della prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i) il primo motivo non è specifico e non ha colpito la ratio decidendi adottata dalla Corte d'Appello, limitandosi a una rinnovata rappresentazione dei fatti senza connessione critica con la motivazione impugnata (violazione dell'onere di specificità previsto dall'art. 581 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata); ii) il secondo motivo è intrinsecamente incoerente perché invoca giurisprudenza che in realtà sostiene il principio opposto rispetto a quanto dedotto dal ricorrente; iii) la Corte di merito aveva autonomamente valutato elementi probatori (anche riconoscimento della voce e altri indizi) ritenuti sufficienti, e aveva rimodulato il rilievo delle circostanze escludendo in fatto le aggravanti contestate, con conseguente rideterminazione della sanzione; iv) quanto alla recidiva, la Corte rileva che, anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento, ai fini della prescrizione la recidiva ad effetto speciale va comunque considerata (art. 157 c.p.). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Usato per inquadrare la censura sulla violazione di legge: la Corte osserva che i motivi di cassazione devono essere specifici e colpire la ratio decidendi; la mancata specificità rende il ricorso inammissibile.
art. 581, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Richiamato per l'onere dell'impugnante di formulare motivi specifici capaci di attingere la ratio della decisione impugnata e proporre un'alternativa decisoria; la Corte ritiene che già prima della novella il modello di impugnazione esigeva tale specificità.
art. 591 e art. 129, cod. proc. pen.
art. 591; art. 129 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al procedimento d'appello e ai criteri di motivazione: la Corte sottolinea che i motivi di appello devono mostrare interesse e un'effettiva critica della decisione impugnata.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiesto per evidenziare l'interesse che deve connotare il motivo di censura in Cassazione: la mancata considerazione della "prova di resistenza" e degli elementi apprezzati in merito priva il motivo dell'autonomia d'interesse necessaria.
art. 157, comma 3, cod. pen.
art. 157, comma 3, cod. pen.
Interpretato nel senso che la recidiva ad effetto speciale rileva ai fini del calcolo della prescrizione anche se, nel bilanciamento tra circostanze, viene ritenuta subvalente o esclusa nella determinazione della pena; pertanto la prescrizione va calcolata considerando la recidiva speciale.
art. 161, comma 2, cod. pen.
art. 161, comma 2, cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 157 per i criteri legali di determinazione dei termini di prescrizione; la Corte ha applicato tali criteri per stabilire che il reato si prescriverebbe nel 2040.
Massime di principio
- Un ricorso di cassazione che non colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata è normalmente dichiarato inammissibile: è necessario indicare chiaramente gli errori di fatto o di diritto e proporre un'alternativa decisoria coerente.
- Non è sufficiente riproporre i fatti o le norme già esposte in primo grado/appello: l'impugnazione deve contenere una connessione critica con le ragioni della decisione impugnata e dimostrare un interesse effettivo alla riforma.
- Se la Corte d'appello fornisce una motivazione alternativa o valorizza elementi probatori autonomi (ad es. riconoscimento della voce, altri indizi), tali valutazioni ostano al riesame in Cassazione se il ricorso non le contrasta specificamente.
- La recidiva ad effetto speciale, anche quando considerata subvalente nel bilanciamento per la determinazione della pena, va comunque tenuta in conto ai fini del calcolo della prescrizione (principio applicato ex art. 157 c.p.).
- Richiedere inammissibilità o successo in Cassazione evocando giurisprudenza che, se correttamente interpretata, sostiene la tesi opposta, può determinare l'inammissibilità per incoerenza del motivo.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) se non emergono elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
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